Non profit
La conciliazione è un’opportunità. Ma ad obbligo di imparzialità
Mediazione quali caratteristiche per la nuova figura
di Redazione
Volevo avere delucidazioni riguardo all’istituto della mediazione civile. In particolare, quali sono i requisiti per diventare mediatore?
Graziano Fornasieri, Napoli
La mediazione civile e commerciale è il nuovo istituto giuridico introdotto con il dlgs n. 28 del 4 marzo 2010 per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili. La mediazione si distingue nettamente da altri fenomeni di conciliazione o arbitrato: elementi caratterizzanti sono le minime formalità richieste dal procedimento, i tempi molto rapidi (120 giorni) e la presenza di un soggetto terzo ed imparziale, appunto il mediatore, che ha il compito di assistere le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale della controversia. La mediazione si può svolgere presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il ministero della Giustizia. Gli organismi al momento della richiesta devono allegare il codice etico. Viene fatta una verifica dei requisiti di qualificazione e formazione, di onorabilità, di capacità finanziaria e organizzativa e viene richiesto il possesso di una polizza assicurativa non inferiore a 500mila euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione, nonché la disponibilità da parte di almeno cinque persone a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente. L’organismo di mediazione non è un organo giudicante. Tant’è vero che l’accordo eventualmente risultante dalla mediazione ha natura contrattuale, pur avendo la possibilità di acquistare, attraverso l’omologazione, efficacia esecutiva.
Quanto ai mediatori questi sono i requisiti richiesti: titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale; specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione previsti dal decreto. Uno degli elementi caratterizzanti la figura del mediatore è l’obbligo di imparzialità, così come risulta dalla formulazione dell’articolo 14 dlgs n. 28/2010, recante l’elencazione degli obblighi del mediatore.
Inerente al tema dell’imparzialità è senza dubbio la previsione del comma 1 dell’articolo 14, che fa divieto al mediatore (e ai suoi ausiliari) di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, così come vieta al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.
Sulla questione si è espressa anche una direttiva comunitaria (la n. 2008/52/CE), che all’articolo 4 invita gli Stati membri a incoraggiare l’adozione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni di conciliazione; allo stesso modo, gli Stati membri incoraggiano la formazione sia iniziale che successiva dei mediatori per garantire una mediazione efficace, imparziale e competente.
[Paola Mattei]
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