Non profit
La retta non cancella le agevolazioni
Cassazione Una sentenza per le case di riposo onlus
di Redazione

Il fatto che gli anziani ospiti della struttura pagassero delle rette non deponeva per l’assenza del fine solidaristico». Così la Commissione Tributaria regionale delle Marche aveva cancellato l’annullamento di una casa di riposo dall’anagrafe unica delle onlus. Tra i motivi che avevano indotto alla sentenza, anche il fatto che l’Agenzia delle entrate non aveva prodotto «in giudizio il parere favorevole dell’Agenzia per le onlus». L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza facendo ricorso in Cassazione che però, con l’ordinanza 11072, l’ha respinto. In sostanza la Suprema Corte ha stabilito che le onlus che gestiscono case di riposo hanno diritto alle agevolazioni tributarie anche se gli ospiti delle strutture corrispondono la retta. Questo in quanto, ai sensi dell’art.10, comma 2, lett. a) del dlgs n.460/97, vengono perseguite, comunque, finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali e familiari.
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