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L’Associazione Istituto Cortivo segnala: parere sulla competenza del trasporto degli alunni disabil
Spetta alle Regioni determinare l'ente locale al quale attribuire la competenza sul trasporto degli alunni disabili
Il trasporto degli alunni disabili nelle scuole superiori è materia di competenza concorrente Stato – Regioni. Spetta pertanto a queste ultime determinare l’ente locale al quale attribuire la relativa incombenza fermo restando che, in attesa di apoositi provvedimenti regionali, è l’ente provinciale che deve assicurare il servizio.
Il parere n. 213/2008 del Consiglio di Stato dovrebbe dirimere ogni dubbio sulla problematica emersa in materia di onere del trasporto degli alunni disabili. Le regioni devono disciplinare la materia indicando quale amministrazione (se locale o provinciale) debba accollarsi il relativo onere.
Dovranno essere le Regioni a disciplinare il trasporto degli alunni disabili nelle scuole superiori. Esse dovranno, con lo stesso provvedimento, determinare l?ente locale al quale attribuire la relativa incombenza. In attesa che le Regioni adottino i relativi provvedimenti, resta inteso che è l?ente provinciale che deve assicurare il servizio.
Si è così espresso il Consiglio di Stato con parere n. 213 del 25.3.2008, in materia di titolarità dell?onere relativo al trasporto degli alunni disabili nelle scuole superiori.
Di recente, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, con parere n. 5/2008, ha ritenuto che l?onere di cui si tratta compete all?ente provinciale, in quanto il servizio rappresenta un ?supporto organizzativo? ex D.Lgs. n. 112/98, e non un servizio a tutela della persona e della comunità, normalmente intestato all?amministrazione comunale.
L’assetto normativo vigente consente infatti di ritenere che la competenza amministrativa, prima esercitata dallo Stato, relativa ai “servizi di supporto organizzativo” del servizio di istruzione secondaria superiore per gli alunni disabili, in mancanza di una diversa e più specifica disciplina è trasferita alla Provincia, la quale deve farsi carico dell?esercizio di tale incombenza ?fino a quando le regioni non provvederanno a legiferare in materia, ai sensi dell?articolo 117, comma 3 della Costituzione?.
La legge quadro sugli interventi e servizi sociali (Legge n. 328/2000), affida alla legge regionale il compito di conferire ai comuni e agli altri enti locali le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi, tra l?altro, alle persone disabili.
Già la Regione Emilia-Romagna con la legge n. 26/2001 ha disciplinato gli interventi volti a facilitare l?accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative attraverso servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio per le persone disabili.
La disciplina della materia è attribuita alla potestà concorrente di Stato e Regioni, motivo per cui rientra nella competenza regionale la determinazione della disciplina di dettaglio della materia. Spetta quindi alle Regioni determinare con appositi interventi legislativi quale sia l’ente locale al quale attribuire l?incombenza del trasporto degli studenti disabili che frequentano la scuola superiore.
In attesa che le Regioni provvedano in questo senso, le Province dovranno intanto accollarsi del relativo servizio.
(da: Norma – Quotidiano d’informazione giuridica (http://norma.dbi.it)
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