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lavoro sommerso,bil fisco si chiama fuori

coop sociali Giudizi e sanzioni passano alla giurisdizione ordinaria

di Redazione

L e controversie relative alle sanzioni per lavoro irregolare (in pratica, per restare ai fatti più gravi, quelle relative al “lavoro sommerso”) rientreranno nella giurisdizione del giudice ordinario. Lo ha chiarito l’amministrazione tributaria attraverso la circolare 24 settembre 2008, n. 56/E. Perché questo cambio di rotta?
Il pronunciamento non è casuale, ma risponde a un preciso orientamento: l’amministrazione è venuta infatti incontro ai principi espressi dalla Corte costituzionale con una recente sentenza (n. 130 del 5 maggio 2008), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, prima Serie speciale, del 21 maggio scorso. Il fisco ha così colto l’occasione per fare un po’ il punto della situazione in materia di utilizzo di lavoratori irregolari, tema “scottante” e di stretta attualità, e che interessa anche il variegato universo del non profit.
Nella scorsa primavera i “giudici delle leggi” stabilirono che la materia del lavoro sommerso non rientra tra le prerogative delle Commissioni tributarie, cioè dei giudici che si occupano delle controversie tra lo Stato e i contribuenti relative, appunto, ai tributi (Irpef, Ires, Iva, ecc.).

Giudizi pendenti
La nuova suddivisione di competenze è retroattiva, produce cioè effetti già per i giudizi instaurati dinanzi alle Commissioni tributarie prima del 22 maggio 2008 (data nella quale è entrata in vigore la citata pronuncia della Consulta). Di conseguenza, queste controversie devono proseguire – a seguito di un’apposita pronuncia con la quale il giudice tributario nega la propria giurisdizione – davanti al giudice ordinario.

Sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni da irrogare, si deve distinguere a seconda del momento nel quale le violazioni si siano verificate. Se tale data è successiva all’11 agosto 2006, le relative sanzioni non possono più essere applicate dall’Agenzia delle Entrate bensì dalle Direzioni provinciali del lavoro.

Per quanto riguarda invece le violazioni verificate fino alla data sopra indicata, è ancora competente l’Ufficio tributario, sia per l’irrogazione sia per l’iscrizione a ruolo. A questo proposito si ricorda che si applica il principio del “favor rei”. Cosa significa? Che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione stabilisce una sanzione pari, supponiamo, a 100, e una legge successiva, per la medesima violazione, prevede 80, si applica quest’ultima, anche se non vigente all’epoca del fatto. In sostanza, si applica la norma più favorevole al trasgressore.
Naturalmente, il confronto tra le due sanzioni – finalizzato all’individuazione della norma più favorevole – dev’essere effettuato con riguardo esclusivo alla fattispecie concreta, a nulla rilevando la previsione astratta contenuta nel disposto normativo.

Chi può stare in giudizio?
Trattandosi di sanzioni amministrative, ai sensi dei principi generali contenuti nella legge n. 689 del 1991, le parti possono stare in giudizio direttamente, senza il patrocinio di avvocati.
Pertanto, per quanto riguarda, per esempio, un ente non profit, il suo rappresentante legale può compiere atti processuali senza necessità di difensore abilitato.


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