Formazione

La nuova formazione dei docenti

La definisce uno schema di decreto legislativo approvato il 14 ottobre

di Carmen Morrone

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 14 ottobre 2005 in via definitiva, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Letizia Moratti, lo schema di decreto legislativo che definisce le norme generali in materia di formazione degli insegnanti che intendano accedere all’insegnamento.
 
Il decreto prevede una formazione di pari dignità per i tutti i docenti di ogni ordine e grado. I percorsi di formazione si svolgeranno parte presso le università e parte presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
 
I docenti avranno la certezza del posto di lavoro.
 
La nuova disciplina consentirà di risolvere progressivamente il problema del precariato, perché, a regime, sarà possibile insegnare solo con il livello più alto della formazione universitaria.
Circa il precariato storico viene conservato il reclutamento dalle graduatorie permanenti per il 50% dei posti da coprire, così come previsto dalla disciplina attuale. Il restante 50% dei posti verrà coperto per concorso, al quale saranno ammessi esclusivamente coloro che avranno conseguito i nuovi titoli abilitanti.
Dal momento che l’inizio dei nuovi corsi è previsto a cominciare dall’anno accademico 2006/2007, i primi abilitati potranno essere assegnati alle scuole a partire dall’anno scolastico 2008/2009.
 
Altri punti qualificanti della nuova normativa.
– I nuovi percorsi formativi sono programmati dalle Università nella loro autonomia, in conformità ai criteri definiti con decreto del Ministro.
– I nuovi percorsi sono a numero programmato, ripartiti tra le Università di ciascuna Regione in misura pari al numero dei posti che si prevede di coprire per concorso, più una percentuale del 30% per le esigenze complessive del sistema di istruzione.
– Centri di ateneo o di inter-ateneo verranno realizzati con compiti riguardanti:
– l’organizzazione del tutorato;
– lo svolgimento delle prove d’accesso;
– il coordinamento delle lezioni teoriche con i laboratori e i tirocini;
– il raccordo con le scuole e con le altre istituzioni formative del territorio.
– I Centri realizzeranno specifiche intese con le scuole, con le associazioni professionali e disciplinari, gli Irre, l’Indire e l’Invalsi, allo scopo di assicurare una migliore integrazione tra i contenuti teorici – curati dalle Università -, e la riflessione sulla pratica professionale – svolta nelle scuole.
– Alla fine del corso è previsto un esame di Stato con valore abilitante.
– La programmazione dei posti avviene con cadenza triennale, in base a stime previsionali del numero dei posti di insegnamento, del numero degli alunni – anche disabili -, e del turn-over del personale docente. Il Ministero ripartisce annualmente tra le università funzionanti nelle singole Regioni un numero di posti pari a quelli che si prevede di coprire, maggiorato del 30%. La programmazione avviene per decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 
– Gli abilitati sono assegnati alle scuole della Regione per svolgere un periodo di applicazione della durata di un anno, tramite un apposito contratto, con assunzione di responsabilità di insegnamento sotto la supervisione di un tutor, e svolgimento di attività formative coordinate dal Centro di ateneo, sulla base delle indicazioni del tutor.
– Terminato l’anno di applicazione, in seguito a valutazione positiva espressa dal comitato per la valutazione del servizio, i docenti potranno essere ammessi al concorso per l’assunzione nelle scuole, autorizzato precedentemente in sede di programmazione.

Info:
www.miur.it

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