Leggi

La beneficenza, concetto chiave (e complicato)

di Redazione

N el contesto della già sofferta tematica giuridica delle onlus, che è fin troppo arrovellata da necessità interpretative troppo raffinate, si trova tra gli altri uno spunto problematico non adeguatamente chiaro, oggetto di ferreo silenzio amministrativo. Mi riferisco al delicato concetto, in verità leggermente “antiquato”, di beneficenza, che certamente può considerarsi realizzato, con tutti i conseguenti effetti, dall’opera degli enti che erogano somme di denaro in favore di contesti bisognosi secondo i criteri generali.
Detto concetto, si noti, si presenta all’art. 10 della nota legge 460 del 1997 come indipendente dall’opera contemporaneamente condotta dall’ente qualificando, ed è realizzato in pieno dalla sola attività erogativa, la quale può succedere a una semplice raccolta economica di fondi, talora attivata come opera prima del soggetto interessato, oppure può caratterizzare l’impiego etico di mezzi messi insieme conducendo un’attività precipua differente nei contenuti.
L’assolutismo del concetto di beneficenza, però, secondo me, ha il potere di collocare su un piano meno rilevante, o non rilevante per niente, l’attività produttiva (l’opera della onlus), purché la beneficenza stessa risulti del tutto centrale, anche statutariamente, nel contesto della vita giuridica della onlus.
Il risultato può sembrare rivoluzionario, ma non lo è, perché il ragionamento è una derivazione logica delle norme sull’oggetto e sui fini delle onlus, salvo il fatto importante, ma spesso dimenticato, che le operazioni rilevanti della onlus possono solo riguardare una attività qualificata (nella specie, dunque, si tratterebbe proprio della beneficenza).
Tale considerazione, dunque, imporrebbe che il soggetto risultasse interamente dedito all’attività produttiva dei risultati economici successivamente destinati all’erogazione benefica, con eliminazione di ogni altra attività (la lettera c del comma 1 dell’art. 10 della legge 460 prevede che lo statuto contenga il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lettera a), cioè da quelle «qualificanti»).
Forse, però, il suddetto divieto può non riguardare il caso in cui oltre all’attività erogativa di beneficenza l’ente svolga, sempre letteralmente, una o più delle attività qualificatrici come onlus (es. assistenza sanitaria a svantaggiati).
Una conferma del fisco non guasterebbe. Soprattutto a favore degli enti che solamente raccolgono fondi, realizzando spesso risultati enormi.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA