Welfare
Lavoro sommerso: il coordinamento del Ministero
Il nuovo assetto ispettivo contro il lavoro sommerso entrato in vigore recentemente ridisegna ruoli e competenze
Con i nuovo sistema di ispezioni, il Ministero del Lavoro assume un ruolo fondamentale nell’ambito delle iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e della vigilanza sui rapporti di lavoro e delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. In sostanza, con il nuovo sistema, entrato recentemente in vigore, il Ministero svolge attivita’ di cordinamento sul territorio degli Enti previdenziali attravero le Direzioni Regionali e le Direzioni Provinciali del lavoro. Le prime, sentiti i Direttori dell’INPS, dell’INAIL e degli altri Enti previdenziali, coordinano l’attivita’ di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, mentre le Direzioni provinciali del lavoro, sempre dopo aver sentito i Direttori di INPS e INAIL, coordinano l’esercizio delle funzioni ispettive e forniscono direttive volte a razionalizzare l’attivita’ di vigilanza, al fine di evitare duplicazioni di interventi e uniformarne le modalita’ di esecuzione. La vigilanza e’ svolta dal personale ispettivo delle Direzini regionali e provinciali del lavoro, il quale opera anche con funzioni di polizia giudiziaria. Le funzioni ispettive in tema di previdenza e assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza di INPS, INAIL, ENPALS e altri Enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, ell’ambito dell’attivita’ di veifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. I compiti del personale ispettivo sono individuati dalla legge e sono: – vigilare sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, tutelare i rapporti di lavoro ovunque venga prestata attivita’; – vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro; – vigilare sul funzionamento delle attivita’ previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori svolte dalle associazioni professionali, da altri Enti pubblici o privati; – fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti sulle leggi in materia di lavoro; – effettuare indagini, rilevazioni, inchieste, su richiesta del Ministero del Lavoro. Le Direzioni regionali e provinciali hanno inoltre il compito di oganizzare attivita’ di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro per il rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggiore rilevanza sociale. Allo scopo di razionalizzare gli interventi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e per evitare dulicazioni di ispezioni, e’ prevista, presso il Ministero del Lavoro, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni sui datori di lavoro ispezionati e informazioni ed approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro. Una novita’ introdotta dalla legge riguarda la “conciliazione monocratica”. Nell’ipotesi di richieste di intervento ispettivo dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, e’ possibile avviare il tentativo di conciliazione sull questioni segnalate. In caso di mancato accordo, la Direzione provinciale del Lavoro da’ seguito agli accertamenti ispettivi. Inolte, se a seguito delle ispezioni, emergono inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei lavoratori, l’ispettore diffida l’azienda a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. Entro 30 giorni dalla notifica della diffida, il datore di lavoro puo’ promuovere un tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del Lavoro: in caso di accordo, il provvedimnto perde di efficacia, altrimenti la diffida assume il valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo. Il decreto di riforma del sistema arricchisce inoltre i poteri del personale ispettivo che, in caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, diffidano il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili, fissando un termine. Se il dator di lavoro ottempera alla diffida, e’ ammesso al pagamento dell’importo delle sanzioni nella misura minima prevista dalla legge oppure, se la sanzione e’ in cifra fissa, nella misura di un quarto. Il potere della diffida e’ esteso, limitatamente alla materia della previdenza e assistenza sociale, agli ispettori degli Enti previdenziali, per le inadempinze da loro rilevate.
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