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L 106/99Ratifica ed esecuzione dellaconvenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e ditrasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione,firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre1997, n.

di Redazione

Legge 26 marzo 1999, n. 106
Ratifica ed esecuzione della
convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di
trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione,
firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre
1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle
mine antipersona.

(in Suppl. ordinario n. 80/L, alla Gazz.Uff. n. 94, del 23 aprile)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di
produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro
distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, di seguito
denominata >.

Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall’art. 17 della convenzione stessa.

Art. 3.
1. All’art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n.
374, dopo le parole: > sono inserite le
seguenti: >.
2. All’art. 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
<3-bis. i="" divieti="" di="" cui="" alla="" presente="" legge="" non="" si="" applicano="" alle="" attrezzature="" per="" la="" rimozione="" delle="" mine="" ed="" alle="" informazioni="" tecnologiche="" connesse="" a="" scopi="" umanitari,="" nonchè="" all'importazione="" di="" mine="" antipersona="" funzionale="" esclusivamente="" alla="" distruzione="" delle="" mine="" stesse="">>.

Art. 4.
1. All’art. 5, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n.
374, le parole da: > fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: >.

Art. 5.
1. é consentita la cooperazione ad attività militari svolte
in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della
convenzione, purchè le attività dei militari italiani siano
compatibili con le disposizioni della convenzione.
2. Alle Forze armate di altri Stati che stazionino in Italia in
base ad accordi internazionali si applicano le disposizioni della
convenzione.

Art. 6
1. I depositi di mine antipersona in dotazione di forze
armate della North Atlantic Treaty Organization (NATO) ed esistenti
nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della
presente legge, restano, fino al termine stabilito per la loro
distruzione dall’art. 5 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sotto il
controllo dei comandi competenti, che possono trasferirli in altra
località ove ciò si renda necessario per la loro custodia.

Art. 7.
1. Il Ministero della difesa è designato quale autorità
nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministero degli
affari esteri, al Segretario generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche
indicate dall’art. 7 della convenzione, nonchè a ricevere e formulare
le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall’art. 8
della convenzione stessa.

Art. 8.
1. I soggetti pubblici e privati, titolari di un immobile o
di un’area sottoposta ad ispezione di accertamento ai sensi dell’art.
8 della convenzione sono tenuti a consentire l’accesso della squadra
ispettiva nei luoghi designati, ad agevolare la conduzione
dell’ispezione e a fornire le informazioni pertinenti alle condizioni
previste dai trattati internazionali e dall’ordinamento interno.

Art. 9.
1. Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre
1997, n. 347, non modificate dalla presente legge, ed in particolare
quelle di cui agli articoli 1, 2 e 5.

Art. 10.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO
CONVENZIONE
sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e
di trasferimento delle mine antipersona {C}e sulla loro distruzione
Traduzione non ufficiale.

PREAMBOLO
Le Parti:
Risolute a porre fine alle sofferenze ed alle vittime causate da
mine antipersona, che uccidono o menomano centinaia di persone ogni
settimana, perlopiù civili, innocenti ed indifesi ed in particolare i
bambini, che ritardano lo sviluppo economico e la ricostruzione, che
impediscono il rimpatrio dei profughi e dei rifugiati politici
trasferiti all’interno dello Stato, e che hanno altre gravi
conseguenze per anni dopo la loro collocazione; Ritenuto che è
necessario fare il possibile per contribuire in modo efficiente e
coordinato a far fronte alla necessità di rimozione di mine
antipersona poste in tutto il mondo, e per assicurare la loro
distruzione; Desiderose di fare il possibile per dare assistenza per
la cura e la riabilitazione, compresa la reintegrazione sociale ed
economica delle vittime delle mine; Riconosciuto che il bando totale
di mine antiuomo costituirebbe un’importante misura che
contribuirebbe a ridare fiducia; Accolta con favore l’adozione del
Protocollo sui divieti o le restrizioni sull’uso di mine, di trappole
esplosive e di altri congegni, modificato il 3 maggio 1996, ed
allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni sull’uso di
certe armi convenzionali che possano ritenersi eccessivamente dannose
o che abbiano effetti indiscriminati; Basandosi sul principio di
diritto internazionale umanitario secondo cui il diritto delle Parti
ad un conflitto armato per sciegliere i metodi od i mezzi per fare la
guerra non è illimitato, sul principio che vieta l’impiego nei
conflitti armati di armi, proiettili, materiali e metodi per fare la
guerra di natura tale da causare danni superflui o sofferenze inutili
e sul principio che debba essere fatta una distinzione tra civili e
combattenti;
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Obblighi generali.

