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L 6972/1890 IPAB Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (GU 22 luglio 1890, n. 171)

di Redazione

LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972 a (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1890, n. 171) Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza Testo coordinato. I Delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (artt. 1-3) II Degli amministratori e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (artt. 4-17) III Dell’amministrazione e contabilità (artt. 18-34) IV Della tutela (artt. 35-43) V Della vigilanza e ingerenza governativa (artt. 44-53) VI Delle riforme nell’amministrazione e delle mutazioni nel fine (artt. 54-71) VII Del domicilio di soccorso (artt. 72-77) VIII Disposizioni generali (artt. 78-88) IX Disposizioni finali e transitorie (artt. 89-104) I Delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza Art. 1. Sono istituzioni di assistenza e beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia; b) di procurarne l’educazione, l’istruzione, l’avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico. La presente legge non innova le disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito. Con decreto reale, promosso dal Ministro dell’interno, di concerto con quello dell’istruzione possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del Ministero dell’istruzione quegli istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell’educazione o dell’istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati. Art. 2. Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza e assistenza soggette alla presente legge: a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenuti col contributo di soci, o con oblazioni di terzi; b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica; c) le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di commercio. I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni senza la preventiva autorizzazione del sottoprefetto e sono sottoposti alla vigilanza dell’autorità medesima allo scopo di impedire abusi della pubblica fiducia. Il sottoprefetto, ha facoltà di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza, aventi per fine il ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia, o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all’esercizio dell’assistenza o della beneficenza. Sono salve le attribuzioni spettanti al Prefetto in materia di pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie. Art. 3. In ogni Comune è istituita una Congregazione di carità con le attribuzioni, che le sono assegnate dalla presente legge. Alla Congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri, giusta l’art. 832 del codice civile. II Degli amministratori e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza Art. 4. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono amministrate dalla Congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati. Delle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l’assistenza, l’educazione e l’istruzione dei ciechi e dei sordomuti deve far parte possibilmente un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominato dal Ministro dell’interno, di concerto con quello dell’istruzione. Artt. 5.-6.(1) Art. 7. Spetta alla Congregazione di carità di curare gl’interessi dei poveri del Comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all’autorità amministrativa, come dinanzi all’autorità giudiziaria. Art. 8. La Congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza. Art. 9. La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, che non sia posta sotto l’amministrazione della Congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti. Art. 10. I membri della Congregazione di carità e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica, che debbono essere eletti all’ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d’una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla Congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti. Art. 11. Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della Congregazione di carità o dell’amministrazione d’ogni altra istituzione pubblica di beneficenza: a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all’art. 30 lettere a), c), d), e), f), g), h), della legge stessa; b) coloro che fanno parte dell’ufficio di Prefettura, sottoprefettura o d’altra autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa nella Provincia; gl’impiegati nei detti uffici, il Sindaco del Comune e gl’impiegati addetti all’amministrazione comunale; c) coloro che sieno stati dalla Giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all’obbligo della presentazione dei conti della Congregazione di carità o d’altra istituzione di assistenza e beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione; d) chi abbia lite vertente con l’istituzione o congregazione o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento. Nei casi d’esercizio d’azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell’ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell’istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all’amministratore; e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell’istituzione di assistenza e beneficenza. Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all’art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di assistenza e beneficenza diversa dalla Congregazione di carità. Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le Congregazioni di carità abbiano istituiti, ed anche delle congregazioni stesse nei casi contemplati dagli ultimi tre capoversi dell’art. 5. Art. 12.(Articolo abrogato dall’art. 5, L. 17 luglio 1919, numero 1176, sulla capacità giuridica della donna.) Art. 13. Incorre in una penalità pecuniaria dalle 4.000 alle 10.000 lire, salvo l’applicazione del codice penale, quando siavi reato: 1) colui che, preesistendo un motivo d’incompatibilità stabilito nell’art. 11 e da esso conosciuto,assuma l’ufficio; 2) colui che continui ad esercitare l’ufficio, quando il motivo d’incompatibilità sia sopraggiunto e gli sia noto, compiendo atti che non siano di mera conservazione o di stretta necessità: ovvero ritardando volontariamente le consegne. Ma se consta che la persona colpita dall’incompatibilità la denunziò o ne propose il dubbio, ovvero se la esistenza dell’incompatibilità fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della Congregazione, del collegio o consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l’applicazione della penalità, sebbene al seguito dei ricorsi, o per provvedimenti d’ufficio, la incompatibilità sia stata dalle autorità superiori dichiarata esistente. Art. 14. Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora. Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle Congregazioni di carità, sono mantenuti i particolari statuti che dispongono diversamente. Art. 15. Chi fa parte della Congregazione di carità o della amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di assistenza e beneficienza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, né può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione. Non può inoltre concorrere, direttamente né indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o con l’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza alla quale sia addetto: salvo che si tratti di locazioni, ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della Giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi. Art. 16. La disposizione del capoverso dell’articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell’ufficio di Prefettura, di sottoprefettura o di altra autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa, ed al Sindaco del Comune. Art. 17 I contravventori agli artt. 15 e 16 incorrono in una penalità pecuniaria dalle 4.000 alle 10.000 lire, nella decadenza dell’ufficio di componente la Congregazione di carità o di amministratore di altra istituzione di assistenza e beneficenza e nell’obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato. L’amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto. Ov’essa non faccia valere o non deduca la nullità può farla valere o dedurla la autorità politica. III Dell’amministrazione e contabilità Art. 18. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi. Art. 19. Dell’inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al Sindaco ed alla Giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento. Art. 20. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio preventivo. Le amministrazioni delle istituzioni di seconda classe debbono formare il bilancio preventivo ogni tre anni. Qualunque variazione da apportare, per circostanze sopravvenute, al bilancio di tali istituzioni, durante il triennio, deve essere sottoposta all’approvazione tutoria. In ogni Provincia le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda classe debbono essere distribuite in tre gruppi, a cura del Prefetto, il quale stabilisce, per ciascuno dei gruppi, l’anno iniziale del bilancio triennale, a decorrenza dal 1925. Art. 21. Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione. I tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce. Qualora il conto non sia presentato dentro tale termine il Prefetto lo fa compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una multa da lire 1000 a lire 10.000 da stabilirsi dal Prefetto e che viene devoluta a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal Prefetto stesso. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l’esame del conto è deferito al Prefetto che lo esegue per mezzo di apposito commissario in sostituzione della amministrazione. Il commissario accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi. Della deliberazione dell’amministrazione o del commissario sul conto è data notizia al contabile in quanto porti variazioni a carico o discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l’invito a prendere cognizione entro 30 giorni nella segreteria dell’istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione e a tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono. Contemporaneamente il presidente dell’istituzione, per mezzo di avviso affisso per otto giorni all’albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell’avvenuta deliberazione del conto e del deposito di esso nell’ufficio di segreteria. Entro otto giorni dall’ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e gli amministratori, nonché qualunque cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi. Trascorso il termine suindicato, il conto è trasmesso all’ufficio di Prefettura con i documenti giustificativi dell’entrata e della spesa ed è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate. La decisione del Consiglio di Prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma sesto e contro di essa è ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualunque cittadino ancorché non abbia previamente reclamato al Consiglio di Prefettura. Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall’ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di Prefettura, ai sensi del comma precedente. Art. 22. La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all’esattore comunale. Solo in vista di circostanze eccezionali il sottoprefetto può autorizzare l’appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovrà corrispondere di regola un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l’esattore comunale. I tesorieri devono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento. Le deliberazioni relative al servizio di riscossione e tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri sono soggette all’approvazione del sottoprefetto. Art. 23. Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell’istituto di assistenza e beneficenza con l’approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Ai depositi nelle casse postali di risparmio non è applicabile il disposto degli artt. 4 e 6 della L. 27 maggio 1875, n. 2779. Art. 24. Le entrate degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali. Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni e sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l’esecuzione delle obbligazioni civili. Art. 25. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell’art. 9 del R.D. 6 dicembre 1865, n. 2627. E’ derogato all’art. 1 dell’allegato D alla L. 19 luglio 1880, n. 5536. Con l’autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa può essere aggiunto al difensore ufficioso un altro difensore. Il Prefetto può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficienza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunciate in tale materia. Art. 26. Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre lire 2.500.000, per le istituzioni di prima classe, e di oltre lire 400.000, per le istituzioni di seconda classe, debbono essere fatti, sotto pena di nullità, all’asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato. Il sottoprefetto può consentire, con provvedimento motivato, la trattativa a licitazione privata o altre forme di contrattazione. Art. 27. I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto con le forme fissate dal regolamento. Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali. Art. 28. Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato. Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verrà determinato caso per caso dalla Giunta provinciale amministrativa. Le somme suddette possono tuttavia, con l’autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego. Art. 29. Quando gli amministratori e gli impiegati di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorché non vi siano gli estremi di reato, abbiano arrecato un danno economico all’istituzione, la Giunta provinciale amministrativa, d’ufficio o su richiesta dell’autorità di vigilanza, procede in via amministrativa all’accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare. Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell’istituzione, né quelle degli amministratori o degli impiegati, ma servono per ottenere dall’autorità giudiziaria provvedimenti conservatori e valgono anche, con l’omologazione del Tribunale in camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizioni ipotecarie di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili. La domanda per i provvedimenti conservativi e per la omologazione, agli effetti dell’iscrizione ipotecaria, nonché l’azione giudiziaria di responsabilità, quando è preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa, può essere promossa dall’autorità di vigilanza, qualora l’ente che si presume danneggiato, malgrado l’invito dell’autorità medesima, non vi adempia. Art. 30. Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono di competenza dei Tribunali ordinari. Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati e approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio e in solido. Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilità di cui al comma precedente: a) quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose e d’opere senza l’osservanza delle relative disposizioni di legge; b) quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell’ente e ne sia derivato un danno a quest’ultimo; c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorché le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge. Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, dall’esattore-tesoriere in fuori, s’ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e ciò senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che, senza titolo, s’ingeriscono in pubbliche funzioni. Le cause di responsabilità, di cui ai precedenti commi, potranno essere iniziate d’ufficio o su richiesta dell’autorità di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall’esame e dal giudizio sul conto. Art. 31. Le Congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l’opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni. Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le Congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza hanno facoltà di usare, per l’amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell’opera degli impiegati del Comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali, qualunque sia l’importanza dell’istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, è obbligatorio il pubblico concorso. A parità di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che già prestino servizio presso l’ospedale come assistenti o aiuti o che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superato i limiti di età prescritti dal bando. In caso di dissenso, il sottoprefetto determina se e con quali condizioni tali facoltà possono essere esercitate. Art. 32. Il Governo del Re curerà che alle istituzioni di assistenza e beneficenza siano applicate le disposizioni seguenti, ogni qual volta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l’applicazione: salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito: 1) le deliberazioni delle Congregazioni di carità delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere prese con l’intervento della metà più uno di coloro che le compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; 2) i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designati al principio di ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione; 3) gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dai rispettivi consigli ed il Prefetto la può promuovere; 4) i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell’amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, od in difetto, del membro anziano; 5) quando a capo delle istituzioni di assistenza e beneficenza non si trovino uno o più amministratori stipendiati e permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l’opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell’ente, avere la firma dell’impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi parteciperà cogli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi. Art. 33. All’applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvederà: a) per le istituzioni nuove, nell’atto di approvazione dei loro statuti; b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito di detta revisione; c) per tutte le altre istituzioni, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l’attuazione della presente legge. Art. 34. Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza, per le quali è richiesta l’approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali. Nello stesso termine deve essere rimessa all’autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di questo articolo. IV Della tutela Art. 35. