Non profit

La spada di Damocle dell’obbligo di rendiconto

5 per mille. Cosa dice la nuova circolare esplicativa delle Entrate

di Paola Mattei


Cari amici, ecco l?ultima perla: l?amministrazione richiede alle associazioni alle quali erogherà il 5 per mille di produrre una relazione sulla propria attività e su come andranno a impiegare i fondi concessi. È l?ennesima beffa. La Regione Toscana giustamente annualmente ci chiede, per mantenere la qualifica di onlus, una relazione sulla nostra attività e il bilancio consuntivo e preventivo. E quindi perché il ministero delle Finanze ci chiede ancora relazioni ben sapendo che esistono già? Pier Luigi Tossani, Firenze

Chi si aspettava clamorose novità dalla circolare n. 27/E del 26 marzo emanata dall?Agenzia delle Entrate sul 5 per mille, è rimasto deluso. Novità clamorose non ce ne sono – e come avrebbero potuto esserci? l?unica rivoluzione sarebbe la sanatoria degli esclusi, ma ad aspettare quella… – eppure è utile ?ripassare? i chiarimenti forniti dall?Agenzia, compreso quello sul rendiconto che tanto ha fatto arrabbiare il nostro lettore.

Il primo appare il più rilevante, visto che si occupa della new entry di quest?anno tra i beneficiari, ovvero le fondazioni nazionali di carattere culturale. Chi sono costoro? Secondo l?Agenzia delle Entrate, le fondazioni che sono attive su tutto il territorio nazionale e non solo in ambito locale; sono iscritte nei registri prefettizi ai sensi dell?art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 10 febbraio 2000 (ovvero hanno ottenuto il riconoscimento giuridico nazionale); operano nelle materie di competenza del ministero per i Beni e le attività culturali. L?Agenzia si spinge più in là, affermando che questo tipo di fondazioni sono ammesse tra i beneficiari anche per l?anno finanziario 2007; l?articolo 45 comma 1 bis del decreto legge 248/07 ha infatti inserito tali soggetti tra quelli di cui all?art. 1 comma 1234, lettera a) della legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007).

L?altra new entry sono le associazioni sportive dilettantistiche; di loro si è detto già molto, la circolare riepiloga che possono iscriversi al 5 per mille se sono in possesso del riconoscimento rilasciato ai fini sportivi dal Coni, in base all?art. 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186; non è necessario che abbiano anche la personalità giuridica, e sono ammesse al 5 per mille anche per gli anni 2006 e 2007.

Quanto alle associazioni riconosciute, si ribadisce che non devono avere scopo di lucro e hanno l?obbligo di operare in via esclusiva o prevalente in uno dei settori indicati nel famoso articolo 10 della legge sulle onlus (comma 1, lettera a), decreto 460/97). Entrambi i requisiti devono essere indicati nello statuto, che deve inoltre contenere alcune clausole che garantiscano l?assenza di finalità di lucro: l?obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione alle finalità sociali; il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione; l?obbligo di devolvere il patrimonio dell?ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Da ultimo, l?Agenzia delle Entrate considera il rendiconto. Questo elemento è stato introdotto per la prima volta dalla Finanziaria per il 2008 (legge 244/2007, art. 3 comma 6) con l?obiettivo dichiarato di consentire una verifica del corretto impiego delle somme erogate; è a carico di tutti i soggetti beneficiari del 5 per mille, senza distinzione, e deve essere un documento apposito in cui vengono evidenziate le modalità di impiego delle somme e la loro destinazione. Una ridondanza, come dice il lettore, visto che il ministero delle Finanze potrebbe ottenere queste informazioni consultando il bilancio ?normale? di una onlus? Siamo d?accordo. Ma non è tutto, perché c?è un venenum in cauda: la circolare stabilisce anche che le somme erogate ma non rendicontate (attenzione: non usate male, semplicemente non rendicontate) dovranno essere restituite. Modi e termini di recupero saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio. Il più piccolo errore, anche in buona fede, porta dunque alla catastrofe.

IL PUNTO

  • LE FONDAZIONI

La definizione di «fondazione nazionale a carattere culturale» è una delle principali novità della circolare 27/E dell?Agenzia delle Entrate. Precisazioni importanti riguardano il rendiconto sull?utilizzo delle somme ottenute, e l?obbligo alla loro restituzione in caso di mancato rendiconto.


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