Non profit
Lavoro interinale: le cose da sapere
La risposta del nostro esperto ai dubbi di un lettore
Sono un infermiere assunto tramite un?agenzia di lavoro interinale in una casa di cura della provincia di Bergamo. Il contratto di lavoro con l?agenzia scade a fine luglio. Di recente ho chiesto all?agenzia di usufruire di un permesso. La risposta mi è giunta dal responsabile del personale della casa di cura, che mi ha dato l?ok. In seguito con una lettera l?agenzia di lavoro interinale mi chiedeva spiegazioni sull?assenza del posto di lavoro. A questo punto non ci ho capito più nulla. P.N. (email)
Devo dirle che lei è stato imprudente. La risposta sulla possibilità di usufruire del permesso doveva giungerle dall?agenzia e non dalla azienda presso cui è stato mandato. Pur lavorando alla casa di cura, il suo datore di lavoro è l?agenzia di lavoro interinale che ha provveduto ad assumerla, da cui riceve la busta paga e che le paga i contributi. Essendo lei un lavoratore dipendente avrebbe dovuto attenersi a quanto previsto dall?articolo 2094 del codice civile che prevede che il lavoratore deve svolgere la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. Ha fatto bene l?agenzia a farle pervenire la lettera di rimprovero, anche se è necessario valutare se in questo caso di possa applicare il ?silenzio-assenso?. A questo punto vorrei ricordarle che qualunque ordine, o richiesta (come ferie e permessi), o rimprovero deve essere accordato o effettuato dal suo datore di lavoro che è, fino alla scadenza del contratto, l?agenzia. Stessa cosa vale per eventuali lamentele o segnalazioni: lei dovrà far finta che la casa di cura non esista, per cui dovrà riferire tutto al responsabile dell?agenzia e a nessun altro. Sarà poi il responsabile dell?agenzia a rivalersi verso la casa di cura qualora dovessero giungere lamentele da parte sua. Spetterà comunque all?agenzia pagarle Tfr, ferie o permessi non usufruiti, i ratei di 13esima ed eventuale 14esima maturati. La casa di cura avrà, infatti, come unico interlocutore l?agenzia di lavoro interinale. Ciò vale per lamentele che potessero essere sollevate nei suoi confronti che dovranno essere segnalati direttamente all?agenzia e non a lei.
Tale meccanismo avviene in base al rapporto trilaterale del lavoro interinale che prevede che il lavoratore stipuli con l?agenzia di lavoro interinale un contratto di prestazione di lavoro, mentre tra l?agenzia e l?azienda viene stipulato un contratto di fornitura di lavoro interinale. Il lavoratore non firma alcun contratto con l?azienda dove viene mandato in missione dall?agenzia, per cui nessun rapporto formale viene instaurato con l?azienda utilizzatrice che è l?azienda presso cui il lavoratore viene inviato.
A questo punto è facile immaginare che il ricorso al lavoro interinale da parte di un?azienda serve essenzialmente a evitare che possano verificarsi strascichi dovuti a vertenze o quant?altro al termine del periodo stabilito entro cui il lavoratore presta la propria opera all?interno della azienda utilizzatrice.
In questo modo lei come lavoratore interinale è ultra garantito per quanto attiene il pagamento dei compensi in quanto, anche se l?azienda utilizzatrice non salda la fattura presentata dall?agenzia di lavoro interinale, avrà diritto a ricevere dall?agenzia di lavoro interinale la retribuzione.
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