1. Ciascuna Parte si impegna in ogni possibile caso a quanto segue:
a) non usare mine antipersona;
b) non sviluppare, produrre, o acquisire in altro modo, ad
accumulare riserve, a conservare o a trasferire ad alcuno,
direttamente od indirettamente, mine antipersona;
c) a non aiutare, incoraggiare od indurre comunque nessuno ad
impegnarsi in qualsiasi attività vietata ad una Parte secondo la
presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte si impegna a distruggere od ad assicurare la
distruzione di tutte le mine antipersona secondo le disposizioni
della presente Convenzione.

Articolo 2.
Definizioni.

1. Per > si intende una mina progettata per
essere fatta esplodere quando si trova in presenza, prossimità, o
contatto di una persona e che sia capace di rendere invalide, di
ferire o di uccidere una o più persone. Le mine progettate in modo
per essere fatte esplodere quando si trovano in presenza, prossimità
contatto di un veicolo, e che siano dotate di dispositivi
>, non sono considerate mine antipersona proprio per
il fatto di essere dotate di questi congegni.
2. Per > s’intende una munizione progettata per essere posta
sotto, sopra o vicino al suolo o ad altra superficie ed in modo da
esplodere in presenza o prossimità di o contatto con una persona od
un veicolo.
3. Per > si intende un dispositivo che
serve a proteggere una mina e che è parte di, collegato a, aggregato
a o posto sotto la mina o che si attiva quando viene fatto un
tentativo di alterazione o un’azione deliberata di manomissione della
mina.
4. > riguarda, oltre al movimento fisico di mine
antipersona nel o dal territorio nazionale, il trasferimento della
proprietà delle mine e del loro controllo, ma non riguarda il
trasferimento di aree con mine antipersona già posizionate.
5. Per > s’intende una zona considerata pericolosa
per la presenza o la sospetta presenza di mine.

Articolo 3.
Eccezioni.

1. Fermi restando gli obblighi generali di cui all’art. 1, è
consentita la conservazione od il trasferimento di un certo numero di
mine antipersona per lo sviluppo ed il > nelle tecniche di
ricerca, di rimozione e di distruzione delle mine. La quantità delle
mine non deve superare il numero minimo assolutamente necessario per
gli scopi suddetti.
2. é consentito il trasferimento di mine antipersona ai fini della
distruzione.

Articolo 4.
Distruzione di mine antiuomo accumulate in riserve.

Salvo quanto previsto nell’art. 3, ciascuna Parte si impegna a
distruggere o ad assicurare la distruzione di tutte le mine
antipersona accumulate in riserve di sua proprietà o in proprio
possesso, o che sono nella propria giurisdizione o sotto il proprio
controllo, il prima possibile ma non oltre 4 anni dopo l’entrata in
vigore della presente Convenzione per quella Parte.

Articolo 5.
Distruzione di mine antiuomo in zone minate.

