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La Cassazione ribadisce: un separato non può adottare

L'adozione negata anche se uno dei due aspiranti genitori è "costretto" a separarsi

di Gabriella Meroni

Vietate le adozioni anche se lei si separa dal marito dopo aver saputo che lui ha avuto problemi con la legge. Ad essere inflessibile in tema di affidamento di minori e’ la Cassazione che, con la sentenza 6101, ha respinto il ricorso di una signora che voleva adottare un bambino russo. A tale proposito, dopo un primo no del Tribunale dei minorenni che aveva revocato l’affidamento preadottivo a causa del fatto che il marito era stato arrestato con l’accusa di violenze sessuali sui minori, la signora aveva avviato la separazione dal coniuge. Ciononostante la Cassazione ha detto no all’adozione, ritenendo che potesse essere pericolosa per il minore una ”eventuale riconciliazione dei coniugi”. In particolare, il caso esaminato dall’alta corte si riferisce ad una coppia veneta – Paola L. e Lino R. – che aveva appunto chiesto di poter adottare un bimbo straniero. Senonche’ nel ’99 l’uomo veniva arrestato ”con l’accusa di violenze sessuali continuate nei confronti dei minori”. Alcuni mesi dopo patteggiava la condanna ad un anno e sei mesi di reclusione. Ma il Tribunale per i minorenni di Venezia revocava l’affidamento preadottivo. Per questo Paola L., desiderosa di adottare ad ogni costo il bimbo, chiedeva la separazione dal marito. Ma la Corte d’appello di Venezia respingeva la sua richiesta, ritenendo che anche se con il patteggiamento non c’era stata una ”pronuncia di condanna” nei confronti del marito, ”anche il semplice dubbio che in futuro il bambino potesse subire attenzioni da parte dell’uomo costituiva valido motivo per troncare ogni rapporto con il minore”. Irrilevante per i giudici di merito la separazione della moglie dal marito. Si e’ opposta in Cassazione Paola L., sostenendo che non poteva essere penalizzata per aver chiesto la separazione dal coniuge solo dopo aver conosciuto i suoi problemi con la legge. Ma la Suprema Corte ha respinto il ricorso e, dopo aver sottolineato che ”l’adozione e’ consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale”, ha evidenziato come i casi di adozione da parte di persone singole ”costituiscano ipotesi alternative limitate”. Adozioni di questo tipo, ha inoltre precisato l’Alta corte, sono consentite soltanto per ”evitare al minore gia’ inserito in un nucleo familiare il trauma di un distacco per effetto della sopravvenuta crisi del vincolo coniugale”. Situazione che per i supremi giudici non si e’ verificata nel caso della coppia veneta separatasi ”quando l’affidamento preadottivo era gia’ stato revocato”. Dunque, niente adozione.


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