Mondo
La beneficenza allargata che aiuta la ricerca
Un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate
La beneficenza si rifà il look. L’interpello posto da una onlus all’Agenzia delle Entrate (ris 192/09) consente di riparlare di beneficenza, termine dal sapore antico ma – come vedremo – dall’applicazione ancora attuale.
Un passo indietro. Sette anni fa, l’Agenzia (ris 292/02) aveva introdotto meritoriamente un concetto “evolutivo” e moderno di beneficenza, che a fianco dell’aiuto diretto con donazioni a favore di soggetti svantaggiati prevedeva l’erogazione di denaro e beni da parte di onlus ad altre onlus o a enti pubblici.Di recente, questo concetto di beneficenza indiretta è stato inserito nella legge onlus (art 10, c 2-bis, dlgs 460/97) con alcune sbavature che già abbiamo avuto modo di segnalare su queste pagine. La principale consiste nel consentire ad una onlus l’erogazione a enti anche non onlus che agiscono prevalentemente nei settori tipici della 460.
Contraddizioni. Segnaliamo però anche un aspetto positivo seppur paradossale della norma aggiunta di recente. Il caso presentato nell’interpello è: associazione onlus intende erogare fondi a fondazione onlus di ricerca scientifica. Fino a poco tempo fa, a rigor di legge la ricerca scientifica era attività preclusa alle associazioni onlus e consentita alle sole fondazioni onlus.La storia del non profit degli ultimi decenni racconta di associazioni di malati e di loro familiari che favoriscono la crescita della ricerca scientifica (oltre all’assistenza) con proprie donazioni e sensibilizzando il territorio. Queste associazioni – se onlus – dovevano limitarsi alla parte assistenziale e demandare ad una fondazione la raccolta fondi e la realizzazione di progetti di ricerca scientifica. Le stesse associazioni non potevano raccogliere fondi a favore della fondazione, in quanto – lo ribadiamo – era loro preclusa anche l’attività indiretta di ricerca scientifica. La nuova norma consente la dazione, il finanziamento ma la derubrica tra le attività di beneficenza indiretta.
È la legge che contraddice se stessa. All’art 10 c 1, lett a), num 11 dice “no associazioni”; al successivo comma 2-bis dice “sì associazioni”, ma non chiamatela “ricerca scientifica”, bensì “beneficenza”.
Il solito 5 per mille. La risposta dell’Agenzia delle Entrate al quesito della onlus è pertanto positiva, alla luce della nuova norma; l’associazione onlus può erogare alla fondazione onlus (di ricerca scientifica) le somme raccolte per progetti specifici. Ottima notizia, certo. Ma poi aggiunge una condizione in merito alla questione del 5 per mille, perché lo sapete, in un modo o nell’altro si va sempre a finire lì.L’Agenzia afferma che le somme raccolte dall’associazione con il 5 per mille possono essere destinate alla fondazione «sempre che gli enti destinatari delle erogazioni siano ricompresi tra i soggetti destinatari del 5 per mille».
Anche se l’italiano è un po’ stentato, riteniamo che sia necessario solo che l’ente destinatario delle somme abbia i requisiti soggettivi per iscriversi al 5 per mille, e non anche che debba iscriversi al 5 per mille, per poter ricevere il 5 per mille di altro ente.
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