Economia

L’assicurazione per i volontari

Obbligatoria la copertura assicurativa per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato

di Carlo Mazzini

Sono un consulente assicurativo e desidero porLe le seguenti domande in merito alle assicurazioni per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato.
1. Sono obbligatorie ai sensi del D.M. 14/02/1992 (per gli aderenti che prestano attivamente il servizio)?
2. Se obbligatorie, con quali modalità vanno sottoscritte (infortuni, malattie, responsabilità civile)? Esistono delle “linee guida” con degli standards di copertura?
3. Esistono dei fondi regionali a copertura delle spese assicurative per le singole organizzazioni di volontariato?
LB – email

(a cura di Sara Gianni)
Alle organizzazioni di volontariato è stato imposto, dalla legge 266/91 art. 4, l’obbligo di stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni e delle malattie legate allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’associazione, e della responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa. Riteniamo che tale adempimento debba essere effettuato da tutte le organizzazioni di volontariato sia iscritte nei registri regionali che non; infatti, anche se solo per quelle iscritte l’assicurazione è condizione necessaria per poter concludere delle convenzioni con gli enti pubblici, per tutte diventa la sicurezza di poter soddisfare danni futuri anche quando il patrimonio dell’ente non sia sufficiente, garantendo in questo modo soprattutto la tutela dei terzi.
La norma prevede, quali soggetti destinatari della copertura, gli aderenti che prestano attività di volontariato: il termine così generico permette di comprendere in questa categoria sia i soci (nel caso la forma giuridica dell’ente sia l’associazione, tipologia peraltro più utilizzata) sia tutti coloro che intervengano a qualsiasi titolo, ma in qualità di volontari, nello svolgimento delle funzioni nell’organizzazione.
Il D.M. del 14 febbraio 1992 e il successivo decreto modificativo del 16 novembre 1992 si sono limitati a ribadire questo onere a carico delle organizzazioni di volontariato, specificando che le assicurazioni possono essere stipulate in forma collettiva o numerica, costituendo così un solo vincolo contrattuale destinato a creare una pluralità di rapporti assicurativi in capo a soggetti determinati o determinabili in base alle informazioni fornite dall’ente.
Nel silenzio della disciplina legislativa, la garanzia assicurativa, decorrente dalle ore 24 del giorno d’iscrizione nel registro degli aderenti, dovrà essere determinata in considerazione dell’attività esercitata, valutando adeguatamente tutti i possibili rischi connessi.
Per quanto concerne i rimborsi del premio assicurativo, la legge nazionale non prevede che nelle leggi regionali vi sia la predisposizione di meccanismi di rifusione a carico delle regioni; è però possibile che questo onere sia contemplato direttamente dalle regioni stesse, come, a titolo esemplificativo, hanno disposto la regione Abruzzo e la Provincia di Trento. L’Abruzzo, con Legge Regionale 20 luglio 1989 n. 58, prevede l’erogazione del contributo regionale per i costi effettivamente sostenute per le attività di protezione civile, tra i quali ricorrono anche le spese per l’assicurazione; la Provincia di Trento, attraverso la Legge Provinciale 13 febbraio 1992 n. 8, autorizza il rimborso degli oneri finanziari per le polizze assicurative sostenute dalle organizzazioni iscritte al registro. Esiste poi, allo studio della Commissione della Regione Veneto, un progetto di legge recante norme per il rimborso assicurativo.
Sono dunque prevedibili a livello regionale ipotesi di contribuzione a sostegno degli oneri assicurativi, anche se l’assenza di un vincolo nazionale non permette il verificarsi di un’uniformità legislativa in materia.

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