Politica

La maxi-sanzione contro il sommerso

di Giulio D'Imperio

 

E’ stato precisato che in fase ispettiva si potrà verificare l’esistenza o meno di un rapporto di lavoro in nero verificando l’esistenza della comunicazione obbligatoria da effettuarsi il giorno precedente alla instaurazione del rapporto di lavoro, così come previsto dall’articolo 1 comma 1180 della L.296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

Nel caso in cui dovesse essere accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro in nero, ovvero l’inesistenza di una comunicazione preventiva oltre ad non esserci una scrittura sul libro unico del lavoro o sui libri matricola e paga nel periodo transitorio, o non si riesce a dimostrare la volontà del datore di non voler occultare il rapporto di lavoro, allora si procederà alla contestazione della maxi sanzione per il sommerso ed all’eventuale sospensione dell’attività.

Un caso particolare che l’ispettore dovrà valutare relativamente alla maxi sanzione per il sommerso è quello relativo alle assunzioni effettuate per causa di forza maggiore o per avvenimenti di carattere straordinario. In questi casi scatta la maxisanzione solo quando l’ispettore avrà accertato che oggettivamente non sussisteva l’impossibilità di conoscere con anticipo il numero ed i nominativi dei lavoratori occupati.

L’azienda è salva dalla maxisanzione quando affidandosi a professionisti od ad associazioni di categoria, la comunicazione di assunzione non viene effettuata in quanto tali soggetti sono chiusi oppure in ferie, per cui non si è provveduto a comunicare telepaticamente l’assunzione con il modello “UniLav”.

Il datore è salvo a condizione che abbia comunicato via fax oppure utilizzando il modello “UniRG”, e la comunicazione da parte dei professionisti o delle associazioni dovrà avvenire nel primo giorno utile successivo alla riapertura degli uffici.

 

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