Welfare

Lavoro. Una circolare contestata. Contrordine, co.co.co.

Il welfare crea la collaborazione “continuativa occasionale”. Secondo i sindacati, un’inutile confusione.

di Carmen Morrone

Che i co.co.co. fossero duri a morire, (ovviamente mi riferisco ai contratti…), già si sapeva, ma che la circolare n. 1/04 del ministero del Lavoro li moltiplicasse i sindacati degli atipici non se lo aspettavano. Già, perché se la legge delega e soprattutto il decreto attuativo 276/03 non ne prevedevano l?estinzione, ne avevano però circoscritti i confini cercando di eliminare gli abusi. E allo scopo nascevano i collaboratori a progetto. Ma ecco la novità: al paragrafo I della circolare compaiono i contratti di ?collaborazione continuata e coordinata occasionali?. “La prima circolare del 2004 emanata dal ministero del Lavoro aumenta gli elementi di ambiguità nella distinzione tra lavoro a collaborazione e lavoro subordinato”, commenta Emilio Viafora di Nidil Cgil. “La circolare da strumento applicativo diventa creatrice di un?ulteriore fattispecie. Anche questa volta il governo si è mosso in maniera autonoma ed è andato oltre la delega. Riteniamo urgente la contrattazione collettiva anche per disciplinare le collaborazioni, altrimenti si contraddice la stessa Costituzione che dà titolarità ai sindacati”. Il decreto legislativo 276/03 all?articolo 61 le chiamava ?prestazioni occasionali? e a una prima lettura potevano essere ricondotte alle tradizionali prestazioni d?opera di cui all?articolo 2222 del Codice civile. Ora la circolare 1/04 le battezza invece ?collaborazioni coordinate e continuative occasionali?, riferendosi ai rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni con lo stesso committente e il cui compenso sia inferiore ai 5mila euro l?anno. L?occasionalità della prestazione non li esime però dal versamento del 17% alla gestione separata Inps. La circolare rende operative le disposizioni della legge Biagi sul compenso, escludendo il riferimento ai minimi retributivi della contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati. E a questo punto i sindacati avvertono del pericolo di lasciare nella discrezionalità del solo committente la definizione dei compensi. Infatti, il prescritto termine di raffronto con il lavoro autonomo sarebbe poco significativo poiché, al momento, un tariffario esiste solo per avvocati, medici e altri liberi professionisti. A proposito di malattia, gravidanza e infortuni, la circolare non sposta quanto stabilito dal decreto 276 che sospende il rapporto, anziché estinguerlo, senza però corrispettivo. “A questo punto dobbiamo tenere sotto osservazione gli effetti della circolare”, conclude Ivan Guizzardi di Alai-Cisl. “È infatti necessario vedere come e quando i co.co.co. si trasformeranno in collaboratori a progetto”.


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