Per quanto attiene le realtà del terzo settore che hanno dipendenti, la casistica applicativa è la stessa prevista per tutte le categorie di imprese, in attesa che entro il 31 dicembre 2010 venga emanato il regolamento di raccordo per le cooperative sociali e le associazioni di volontariato.
In modo particolare, ai sensi del comma 1 lettera b) del decreto legislativo 106/2009, il futuro regolamento vedrà interessate anche:
le organizzazioni di volontariato della protezione civile;
i volontari della Croce Rosa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
i volontari dei vigili del fuoco.
Per quanto riguarda la casistica generale è necessario distinguere il differente obbligo del rispetto della sicurezza sul posto di lavoro a seconda che il lavoratore risulti subordinato, lavoratore a progetto, oppure autonomo.
Per quanto attiene i lavoratori subordinati, spetta al datore di lavoro provvedere agli obblighi di protezione e prevenzione. Il legislatore ha inoltre previsto una differente casistica a seconda della tipologia di lavoratore subordinato.
Nel caso ad esempio di un lavoratore somministrato (ex interinale), tutti gli obblighi relativi alla protezione e alla prevenzione sono di competenza dell’impresa utilizzatrice, ovvero dell’azienda che richiede all’agenzia di somministrazione il lavoratore. All’agenzia di somministrazione spetta soltanto informare il lavoratore di quelli che sono i rischi dell’attività produttiva in generale, ma quest’obbligo può essere posto in capo all’utilizzatore solo se previsto nel testo del contratto di somministrazione.
Diverso è invece il caso dei telelavoratori o lavoratori a distanza. In questo caso spetterà al datore di lavoro provvedere a informare i lavoratori su quelle che sono le norme relative alla sicurezza sul posto di lavoro. Inoltre se i videoterminali sono forniti dallo stesso datore di lavoro spetta a lui provvedere all’osservanza delle norme relative ai video terminali.
Un caso particolare è quello relativo a coloro che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio. Per questa tipologia di lavoratori non si applicano le norme previste dal decreto legislativo 106/2009, quando i lavori svolti sono: piccoli lavori domestici a carattere straordinario, l’assistenza domiciliare agli anziani, agli ammalati, ai bambini, ai disabili e nel caso dell’insegnamento supplementare.
Un’altra tipologia di lavoratori che andrebbe considerata, in quanto molto utilizzata dalle aziende del terzo settore, è quella relativa ai contrattisti a progetto.
Per questa categoria le norme relative alla sicurezza sul posto di lavoro devono essere applicate soltanto se l’attività lavorativa viene ad essere svolta presso locali in cui il committente, che è responsabile di tutti gli obblighi relativi alla prevenzione e protezione, svolge la propria attività. In pratica l’obbligo sussiste solo quando il contrattista a progetto lavora in azienda.
Per quanto attiene invece i lavoratori autonomi, sono tenuti a dotarsi di tutte le attrezzature idonee a quelle previste dalle norme di sicurezza. A questi spetta anche l’obbligo di munirsi di apposito cartellino qualora vengano chiamati a svolgere lavori in appalto o subappalto.
E’ opportuno ricordare che la tipologia di lavoratore autonomo è facilmente riscontrabile nelle cooperative, in quanto spetta al singolo socio operare la scelta relativa alla tipologia di rapporto di lavoro che intende svolgere.
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