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono poste sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa. Art. 36. Sono soggetti all’approvazione della Giunta provinciale amministrativa: a) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o aumenti, rispettivamente, i capitoli, cui si riferisce, in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua; b) le deliberazioni relative a locazioni e conduzione di immobili per un periodo eccedente i nove anni; c) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore superiore a lire 3000 e quelle delle altre istituzioni per un valore superiore a lire 1000; d) le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza dei tribunali e tutte le deliberazioni per stare in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta in ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e salvo, in questi casi, l’obbligo di chiedere immediatamente la approvazione; e) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati e salariati; f) i regolamenti interni di amministrazione. Alle sedute della giunta assiste, con voto consultivo il ragioniere capo della Prefettura, quando siano trattati affari attinenti alla finanza delle istituzioni. Art. 37. Quando la Giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l’ultimo preventivo che ottenne l’approvazione. Art. 38.(Articolo fuso col precedente art. 36 dall’art. 19 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841) Art. 39. La Giunta provinciale amministrativa, in occasione dell’esame dei bilanci preventivi: 1) cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riducano al minimo necessario le spese di amministrazione, ed in caso di inadempienza vi provvede direttamente: quando occorra a tal uopo una modifica degli statuti, o dei regolamenti, invita le amministrazioni a farne proposta entro un congruo termine, salvi i provvedimenti di ufficio a norma dell’art. 45 della legge; 2) stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l’assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in istato di abbandono materiale o morale; 3) inscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto. Art. 40. La Giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare a spese della istituzione di assistenza e beneficenza, quelle verifiche o perizie che crede necessarie al suo controllo. Art. 41. Un sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della Prefettura. Art. 42. Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Prefetti, e chiunque altro vi abbia interesse possono ricorrere, nel termine di quindici giorni, al Ministro dell’interno, il quale provvede definitivamente. Art. 43. (Articolo abrogato dall’art. 22 R.D. 30 dicembre 1923, numero 2841, il quale aggiunge: “Le istituzioni, che prestino l’assistenza o eroghino la beneficenza a favore dei poveri di più Province o di tutto il Regno, sono sottoposte alla tutela ed alla vigilanza delle autorità della provincia in cui hanno sede. Nulla è innovato alle disposizioni circa l’Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma) V Della vigilanza e ingerenza governativa Art. 44. Al Ministro dell’interno spetta l’alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l’osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti. In ogni Provincia il Prefetto incarica un consigliere di Prefettura di vigilare sull’osservanza delle leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza. Art. 45. Qualora la Giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell’art. 39, spetta al Prefetto di fare al Ministero dell’interno le proposte che crederà necessarie. Art. 46. Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi dell’istituto di assistenza e beneficenza, quando un’amministrazione, dopo di esservi stata invitata non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti della istituzione, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto del Prefetto, previo il parere del Consiglio di Prefettura. Art. 47. Se l’amministrazione disciolta è la Congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla Giunta municipale: questa può farne delegazione ad uno o più dei suoi membri. Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il Consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione. Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll’incarico della gestione per non più di tre mesi. L’indennità del commissario è a carico del Comune, salvo rivalsa contro chi di ragione. Art. 48. Quando un’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza interessi più Province o più Comuni, può, nei casi contemplati dall’art. 46, essere sciolta l’amministrazione e nominato un commissario, che ne assume la gestione temporanea; per non più di sei mesi, se l’istituzione interessi una sola Provincia o Comuni di una sola Provincia; per non più di un anno se interessi più Province o Comuni di diverse Province. Il provvedimento è adottato con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio di Prefettura nel primo caso; con decreto del Ministro dell’interno nel secondo. L’indennità per il commissario è a carico dell’istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione. Art. 49. Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, la gestione temporanea spetta di diritto alla Congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l’amministrazione ordinaria. Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro sei mesi. Art. 50. Il sottoprefetto, di propria iniziativa, o sulla domanda dell’autorità comunale, può ordinare in ogni tempo inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri. Quando l’amministrazione di una istituzione, malgrado le ingiunzioni dell’autorità superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o da regolamenti o non spedisca i mandati, il sottoprefetto provvede di ufficio anche per mezzo di un delegato speciale. Quando gravi motivi d’interesse dell’istituto, o di ordine pubblico lo richiedono, il sottoprefetto può anche sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riferendone al prefetto, per gli ulteriori provvedimenti a norma dell’art. 46. Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati, si provvede ai termini degli articoli 29 e 30. Art. 51. La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con un’amministrazione propria, è fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi si intenda adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l’istituzione possa ricevere nell’avvenire. La fondazione di nuove istituzioni può anche essere promossa d’ufficio dal Prefetto o dal sottoprefetto. Contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è ammesso il ricorso anche per il merito al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Art. 52. Il sottoprefetto può chiedere copia delle deliberazioni e dei provvedimenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali non sia richiesta l’approvazione tutoria. L’esecutorietà delle deliberazioni di cui venga richiesta copia rimane sospesa di diritto. Quando la deliberazione o il provvedimento contengano violazione di legge o di regolamento o di statuti speciali aventi forza di legge, il sottoprefetto può pronunziarne l’annullamento con decreto motivato entro quindici giorni da quello in cui ne abbia ricevuta copia. Contro il decreto del sottoprefetto, che deve essere comunicato immediatamente all’amministrazione dell’istituto, l’amministrazione medesima e gli interessati, entro il termine di giorni quindici, possono ricorrere al prefetto, che decide con provvedimento definitivo. S’intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini in cui gli artt. 46 e 50. Rimangono egualmente salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando si siano violate le disposizioni delle leggi. Tali nullità, qualora siano stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, a seguito di ricorso delle parti interessate o d’ufficio, con decreto reale, udito il Consiglio di Stato. Art. 52-bis. (L’art. 52-bis aggiunto dall’art. 27 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, riguardava i compiti del Prefetto per il coordinamento delle forme di assistenza e beneficenza e degli enti che le curano. Esso deve intendersi abrogato dall’art. 3 D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173) Art. 52-ter Al sottoprefetto è commessa la protezione dell’infanzia abbandonata nel circondario. A questo scopo: a) vigila perché le Congregazioni di carità adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi, per la rappresentanza legale dei poveri e la tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla Prestazione degli alimenti; b) cura che gli stabilimenti indicati nell’art. 262 del codice civile diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente Congregazione di carità ed al procuratore del Re; Una copia di tale avviso deve essere trasmessa al sottoprefetto al quale devono altresì comunicarsi, da tutti agli istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli e fanciulle, le dimissioni dei medesimi; c) invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati necessari provvedimenti perché il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza e perché si provveda nel miglior modo per il suo collocamento. A tal fine deve favorire la costituzione, nei singoli comuni, di società di patronato, specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate; d) invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all’autorità giudiziaria i fatti che vengono a sua conoscenza, i quali possono importare la perdita della patria potestà, della tutela legale, della qualità di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni. A tale effetto, il Procuratore del Re dovrà comunicare al sottoprefetto copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potestà della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli artt. 20, n. 5, 33, 349 e 392 del codice penale, 233 del codice civile, 113 e 116 della L. 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della L. 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell’impiego dei fanciulli in professioni girovaghe; e) denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia i quali possono costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi. Art. 53. (Articolo abrogato dall’art. 24, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841) VI Delle riforme nell’amministrazione e delle mutazioni nel fine. Art. 54. Sono concentrate nella Congregazione di carità le istituzioni elemosiniere. Debbono pure essere amministrati dalla Congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento. Art. 55. Nell’occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell’intento di coordinare l’erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all’uno o all’altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all’indole dell’istituzione ed all’intenzione del fondatore: a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti; b) soccorso e tutela dell’infanzia abbandonata, per promuoverne l’educazione e l’istruzione, e l’avviamento ad un’arte o mestiere; c) sussidi per allattamento naturale o artificiale; d) sussidi all’infanzia ed all’adolescenza in generale, per incoraggiarne l’educazione morale ed intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento; e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio; f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia; g) concorso alla fondazione ed all’incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri. Art. 56. Nell’intento di rendere più semplice e più economica l’amministrazione, di facilitare il controllo e di procurare che riescano più efficaci la assistenza e la beneficenza, può essere concentrata nelle Congregazioni di carità qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20.000 lire, o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, i quali, riuniti insieme, abbiano meno di 10.000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l’amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell’atto di fondazione. Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più Comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di carità del Comune nel quale l’istituto ha la sua sede principale. Il concentramento è promosso dal Prefetto o dal sottoprefetto o dagli enti interessati, previo parere conforme della Giunta provinciale amministrativa e udito l’Ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione. Art. 57.(Articolo fuso con l’art. 56 dall’art. 6, L. 17 giugno 1926, n. 1187. Le funzioni delle sottoprefetture sono passate alle Prefetture) Art. 58. Quando non avvenga il concentramento previsto dai precedenti articoli, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni secondo l’affinità degli scopi rispettivi. Il raggruppamento è proposto dal Prefetto o dal sottoprefetto, o, a norma dell’art. 62 della legge, dalle amministrazioni, dalle congregazioni di carità e dai Consigli comunali interessati i quali, tenendo conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propongono altresì, per gli enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli enti stessi ad un consiglio di amministrazione incaricato di provvedere all’esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti. Quando il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale, o della riduzione delle spese di gestione, la relativa proposta, in mancanza della iniziativa delle amministrazioni e dei corpi interessati, può essere formulata di ufficio dal Prefetto o dal sottoprefetto. Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in unico ente. In tutti i casi il provvedimento è adottato con le norme di cui all’ultimo comma dell’art. 62. Art. 59. Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità, ma possono essere riuniti in gruppi a norma dell’art. 58: a) gl’istituti di beneficenza di ogni specie pei bambini lattanti e pel baliatico, ed i brefotrofi; b) gli asili ed altri istituti per l’infanzia; c) gl’istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5000 abitanti; d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l’istruzione e l’educazione, in istato di sanità o d’infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, o in parte, i mezzi di sussistenza; e) i riformatori e le case di custodia o di correzione; f) gli istituti di beneficenza di ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali. Tuttavia gli istituti che al giorno della pubblicazione della presente legge sono amministrati dalla congregazione di carità, continueranno ad essere amministrati dalla congregazione stessa; eccetto che le ragioni di convenienza amministrativa delle quali è parola nell’art. 56, esigano invece il distacco dalla congregazione di carità o il raggruppamento ai termini dell’art. 58. Art. 60. Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli artt. 54 e s., quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all’indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione. Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l’obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell’articolo 55. Art. 61. Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella congregazione di carità, o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei Comuni, o delle frazioni di Comune a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti. Art. 61-a. Più istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi scopi affini, possono riunirsi in consorzio, per erogare in comune la rispettiva beneficenza anche mediante la fondazione di istituti di ricovero, ovvero per avere personale stipendiato e locali in comune. Possono partecipare al consorzio i comuni, le provincie e gli enti morali, quando siano a ciò autorizzati secondo le norme delle leggi alle quali sono soggetti. I consorzi sono riconosciuti come enti morali. Resta però integra la personalità giuridica dei singoli enti consorziati, i quali conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni e continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti. La costituzione del consorzio dev’essere rispettivamente approvata, secondo che gli enti consorziati abbiano sede in una stessa Provincia o in Province diverse, dal Prefetto o dal Ministro dell’interno, i quali, nei casi in cui ne ritengano la necessità, possono anche procedere d’ufficio a tale costituzione sentito preventivamente, in questi casi, il parere delle Giunte provinciali amministrative, investite della tutela sugli enti da consorziare. Contro il rifiuto del prefetto ad approvare il consorzio facoltativo, e contro il decreto che costituisce d’ufficio il consorzio, le istituzioni interessate possono ricorrere al Ministro dell’interno, che provvede definitivamente con proprio decreto. I provvedimenti del Ministro circa la approvazione o la costituzione d’ufficio di consorzi fra istituti di provincie diverse, sono definitivi. Art. 61-b. Nello statuto da approvarsi o stabilirsi, secondo i casi e secondo la competenza, dal Prefetto o dal Ministro dell’interno, devono essere determinati: lo scopo e la durata del consorzio, la costituzione, il contributo di ciascun istituto consorziato e il funzionamento dell’amministrazione, il modo e la misura di partecipazione dei poveri di ciascun comune all’erogazione della beneficenza. Le rappresentanze consorziali sono soggette, per quanto riguarda le loro funzioni e deliberazioni, la vigilanza e la tutela, alle stesse norme cui è soggetto l’istituto consorziato di classe più elevata. La tutela sul consorzio e la giurisdizione contabile sono rispettivamente esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura della provincia, e la vigilanza dal sottoprefetto del circondario ove ha sede l’amministrazione consorziale. Il consorzio cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata, o per esaurimento del fine che ne formava l’oggetto, o, se facoltativo, per consenso di tutti gli enti consorziati espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni. Il consorzio facoltativo può altresì cessare in seguito a deliberazione di quegli enti consorziati, che rappresentino almeno i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a deliberazione di uno degli enti consorziati, quando questi siano soltanto due, e in ogni caso con l’approvazione del Prefetto o del Ministro dell’interno, secondo che gli enti predetti abbiano sede in una stessa provincia o in provincie diverse. Qualora ricorrano speciali motivi di convenienza, il consorzio può essere modificato nella sua composizione colle stesse forme prescritte per la costruzione ed approvazione, o mediante la separazione di enti riuniti, o con l’aggregazione di altri enti. Il consorzio costituito d’ufficio non può estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la costruzione di esso. In caso di scioglimento, il patrimonio del consorzio viene ripartito fra gli enti consorziati, in proporzione del contributo dai medesimi corrisposto. Con analogo criterio di ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all’ente che si separa dal consorzio. Art. 61-c. Più istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza possono riunirsi in federazione, per il coordinamento e l’integrazione delle diverse forme della loro attività o per provvedere in comune ad acquisti o servizi non esclusa la gestione del patrimonio. La federazione deve essere rispettivamente approvata e può anche, ove ne sia il caso, essere promossa, dal sottoprefetto, dal Prefetto o dal Ministro dell’interno, secondo che gli istituti abbiano sede in uno stesso circondario o in diversi circondari della stessa Provincia o in Province diverse. Il Prefetto o il Ministro, secondo che si tratti di istituti di una stessa Provincia o di Province diverse, possono anche costituire d’ufficio la federazione, previo parere delle giunte provinciali amministrative investite della tutela sugli istituti da federare. All’autorità che approva o costituisce d’ufficio la federazione spetta altresì di approvarne lo statuto e il regolamento, nei quali debbono essere disciplinati gli scopi, la durata e il funzionamento della federazione medesima. Le istituzioni federate conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni, le quali continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti. Contro il rifiuto del sottoprefetto o del Prefetto ad approvare la federazione facoltativa, e contro il decreto che costituisce d’ufficio la federazione, è ammesso rispettivamente il ricorso al Prefetto o al Ministro dell’interno, che provvedono definitivamente. I provvedimenti del Ministro, circa la approvazione e la costituzione d’ufficio di federazioni fra istituti di Province diverse, sono definitivi. La federazione cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata o per esaurimento dei fini che ne formavano l’oggetto, o se facoltativa, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni. La federazione facoltativa può inoltre sciogliersi in seguito a deliberazione della maggioranza degli istituti interessati, o di uno di essi, se siano due soltanto, e in ogni caso con l’approvazione del sottoprefetto, del Prefetto competente o del Ministro dell’interno, secondo la distinzione fatta nel secondo comma del presente articolo. La federazione costituita d’ufficio non può essere sciolta se non con decreto dell’autorità che ha proceduto alla costituzione di essa. Per motivi di convenienza, la federazione può essere modificata analogamente a quanto dispone pei consorzi il terz’ultimo comma dell’articolo 61-b. Art. 62. Le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere proposte: a) dall’amministrazione interessata, o dalla Congregazione di carità o dal Consiglio comunale, se l’istituzione interessi un solo Comune; b) dall’amministrazione, o da una delle Congregazioni di carità, o da uno dei Consigli comunali o provinciali interessati, se l’istituzione interessi due o più Comuni della stessa o di diverse Province; c) dall’amministrazione, se si tratti di istituzione che estenda l’assistenza e la beneficenza al territorio dell’intero Stato. Nell’ipotesi di cui alla lettera a), assunta da uno dei corpi locali suindicati l’iniziativa della riforma, la relativa proposta deve essere comunicata per il parere agli altri corpi. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) è sufficiente promuovere, sulle proposte della amministrazione, il parere del Consiglio o dei Consigli provinciali interessati; sulle proposte delle Congregazioni di carità o dei Consigli comunali i pareri del Consiglio o dei Consigli provinciali e quello dell’amministrazione; sulle proposte del Consiglio o di uno dei Consigli provinciali, il parere degli altri Consigli provinciali quando ne sia il caso, e quello dell’amministrazione. I pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine, le amministrazioni e i Consigli che sono invitati a pronunciarsi e non abbiamo adottato alcuna deliberazione, sono senz’altro reputati assenzienti. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) non è necessario sentire sulla proposta dell’amministrazione il parere di altri corpi. Le riforme predette possono anche esser promosse d’ufficio dal sottoprefetto, quando l’istituzione svolga la sua attività a vantaggio di Comuni di un solo circondario, e in ogni altro caso dal Prefetto della Provincia dove ha sede l’istituzione. Il provvedimento è adottato con decreto reale, sentiti, per quanto riguarda le fusioni e le mutazioni del fine, i pareri della Giunta provinciale amministrativa competente a norma dell’art. 43 e del Consiglio di Stato. Art. 63. Quando le amministrazioni interessate o la Congregazione di carità, ovvero il Consiglio comunale o il provinciale non prendano l’iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la Giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal Prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi. Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del Prefetto e sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale. Art. 64. Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l’educazione e l’istruzione, o l’avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla Congregazione di carità accordare sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide. Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo. Art. 65. Di ogni altra riforma, negli organici o nella amministrazione, non compresa negli artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, spetta l’iniziativa all’amministrazione, al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale, secondo le distinzioni dell’art. 62. Art. 66. Quando i Consigli comunali o provinciali e le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all’articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal Prefetto. Art. 67. Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato. Art. 68. Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai consigli di cui all’art. 62, debbono essere pubblicate a norma dell’articolo 34, e, quando interessino gli abitanti dell’intera Provincia o di più Comuni, inserite anche nel Foglio degli annunzi legali della Provincia; ovvero nella Gazzetta Ufficiale del Regno, quando interessino più Province, o Comuni di Province diverse, o l’intera Nazione. Le proposte formulate d’ufficio dal Prefetto o dal sottoprefetto a norma dello stesso art. 62, e le modificazioni che il Ministro dell’interno intende fare a quanto sia stato proposto dalle autorità locali, debbono essere comunicate all’amministrazione interessata e, per il periodo di un mese, pubblicate nell’albo pretorio del Comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell’ufficio della Prefettura. Su tutte le proposte, entro il termine di 30 giorni della pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministro dell’interno. Art. 69. (Gli articoli 68 e 69 sono stati modificati e fusi dall’art. 32, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, a sua volta modificato dall’art. 10, L. 17 giugno 1926, n. 1187) Art. 70. Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perché siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione. La trasformazione deve essere fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle Provincie, nei Comuni o nelle frazioni di essi, cui la istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli artt. 57, 58, 59, 60 e 61. Quando siano trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell’art. 55. Art. 71. Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli artt. 62, 63, 68 e 69. In caso di omissione o d’indugio a proporre o a deliberare, provvederà il Prefetto ai termini dell’art. 63. VII – Del domicilio di soccorso Art. 72. Nei casi in cui il titolo all’assistenza ed al soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un Comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al Comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall’ordine numerico: 1) che abbia per più di cinque anni dimorato in un Comune, senza notevoli interruzioni; 2) ovvero che sia nato nel Comune, senza riguardo alla legittimità della nascita; 3) ovvero che, essendo cittadino nato all’estero, abbia, a termine del codice civile, domicilio nel Comune. Il domicilio di soccorso, una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con l’acquisto del domicilio di soccorso, in Comune diverso. Art. 73. I figli legittimi o riconosciuti, minori di 14 anni, seguono il domicilio di soccorso dell’esercente la patria potestà. Il domicilio di soccorso del maggiore di 14 anni, e quello della donna maritata sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio dell’esercente la patria potestà, o del marito. Art. 74. Non è considerato produrre interruzione della dimora in un Comune il tempo trascorso altrove sotto le armi o in stabilimenti di cura; né vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un Comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione. Art. 75. Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i Comuni, le Provincie e gli altri istituti locali siano obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità. Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso. Art. 76. Le Congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al Comune, ai termini degli articoli precedenti. Art. 77. Per la cura degli stranieri, gli ospedali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per rivalsa verso i Governi esteri, provvedono secondo le convenzioni internazionali. VIII Disposizioni generali. Art. 78. Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche. E’ fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro e per esplicita disposizione degli statuti, siano destinate a beneficio dei professanti un culto determinato. Rimane però l’obbligo del soccorso nei casi di urgenza. L’amministratore di un’istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte l’assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l’esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall’ufficio ed è punito con una penalità pecuniaria da lire 4.000 a lire 10.000. L’impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza, che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può esser dispensato dal servizio. Art. 78-a. Ogni ospedale, secondo la propria competenza nosologica e nei limiti dei mezzi disponibili, ha l’obbligo di provvedere, sotto l’osservanza delle condizioni stabilite nell’articolo seguente, all’assistenza e alla cura dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nella imminenza del parto ancorché si tratti di persone che secondo le relative norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell’istituto, salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di degenza verso il Comune al quale la persona ricoverata appartenga per domicilio di soccorso o l’istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale l’infermo risulti aver titolo all’assistenza. Nel caso di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per i ricoverati aventi titolo all’assistenza gratuita, il detto rimborso può essere richiesto ai Comuni di appartenenza anche per tali ricoverati nei limiti dell’eccedenza della spesa risultante dal conto del precedente esercizio finanziario e, per ogni Comune, in proporzione delle giornate di degenza consumate dai rispettivi infermi. Restano salve in tutti i casi previsti dal presente articolo le speciali convenzioni fra gli ospedali e i Comuni che sarebbero tenuti al rimborso della spesa. Art. 78-b. L’ammissione in un ospedale, qualora non sia richiesta a pagamento, non può effettuarsi se dal richiedente non siano dimostrate la condizione di povertà e la necessità del ricovero, in dipendenza dell’impossibilità della cura o dell’assistenza ostetrica a domicilio, o negli ambulatori o dispensari. In caso d’urgenza il ricovero deve essere provvisoriamente consentito, salvo all’amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il concorso delle suindicate condizioni. Qualora, però, si tratti di persona che, secondo le disposizioni statutarie dell’istituto, non abbia titolo all’assistenza gratuita, l’ammissione nell’ospedale deve essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso della relativa spesa, dall’ordinanza emessa ai termini dell’art. 79 della presente legge, dalla quale risulti accertata l’urgenza del ricovero. Solo quando l’urgenza sia tale da non consentire l’emissione dell’ordinanza prima del ricovero, questo può essere effettuato in via provvisoria in seguito a verbale d’ammissione, redatto da un apposito sanitario dell’ospedale, e da cui risulti la circostanza dell’eccezionale urgenza; ma anche in questo caso devesi, nei due giorni successivi, promuovere l’emissione dell’ordinanza. Agli effetti del rimborso della relativa spesa, il ricovero deve essere notificato, in tutti i casi, entro cinque giorni dalla data dell’ammissione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato. Quando, all’atto del ricovero, risulti che l’infermo ha titolo alla assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovrà anche procedersi alla notifica all’istituto competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma precedente. Nel caso che l’istituto non faccia pervenire all’amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell’onere della spedalità entro il termine di giorni


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