1. Ciascuna Parte si impegna a distruggere o ad assicurare la
distruzione di tutte le mine antipersona nelle zone minate nella
propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, il prima
possibile e non oltre 10 anni dopo l’entrata in vigore della presente
Convenzione per ciascuna Parte.
2. Ciascuna Parte farà ogni sforzo possibile per individuare tutte
le aree nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo
nelle quali è risaputo o si sospetta che siano collocate mine
antipersona ed assicurerà il prima possibile che tutte le mine
antipersona nelle zone minate nella propria giurisdizione o sotto il
proprio controllo abbiano il perimetro segnato, siano monitorate e
protette da confini o in altro modo, per assicurare l’effettiva
esclusione di civili, finchè tutte le mine antipersona ivi contenute
non siano state distrutte. La demarcazione dovrà conformarsi alle
norme stabilite nel Protocollo sui divieti o le restrizioni sull’uso
di mine, di trappole esplosive e di altri congegni, modificato il 3
maggio 1996, allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni
sull’uso di certe armi convenzionali che possano ritenersi
eccessivamente dannose o che abbiano effetti indiscriminati.
3. Se una Parte ritiene che non sarà in grado di distruggere o di
assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona di cui si fa
riferimento al comma 1, entro il periodo di tempo stabilito, può
sottoporre una richiesta durante una riunione delle Parti o una
Conferenza di riesame di proroga del termine massimo per completare
la distruzione di dette mine antipersona, fino a 10 anni.
4. Ciascuna richiesta contiene:
a) La durata della proroga proposta;
b) Una spiegazione dettagliata dei motivi per la proroga
proposta, incluso:
(i) La preparazione e lo > del lavoro gestito
nell’ambito dei programmi nazionali di bonifica;
(ii) I mezzi finanziari e tecnici disponibili alla Parte per la
distruzione di tutte le mine;
e
(iii) Circostanze che ostacolano la capacità della Parte di
distruggere tutte le mine antipersona nelle zone minate;
c) Le implicazioni umanitarie, sociali, economiche ed ambientali
della proroga; e
d) Qualsiasi altra informazione pertinente alla richiesta di
proroga proposta.
5. Nell’incontro o nella Conferenza di revisione le Parti,
prendendo in considerazione gli elementi contenuti nel comma 4,
valuteranno la richiesta e decideranno a maggioranza dei voti delle
Parti presenti e votanti se concedere o meno la richiesta di un
periodo di proroga.
6. Detta proroga può essere rinnovata su presentazione di una nuova
richiesta secondo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente
Articolo. Nel richiedere un ulteriore periodo di proroga una Parte
deve fornire ulteriori e pertinenti informazioni su ciò che è stato
fatto secondo il presente Articolo.

Articolo 6.
Cooperazione ed assistenza internazionale.

1. Nell’adempiere i propri obblighi secondo la presente Convenzione
ciascuna Parte ha il diritto di cercare e ricevere assistenza, se
fattibile, da altre Parti e nella misura in cui ciò sia possibile.
2. Ciascuna Parte si impegna a facilitare ed avrà il diritto di
partecipare nella maggior misura possibile allo scambio di
attrezzature, di materiali e di informazioni scientifiche e
tecnologiche riguardanti l’attuazione della presente Convenzione. Le
Parti non imporranno restrizioni indebite sulla norma riguardante le
attrezzature per la rimozione delle mine e le informazioni
tecnologiche connesse per scopi umanitari.
3. Ciascuna Parte in condizione di fare ciò, fornirà assistenza per
la cura e la riabilitazione, per la reintegrazione economico e
sociale delle vittime delle mine e per programmi finalizzati ad una
sensibilizzazione nei confronti delle mine. Tale assistenza può
essere fornita, inter alia, attraverso il sistema della Nazioni
Unite, le istituzioni o le organizzazioni internazionali, regionali o
nazionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, le società
nazionali della Croce e della Mezzaluna rosse e la loro Federazione
internazionale, le organizzazioni non governative, o su un principio
di bilateralità.
4. Ciascuna Parte in condizione di fare ciò fornirà assistenza per
la rimozione delle mine e le attività connesse. Una tale assistenza
può essere fornita, inter alia, attraverso il sistema delle Nazioni
Unite, le istituzioni o le organizzazioni internazionali o regionali,
le istituzioni o le organizzazioni non governative, o secondo un
principio di bilateralità, o contribuendo al Fondo fiduciario
volontario delle Nazioni Unite per l’assistenza nella rimozione delle
mine, o ad altri fondi regionali che trattano il programma di
bonifica.
5. Ciascuna Parte in condizione di farlo fornirà assistenza per la
distruzione di mine antipersona accumulate in riserve.
6. Ciascuna Parte si impegna a fornire informazioni alla base dati
sulla rimozione di mine istituita nell’ambito del sistema delle
Nazioni Unite, in particolare informazioni riguardanti vari mezzi e
tecnologie per la rimozione di mine, e liste di esperti, agenzie di
esperti o punti nazionali di contatto sulla rimozione di mine.
7. Le Parti possono richiedere alle Nazioni Unite, alle
organizzazioni regionali, ad altre Parti o ad altri fori
intergovernativi o non governativi competenti, di assistere le
proprie autorità nell’elaborazione di un programma nazionale di
bonifica per determinare, inter alia:
a) L’ampiezza e l’ambito di applicazione del problema delle mine
antipersona;
b) Le risorse finanziarie, tecnologiche ed umane richieste per
l’attuazione del programma;
c) Il numero previsto di anni necessari a distruggere tutte le
mine antipersona nelle zone minate nella giurisdizione o sotto il
controllo della Parte interessata;
d) Le attività di sensibilizzazione nei confronti della
problematica delle mine per ridurre l’incidenza delle ferite o delle
morti connesse alle mine;
e) Assistenza alle vittime delle mine;
f) Il rapporto tra il Governo della Parte interessata e le entità
governative, intergovernative o non governative pertinenti che
lavoreranno per l’attuazione del programma.
8. Ciascuna Parte che dà e riceve assistenza secondo le
disposizioni del presente articolo, coopereranno con la prospettiva
di assicurare la completa e pronta attuazione dei programmi di
assistenza concordati.

