Cultura
Laboratori protetti, l’incertezza regna sovrana
Seminario di Legacoopsociali sull'articolo 52 della nuova disciplina sugli appalti
di Luca Zanfei
Non è bastato l?intervento a gennaio dell?Autorità di vigilanza. A distanza di oltre un anno dall?approvazione del nuovo codice degli appalti, continua il dibattito sull?articolo 52 e sulla definizione di laboratorio protetto. La differente traduzione di concetti come disabilità e svantaggio nel linguaggio giuridico europeo e italiano ha finora reso inapplicabile la normativa nel nostro paese che, al momento, può vantare soltanto poche esperienze di appalti riservati peraltro non del tutto cristallini. La stessa interpretazione del testo data da Andrea Camanzi, consigliere dell?Autorità, intervenuto oggi al seminario organizzato nelle sede di Legacoopsociali, ha di fatto confermato l?ambiguità della normativa. ?Il vincolo di impiego del 50% non è da riferirsi solo alle persone realmente dipendenti o socie della cooperativa, ma anche a categorie contrattuali diverse che nel determinato progetto contribuiscono a far raggiungere la soglia del 50%?. Nella casistica potrebbero rientrare, insomma, cooperative sociali, imprese sociali, ma anche le aziende private che applicassero lo strumento del classico collocamento obbligatorio. Un?interpretazione che farebbe salva la concorrenza ma che potrebbe esporre il mercato a forme di collaborazione privato-privato sociale non del tutto chiare. Ambiguità rilevata dall?avvocato e professore Franco Dalla Mura che ha insistito sull?inefficace trasposizione della normativa europea in quella italiana. ?Il nostro legislatore ? ha spiegato – ha tradotto pedissequamente concetti come laboratorio protetto, disabilità e svantaggio che in Italia sono molto diversi che nel resto d?Europa. In tale senso, senza una definizione giuridica di laboratorio protetto, la norma è di fatto inapplicabile in Italia. Per ora è meglio ragionare sugli articoli 2 e 69 del codice che introducono le clausole sociali negli appalti e che possono essere una grande occasione per la cooperazione?. Occasione che per Bruno Busacca responsabile delle Relazioni Istituzionali di Legacoop, deve essere attentamente vagliata, perché ?non bisogna illuderci di poter adattare questa disciplina alle caratteristiche della cooperazione, mantenendo l?esclusività dell?art 5 della 381 sul rapporto con le pubbliche amministrazioni?. Insomma, i dubbi sulla normativa sugli appalti rimangono, tanto da aver convinto lo stesso Camanzi a riprendere il caso in mano per apportare nuove modifiche in base alle richieste della cooperazione.
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