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Lavoro disabili, e se la Biagi fosse una chance?

Le disposizioni contenute all'interno della legge hanno suscitato numerose polemiche e preoccupazioni.

di Benedetta Verrini

Dopo la pubblicazione del decreto attuativo, il 24 ottobre è entrata in vigore la legge Biagi sulla riforma del mercato del lavoro. All?interno del corposo provvedimento, l?articolo 14 è dedicato alle “cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati”. Le disposizioni, volte a creare un nuovo percorso d?inserimento ripartito tra imprese e cooperative sociali, hanno suscitato numerose polemiche e preoccupazioni. Le voci di Tillo Nocera, vicepresidente Fish, e Flavio Cocanari, responsabile nazionale dell?area handicap della Cisl. La versione definitiva dell?art.14, dedicato all?inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate, continua a destare preoccupazione tra le associazioni dei familiari dei disabili gravi, che vi intravedono un “ricovero protetto” nelle cooperative in sostituzione di un normale posto di lavoro. “Stabilendo che l?affidamento alle cooperative sociali avvenga sulla base di convenzioni-tipo, da valere cioè per categorie di lavoratori, fra sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, questa disposizione fa venir meno la logica della legge 68/99, incentrata sul carattere strettamente personale del progetto di inserimento ?mirato?”, sottolinea Nocera. Le indicazioni del decreto attuativo, secondo cui tali convenzioni dovranno stabilire “le modalità di adesione da parte delle imprese interessate”, “i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa” e gli stessi “limiti di percentuali massime di copertura della quota d?obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione”, per il vicepresidente Fish “rendono estremamente incerti i confini e i limiti entro cui si svilupperà l?inserimento lavorativo. Non essendo stata stabilita una percentuale massima di copertura della quota d?obbligo, ad esempio”, prosegue Nocera, “in ogni provincia potranno essere fissati limiti differenti. E poi, la legge esclude a priori da questi vincoli le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, le più diffuse”. Pur condividendo queste preoccupazioni, Flavio Cocanari offre una lettura più positiva del nuovo provvedimento: “Prima di tutto, consideriamo che tutte queste novità diventeranno operative solo quando in ogni provincia saranno adottate le convenzioni quadro”, spiega. “In mancanza, restano in vigore le disposizioni della legge 68”. Nella stesura di tali convenzioni, sottolinea il responsabile Cisl, si gioca tutta la partita sul buon inserimento dei lavoratori disabili. “Non comprendo questa paura, da parte degli amici delle associazioni, delle cooperative sociali come ghetto”, prosegue Cocanari. “Ho presente molte esperienze (ad esempio nella provincia di Vicenza, ma anche a Roma e in altre realtà territoriali), in cui le cooperative sono tutt?altro che ghetti, ma vere realtà produttive in stretto raccordo con il mondo imprenditoriale, che realizzano l?obiettivo dell?inserimento nel mercato ?aperto?”. L?auspicio, dunque, è che nelle convenzioni, attraverso l?impegno e la vigilanza dei sindacati e del mondo dell?associazionismo, si realizzi quella valorizzazione delle capacità lavorative di ciascuno già espresse nella legge 68. “In questo”, conclude Cocanari, “l?art. 14 può rappresentare una chance ulteriore, non un passo indietro”. Info: COSA PREVEDE L’ART.14 CONVENZIONI QUADRO – I servizi per l?inserimento lavorativo dei disabili stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro e con le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali, convenzioni quadro su base territoriale, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti. CONTENUTI – La convenzione quadro disciplina, tra l?altro: i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire in cooperativa; le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti in cooperativa; le percentuali massime di copertura della quota d?obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione. QUOTA RISERVA – Se l?inserimento nelle coop riguarda disabili con ?particolari caratteristiche e difficoltà d?inserimento nel ciclo lavorativo ordinario?, lo stesso si considera utile per la copertura della quota di riserva. ESCLUSIONI – I limiti massimi di copertura della quota d?obbligo da realizzare con la convenzione non hanno effetto per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. OBBLIGHI – L?applicazione delle disposizioni sui disabili con particolari difficoltà è subordinata all?adempimento, da parte delle imprese, degli obblighi di assunzione della restante quota d’obbligo.


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