Non profit

La beneficenza è giustamente Onlus

Il parere di Salvatore Pettinato sulle conseguenze della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 292/E del 9 settembre.

di Salvatore Pettinato

Dalla risoluzione dell?Agenzia delle Entrate n. 292/E del 9 settembre scorso si desume un ampliamento dei soggetti che possono acquisire la qualifica di onlus. Possono essere considerate tali, nel rispetto dei requisiti di legge, anche le organizzazioni che svolgono attività di beneficenza raccogliendo fondi. Per comprendere le conseguenze di questa risoluzione dell?Agenzia abbiamo chiesto un parere al nostro esperto, Salvatore Pettinato La recentissima presa di posizione con cui l?Agenzia ha ammesso potenzialmente tra le onlus, se ricorrono cioè anche i debiti requisiti statutari, le organizzazioni cosiddette grant making (dedicate al finanziamento di attività benefiche curate da altre strutture) è secondo me perfetta legalmente. Ciò perché, a dispetto delle cineserie che è possibile impiantare sull?argomento, non c?è dubbio che il ?dare?, cioè l?erogare mezzi, è di per sé sempre un atto benefico, inequivocabile fiscalmente ed economicamente e solo atteggiamenti da ?vieti notai?, che non sono mancati, potevano dubitare, com?è avvenuto anche alla Direzione delle Entrate del Lazio, che non bastasse l?attività di erogazione per integrare la beneficenza. Beneficenza che, è bene ricordarlo appena, è una delle attività statutarie che ammettono alla qualifica di onlus il soggetto che la cura come suo oggetto caratteristico. Questa posizione oscurantistica veniva collegata alla previsione espressa dal decreto 460 sull?attività delle fondazioni scientifiche ammissibili tra le onlus, dove cioè la legge precisa che la ricerca scientifica può anche essere fatta da fondazioni collegate da quella che si vuole qualificare onlus. Allora gli azzeccagarbugli di turno ricavavano che siccome per la beneficenza mancava la previsione di uno svolgimento indiretto, o collegato, o finanziato, di attività benefiche, era da ritenersi automaticamente escluso che il solo ?dare? potesse integrare la beneficenza stessa e che servisse comunque lo svolgimento di una delle altre attività qualificanti. Il problema non avrebbe dovuto neanche sorgere, secondo me, perché se la legge onlus è giustamente rigorosa nel descrivere con molte particolarità le attività meritorie varie elencate all?art. 10 del decreto 460, quanto alle erogazioni gratuite di sostegno non serviva alcuna precisazione: se aiuti i contesti bisognosi sei un?entità meritevole, per definizione, di essere considerata benefica perché l?erogazione non ha bisogno di analisi dato che è l?impoverimento che determina a dar luogo al presupposto oggettivo benefico. Che poi si debba distinguere tra destinatari e destinatari è un ragionamento plausibile, ma legalmente non può avere un significato decisivo perché se chi offre riconosce lo stato di necessità ciò equivale comunque a rendere meritorio il suo gesto. Certo si tratterà di stare attenti sulle possibili destinazioni improvvide di risorse (con attivazione di imposizione in casa dell?indebito ricevente), ma è un compito del fisco e non delle qualificazioni giuridiche a monte appurare che i destinatari siano effettivamente soggetti bisognosi di sostegno, anche se questa indagine va condotta fuori dalle regole definitorie delle onlus. Perché se si raccogliessero con deduzione fiscale dei donanti mezzi da destinare fuori dai contesti suddetti si darebbe luogo a un salto d?imposta se i destinatari risultassero dei soggetti normalmente imponibili, cosa che però non accade con nessuna organizzazione non produttiva finanziata con liberalità e sostegni, anche quando non è onlus. Ma, comunque, non è possibile scorgere nella legge la limitazione che abbiamo ricordato, desunta oltretutto, dai suoi fautori, da una delle disposizioni meno chiare della legge onlus (quella sulle fondazioni scientifiche, tuttora inattuata oltretutto nella sua parte principale). Quindi, salve le cautele dei casi concreti, che ci vogliono sempre, perché altrimenti basterebbe la triangolazione con l?ente donante onlus a finanziare con deduzione qualunque attività, e fermo che se l?attività è benefica anche in senso lato la soluzione è, secondo me, giusta e va mosso il giusto plauso alla presa di posizione ampia dell?Agenzia delle Entrate.


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