Non profit

Lavoro interinale: da agosto può essere anche part-time

vorrei però sapere se è possibile richiedere, ad un'agenzia interinale, eventualmente anche un lavoratore con contratto part-time? P. R. (Ra)

di Redazione

Sono il direttore di una cooperativa di produzione e lavoro agricola, settore non profit, ed applico il contratto collettivo nazionale di lavoro per le cooperative e i consorzi agricoli. So di poter usufruire del lavoro interinale: vorrei però sapere se è possibile richiedere, ad un’agenzia interinale, eventualmente anche un lavoratore con contratto part-time? P. R. (Ra) Risponde Giulio D’Imperio Le posso dire subito che oggi, finalmente, esiste la possibilità di richiedere all’agenzia di lavoro interinale un lavoratore che effettui, in azienda, una prestazione part-time. È possibile, infatti, in base a quanto previsto dalla circolare Inps n.157, emessa di recente e datata, per la precisione, 27 luglio 1999. In tale circolare l’istituto ha ritenuto opportuno dover distinguere però due differenti casi di assunzione del lavoratore. L’assunzione a tempo determinato oppure l’assunzione a tempo indeterminato. Precisiamo subito che nel primo caso è possibile richiedere che un lavoratore effettui una prestazione di lavoro part-time, soltanto quando il ricorso a tale tipologia contrattuale (part-time, appunto), è chiaramente prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Nel caso dell’azienda da lei diretta, è appunto possibile effettuare tale richiesta all’agenzia di lavoro interinale, poiché il part-time è stato introdotto nel contratto applicato dalla vostra azienda in virtù di quanto disposto dall’articolo 13 comma 7 della Legge 196/1997. Qualora invece il lavoratore sia stato assunto a tempo indeterminato da un’azienda fornitrice (agenzia di lavoro interinale), l’istituto ha precisato che è possibile impiegare in missione un lavoratore a part-time limitatamente al tempo della missione stessa. È stato altresì specificato che, poiché è prevista per quanto attiene i lavoratori interinali assunti a tempo indeterminato, una indennità di disponibilità, occorrerà dover raffrontare tale importo con quello che realmente il lavoratore percepisce come compenso. Infine nel caso l’importo dovuto per l’indennità di disponibilità dovesse essere inferiore a quello percepito dal lavoratore per la prestazione lavorativa effettuata, l’agenzia di lavoro interinale dovrà integrare la differenza. a cura di R. Schirer e M. Persotti


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