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La comunicazione del titolare effettivo per gli enti non profit: quello che c’è da sapere
Chi è tenuto all'obbligo, come farlo e gli aspetti ancora da chiarire. Tutte le specifiche in questo approfondimento curato dagli esperti di "Milano Notai"
Il decreto legislativo n. 231/2007 (cosiddetto “Decreto Antiriciclaggio”) ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2005/60/CE e la Direttiva 2006/70/CE per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Un aspetto fondamentale della disciplina consiste nell’obbligo, per i soggetti individuati dalla stessa, di identificare il titolare effettivo e di comunicarne i dati ad un registro centrale, individuato in una sezione autonoma del registro delle imprese.
Tra i soggetti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo rientrano, per espressa previsione del Decreto Antiriciclaggio, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000.
Pur non sussistendo, al momento, specifiche indicazioni ministeriali, la dottrina e il Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 1_2023 B) ritengono che l’obbligo si applichi, con motivazioni condivisibili sulle quali non possiamo soffermarci in questa sede e che attengono, in sintesi, a ragioni di equità e di parità di trattamento, anche per:
- associazioni Ets e fondazioni Ets che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione al Runts ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), in deroga al D.P.R. 361/2000;
- associazioni Ets e fondazioni Ets che, dopo aver acquistato la personalità ai sensi del D.P.R. 361/2000 si sono iscritte al Runts e per le quali, conseguentemente, l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche delle regioni e delle prefetture è sospesa fintanto che restano iscritte al Runts;
- Associazioni Sportive Dilettantistiche che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione al Rasd (registro attività sportive dilettantistiche).
Per le persone giuridiche private, l’articolo 20, comma 4, del Decreto Antiriciclaggio individua quali titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
La titolarità effettiva è espressamente individuata in via cumulativa: i fondatori, i beneficiari e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione sono tutti individuati quali titolari effettivi della persona giuridica privata e devono essere comunicati all’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, individuato sulla base della sede legale.
Nelle ipotesi in cui i fondatori non siano in vita o non siano chiaramente individuabili i beneficiari e, comunque, in tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, si applica il criterio residuale del quinto comma dell’articolo 20 e il titolare effettivo «coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica».
Possono essere pertanto identificati come titolari effettivi:
- il legale rappresentante, dunque il presidente e il vice presidente, qualora a quest’ultimo siano riconosciuti dallo statuto poteri di rappresentanza vicaria;
- gli eventuali altri soggetti dotati di procure speciali o generali: vi possono rientrare anche i direttori generali e gli altri soggetti dotati di poteri di firma o rappresentanza.
Non è chiaro se i suddetti soggetti siano individuati cumulativamente o meno.
Lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio già citato, rileva che «sembrerebbe anzitutto potersi dire che i criteri non siano scritti in ordine gerarchico…Dato questo come punto di partenza, si tratta allora di comprendere come operino i detti criteri in caso di loro concorrenza».
Sul punto si resta in attesa di chiarimenti.
L’invio della comunicazione è effettuato con modalità telematiche ed è necessario essere in possesso di:
- Spid o carta d’identità elettronica;
- firma digitale;
- posta elettronica certificata (Pec) dell’ente.
È possibile inviare l’istanza personalmente o tramite un intermediario abilitato (es. Caf, commercialista). Anche nel secondo caso però la comunicazione deve essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato al deposito e cioè il legale rappresentante, il fondatore (se in vita) o uno degli amministratori.
Questi soggetti devono anche conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al caso in cui sia stato applicato il criterio residuale, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo con gli altri criteri.
In una logica evidentemente deflattiva di un ricorso eccessivo al criterio residuale, la sua applicazione deve quindi essere espressamente motivata.
I dati da comunicare sono i seguenti:
- i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
- il codice fiscale, la denominazione, la sede legale e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ente;
- altri dati e informazioni in relazione alle specifiche tipologie di ente.
L’omessa comunicazione della titolarità effettiva comporta l’irrogazione di sanzioni che possono arrivare fino a 1.000 euro.
Ma entro quale termine deve essere inviata la comunicazione per evitarne l’applicazione?
La procedura per la comunicazione del titolare effettivo è operativa dall’ottobre 2023.
La scadenza per il relativo invio era stata fissata originariamente per il giorno 11 dicembre 2023 ma l’obbligo di comunicazione è stato sospeso in virtù di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Il ricorso è stato respinto ma la sentenza del Tar è stata impugnata e per effetto dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio scorso, pronunciata in sede cautelare il termine è nuovamente sospeso fino al 19 settembre 2024, data in cui avrà inizio la fase di merito del giudizio.
Le autrici di questo approfondimento fanno parte dello studio Milano Notai, specializzato, fra l’altro, nella normativa su non profit e Terzo settore.
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