Non profit
La cultura? Consumarla in modica quantità!
Per il Ministero è bene tassare lerogazione eccessiva; viaggio tra paradossi, incertezze ed ermetismi
Il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, datato 11 aprile 2001 e di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, individua, come previsto all?art 38 della L. 342/00, le tipologie di soggetti beneficiari di erogazioni liberali in denaro, per lo svolgimento di compiti istituzionali e la realizzazione di programmi culturali, e relative quote da assegnare a ciascuno dei soggetti. Sulla legge (collegato alla finanziaria) di cui sopra, peraltro, mi ero già espresso nel dicembre scorso, in un?articolo di Vita
La cultura sembra affare di pochi quando si produce un decreto che prevede un intenso scambio di informazioni tra il Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali ed il Sistema Informativo dell?Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze (peraltro ora inglobato nel Ministero dell?Economia), informazioni riguardanti le comunicazioni da un lato degli enti beneficiari delle erogazioni liberali e dall?altro lato di quei soggetti (società e non singoli cittadini) che hanno avuto la malcapitata idea di finanziare enti di cultura. Ricordiamo come a fronte di tali erogazioni ci si trova che:
– i soggetti che effettuano erogazioni sono tenuti a comunicare (come? Con quale modulistica e in quale forma?) alle due strutture ministeriali (entro il 31 gennaio dell?anno successivo all?erogazione) l?ammontare delle erogazioni, i soggetti beneficiari e le proprie generalità;
– i soggetti che ricevono le donazioni devono comunicare al solo Ministero dei Beni Culturali ? per ognuna delle erogazioni ? il soggetto erogatore, le finalità o attività per le quali è stata erogata la somma;
– il Ministero per i beni e le attività culturali comunica al Sistema Informativo dell?Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze l?elenco dei soggetti erogatori e l?ammontare delle erogazioni.
Ma non è finita qui;
– nel caso ? sfortuna vuole ? che il totale delle somme erogate in tutta Italia a favore della cultura sia maggiore dei previsti 270 miliardi di lire (benissimo! direbbe l?ignaro bibliofilo, ad esempio), una certa eccedenza viene tassata a titolo d?imposta al 37 %, ed il tutto a carico dell?ente che riceve l?erogazione
– il solito Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le attività culturali comunicherà l?ammontare della somma che diviene base imponibile per l?ente culturale e della conseguente somma da versare all?erario.
Attaccare una legge è già di per sé esercizio abbastanza agevole, dato che le norme regolano fattispecie generali e sono per loro stessa natura astratte, direi anche avulse dalla realtà; il paradosso è scritto nei loro geni. Ma nel presente caso, sembra proprio di sparare sulla Croce Rossa.
Portiamo all?attenzione del lettore 3 difficoltà, incongruenze, follie risultanti dal combinato del Collegato alla Finanziaria 2000 e del Decreto in oggetto.
A) un ente non profit (poniamo un?associazione) che rientri in una delle categorie ex art 1 del Decreto Ministeriale, deve fortemente temere le aziende che versano somme a favore della sua organizzazione e degli altri attori culturali; come anticipato, se la somma delle erogazioni a favore di soggetti promotori della cultura (stato, enti locali, organizzazioni private e pubbliche) risulta maggiore alla ?somma complessiva compatibile? (sic!), cioè al finanziabile calcolato dal Governo (su quale base?), l?ente beneficiario dell?erogazione deve agire con accortezza nel calcolare il flusso di cassa e nei suoi investimenti a breve termine. Nel 2001, poniamo, le aziende hanno erogato all?ente in questione 1,2 miliardi; dopo il 31 marzo 2002, il Ministero per i beni e le attività culturali annuncia che l?associazione deve pagare (quando? come?) a titolo d?imposta il 37 % di (poniamo) 200 milioni, essendo quest?ultimo l?ammontare della quota extra-esenzione. L?associazione deve quindi esser stata tanto avveduta da aver tenute liquide somme anche ingenti (in questo caso 74 milioni), avendole preventivamente investite ai minimi rendimenti e comunque non avendole potute impiegare nelle attività per cui erano state donate (e richieste).
B) L?incertezza regna sovrana ? e a lungo. Dal caso (non limite) di cui sopra, si comprende come tutto sia incerto;
– l?ammontare delle somme complessivamente erogate (del doman non v?è certezza);
– la percentuale della somma in eccesso per ogni singola erogazione (o soggetto) che poi si trasforma in base imponibile per l?associazione;
– persino l?ammontare dell?aliquota da applicare sulla somma in eccesso (art. 2 del Decreto, comma 2, si legge, stupefatti; ?? per l?applicazione dell?aliquota del 37% (o diversa aliquota che sarà determinata)?;
– come prima accennato, sono incerti anche i tempi; certo è il termine ultimo della comunicazione di aziende e enti su erogazioni, soggetti, attività (31 gennaio). Certo è il termine (31 marzo) entro il quale il Ministero per i beni e le attività culturali deve comunicare al Ministero delle Finanze l?elenco dei soggetti erogatori; incerta è la data ? la più importante per noi ? in cui il Ministero per i beni e le attività culturali comunica al nostro ente non profit la somma da versare all?erario.
C) Chi controlla? Non è definito, ci sembra, un sistema sanzionatorio e vorremmo capire di quale dotazione (finanziaria e di personale) è stato fornito il Ministero per i beni e le attività culturali per vigilare ?sull?impiego delle erogazioni?.
Inoltre non si conoscono le conseguenze derivanti dalla seguente situazione per nulla improbabile: incrociando i dati inviati da soggetti erogatori e soggetti beneficiari, i due ministeri (beni e attività culturali da un lato, entrate dall?altro) registrano discrepanze nelle autodichiarazioni di erogatori e beneficiari; le somme totali non convergono; c?è bisogno di verificare chi abbia sbagliato, non è possibile quantificare l?eventuale eccedenza rispetto alla somma complessiva compatibile. Quando gli enti beneficiari potranno conoscere effettivamente l?imposta da loro dovuta? Per quanto tempo dovranno tenere immobilizzate somme dal non precisato importo?
Per ultimo, vi lascio con un brano di alto ermetismo, declamato dal suddetto decreto all?articolo 2, comma 1, lett. b) ? b3)
?b) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell?anno di imposta sia superiore alla somma complessiva compatibile, la quota assegnata a ciascun soggetto è così determinata:
b1) determinazione del totale delle somme singolarmente ricevute;
b2) determinazione della somma in eccesso per il caso singolo mediante applicazione alla somma sub b1) della percentuale corrispondente al rapporto derivante dalla differenza tra le somme complessivamente erogate e la somma complessiva compatibile, rispetto alla predetta somma complessiva compatibile;
b3) determinazione della quota singola come risultante dalla differenza tra b1 e b2.?
Questa è cultura, gente!
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