Non profit

La tassa rifiuti deve essere pagata anche se non si utilizza la casa

Diritti di cittadinanza/ A cura di Massimo Persotti

di Massimo Persotti

Volevo sapere se la tassa sui rifiuti deve essere pagata obbligatoriamente anche se l?appartamento non è abitato per l?intero anno. R. M. (email) La Tarsu – Tassa sui rifiuti solidi urbani è disciplinata dal dlgs n. 507/93 ed è dovuta per l?occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. Il difensore civico del Comune di Vicenza, Massimo Pecori, di recente intervenuto sulla questione, spiega come le aziende municipali pretendono legittimamente il pagamento di tale tassa in virtù dell?art. 62 del decreto che la esclude solo per «i locali e le aree scoperte che per loro natura non possono produrre rifiuti» o per «i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per il particolare uso cui sono stabilmente destinati». Il fatto che l?appartamento sia o meno abitato, non costituisce condizione rilevante per l?applicazione della tassa. Anche la giurisprudenza è concorde. La Cassazione in più riprese si è espressa chiarendo (con sentenza n. 16785 del 27 novembre 2002) che sono sottratti dall?applicazione della tariffa gli immobili ?oggettivamente? inutilizzabili e non già quelli lasciati inutilizzati dal titolare. Inoltre, secondo la Corte (sentenza n. 12084 del 1° luglio 2004) è il contribuente che deve provare non solo la stabile destinazione dell?area a un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta la produzione di rifiuti. La legge prevede una presunzione relativa di produzione dei rifiuti ma ammette, a carico del contribuente, la prova contraria, l?inidoneità dei locali a produrre rifiuti. I regolamenti comunali comunque definiscono i casi di esclusione. Qualche esempio. A Torino non sono soggette alla Tarsu le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete (a condizione che tale stato perduri per almeno un anno di tassazione), oppure i fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell?immobile. A Roma, sono escluse dalla tassazione, per esempio, i locali e le aree nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso e gli edifici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali locali ed aree scoperte annessi ad uso abitativo o a usi diversi da quello del culto in senso stretto.


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