Famiglia

La Corte dei Conti “bacchetta” la Protezione Civile

I giudici contabili, esprimendosi sul caso degli scavi di Pompei, avvertono: "Le ordinanze non sono insindacabili, siano sottoposte a controllo di legittimità"

di Benedetta Verrini

La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha recentemente richiesto la trasmissione al controllo preventivo di legittimità di varie ordinanze di protezione civile, in particolare quelle riguardanti lo stato di emergenza e la situazione di “grave pericolo in atto nell’area archeologica di Pompei”.

I giudici contabili, in altre parole, hanno messo un freno al concetto di “insindacabilità” dei provvedimenti di Protezione Civile. Il concetto era già stato ribadito nel 2009, con la delibera n. 23/2009/P del 1 dicembre 2009. In essa la Corte dei Conti aveva espresso il principio, di portata generale, che il Dipartimento della Protezione civile “può svolgere NON qualsiasi attività, ma solo quella tipicizzata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dal decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401), e cioè l’attività finalizzata alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio”.

Con la delibera n. 16/2010/P del 4 agosto scorso la Sezione del controllo della magistratura è tornata ad affrontare il tema, escludendo la natura di “atto politico non sindacabile della dichiarazione dello stato d’emergenza” e ritenendo, nel merito, che nel caso dell’area archeologica di Pompei non sussistessero i presupposti per tale dichiarazione.


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