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La Lettera. Impresa sociale, che fine ha fatto la legge?

Lo schema di decreto è passato all’esame della Conferenza Stato-Regioni (che l’ha bocciato) e delle commissioni parlamentari.

di Francesco Agresti

La lettera

Ho letto con interesse il numero di SocialJob dedicato all?impresa sociale. Sapreste dirmi che fine ha fatto lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso mese di dicembre?

lettera firmata

Gentile lettore, dopo l?approvazione da parte del Consiglio dei ministri il 2 dicembre scorso dello schema di decreto legislativo, il provvedimento è passato all?esame della Conferenza Stato-Regioni e delle commissioni parlamentari. La Conferenza Stato-Regioni ha bocciato il testo del decreto legislativo mentre la commissione Giustizia del Senato il 15 febbraio scorso, con il voto contrario delle opposizioni, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo attuativo suggerendo due lievi modifiche al testo per fugare alcuni dubbi interpretativi. Complice la campagna elettorale, è venuto meno il clima bipartisan che aveva accompagnato l?intero iter parlamentare. In particolare il gruppo Ds ha presentato una serie di modifiche che accoglievano le obiezioni mosse da alcune parti sociali. Proposte che sono state respinte in blocco.

Due le osservazioni, invece, che accompagnano il parere favorevole della commissione Giustizia: la prima propone di inserire all?articolo 1, comma 1 dello schema, dopo le parole «tutte le organizzazioni private», le altre «ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile», chiarendo così che possono essere imprese sociali anche tutte le forme di imprese for profit. La seconda, invece, aggiunge, dopo il comma 1 dell?articolo 17, il seguente: «1-bis – L?articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 si interpreta nel senso che l?obbligo di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità si intende rispettato qualora il beneficiario sia un?organizzazione che esercita un?impresa sociale». Si tratta di un?interpretazione autentica volta a chiarire che la devoluzione del patrimonio da parte di una onlus in favore di un?organizzazione che esercita un?impresa sociale deve intendersi conforme al quadro normativo di riferimento, in quanto rientrerebbe nella ipotesi di destinazione di un patrimonio a fini di pubblica utilità. Il testo torna ora al Consiglio dei ministri per l?approvazione definitiva.

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