La compensazione territoriale è l’opportunità che ogni singola azienda ha di assumere un numero maggiore di disabili in una unità produttiva piuttosto che in un’altra.
Pertanto un datore di lavoro pubblico o privato che ha più filiali ha la possibilità di assumere, previo apposita autorizzazione, un numero maggiore di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio in una unità produttiva rispetto ad un’altra in base a quanto previsto dalla L.68/1999.
Le eccedenze andranno a compensare il numero di lavoratori in meno assunti, in altre unità produttive ubicate nella stessa regione, tramite collocamento obbligatorio. (art.5 comma 8 L.68 del 12 marzo 1999)
Per quanto riguarda i datori di lavoro pubblici è possibile richiedere l’autocompensazione limitatamente allo stesso ambito regionale; mentre per i datori di lavoro privati è possibile richiedere la compensazione con riferimento ad unità produttive ubicate in altre regioni. (art.5 comma 8 L.68 del 12 marzo 1999)
Per usufruire della possibilità della compensazione territoriale in ambito regionale, il datore di lavoro privato è tenuto a presentare una apposita domanda al servizio individuato da ogni singola regione.
La richiesta di compensazione territoriale riguardante più unità produttive dislocate in regioni differenti deve essere inviata dal datore di lavoro privato alla Direzione generale per l’impiego del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, motivandola in modo adeguato ed allegando alla stessa l’ultimo prospetto informativo presentato dall’azienda.
Una volta ricevuta la domanda, è compito della Direzione generale per l’Impiego del Ministero del Lavoro acquisire dalle regioni, in cui sono ubicate le unità produttive per cui è richiesta la compensazione territoriale, le seguenti informazioni per poter rilasciare l’autorizzazione:
a) il numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia;
b) ulteriori profili ritenuti utili ai fini della decisione.
La possibilità di effettuare la scelta relativa alle unità dove operare la compensazione, varia a seconda che si tratti di un’azienda con meno o più di 50 dipendenti.
Nel primo caso il datore di lavoro ha la possibilità di effettuare autonomamente la scelta relativa alla unità produttiva dove applicare la compensazione.
Quando invece l’azienda ha in organico più di 50 dipendenti la scelta della sede più idonea dove applicare l’istituto della compensazione viene affidato alle autorità competenti, ovvero:
1) ai servizi Provinciali in caso la compensazione sia richiesta in ambito regionale;
2) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quando l’istituto della compensazione interessa ambiti pluriregionali.
Il provvedimento amministrativo relativo alla compensazione territoriale in ambito pluriregionale deve essere emanato dal Ministero del lavoro entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Qualora la domanda risulti essere incompleta e necessita di ulteriori elementi integrativi i 150 giorni decorreranno dalla data di ricevimento di tale documentazione.
Nel caso in cui non dovessero essere forniti gli elementi richiesti ad integrazione della domanda, il provvedimento relativo alla compensazione pluriregionale sarà comunque emanato sulla base delle informazioni disponibili. E’ opportuno ricordare che il datore di lavoro può richiedere in qualunque momento all’organo che ha concesso l’autorizzazione alla compensazione territoriale di modificare il contenuto del provvedimento.
Tale affermazione trova la sua giustificazione nel fatto che la compensazione territoriale è strettamente legata all’assetto organizzativo dell’azienda che è suscettibile di continue modifiche.
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