Articolo 7.
Misure di trasparenza.

1. Ciascuna Parte farà una relazione al Segretario Generale delle
Nazioni Unite, non appena possibile, ed in ogni caso, non oltre 180
giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per quella
Parte sui seguenti punti:
a) Le misure nazionali di attuazione di cui si fa riferimento
nell’art. 9;
b) Il totale di tutte le mine antipersona accumulate in riserve
in proprio possesso, o nella propria giurisdizione o sotto il proprio
controllo, che comprenda una ripartizione del tipo, della quantità e,
se possibile il numero dei lotti di ciascun tipo di mine antipersona
accumulate in riserve;
c) Nella misura possibile, la collocazione di tutte le zone
minate che contengono, o si sospetta che contengano, mine antipersona
nell’ambito della propria giurisdizione o controllo, che includano
più particolari possibili riguardanti il tipo e la quantità di
ciascun tipo di mine antipersona in ogni area minata e quando sono
state collocate;
d) I tipi, le quantità e, se possibile, il numero dei lotti di
tutte le mine antipersona conservate o trasferite per lo sviluppo ed
il training nelle tecniche di distruzione, rimozione e scoperta delle
mine, o trasferite a scopo di distruzione, e le istituzioni
autorizzate da una Parte per conservare o trasferire mine
antipersona, secondo l’art. 3;
e) Lo > dei programmi di conversione degli impianti o di
annullamento di commesse per la produzione di mine antipersona;
f) Lo > dei programmi per la distruzione di mine
antipersona secondo gli articoli 4 e 5, incluso i dettagli dei metodi
che saranno usati nella distruzione, la collocazione di tutti i
luoghi di distruzione e la sicurezza applicabile e le norme
ambientali da osservare;
g) I tipi e le quantità di tutte le mine antipersona distrutte
dopo l’entrata in vigore della Convenzione per quella Parte, che
includano una ripartizione della quantità di ciascun tipo di mine
antipersona distrutte, secondo gli articoli 4 e 5, rispettivamente, e
se possibile il numero dei lotti di ciascun tipo di mine antipersona
in caso di distruzione secondo l’art. 4;
h) Le caratteristiche tecniche di ciascun tipo di mine
antipersona prodotte, nella misura in cui si conoscono, e quelle
attualmente possedute da o di proprietà di una Parte, fornendo,
laddove sia ragionevolmente possibile, suddette categorie di
informazioni che possano facilitare l’individuazione e la rimozione
di mine antipersona; queste informazioni devono includere almeno le
dimensioni, il punto di fusione, il contenuto esplosivo, il contenuto
metallico, le fotografie a colori ed altre informazioni che possano
agevolare la rimozione di mine; e
i) Le misure prese per dare un avvertimento immediato ed efficace
alla popolazione in relazione a tutte le aree individuate nel comma 2
dell’art. 5.
2. Le informazioni date in conformità al presente Articolo saranno
aggiornate annualmente dalle Parti, coprendo l’ultimo anno solare, e
saranno riferite al Segretario Generale delle Nazioni Unite non oltre
il 30 aprile di ciascun anno.
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà tali
relazioni ricevute alle Parti.

Articolo 8.
Facilitazioni e chiarimenti riguardo all’esecuzione.

1. Le Parti concordano nel consultarsi e cooperare per l’attuazione
delle disposizioni della presente Convenzione, e per lavorare insieme
in uno spirito di cooperazione per facilitare l’esecuzione delle
Parti degli obblighi di cui alla presente Convenzione.
2. Se una o più Parti desiderano chiarire e cercare di risolvere
questioni relative all’esecuzione alle disposizioni della presente
Convenzione di un’altra Parte, possono sottoporre, tramite il
Segretario Generale delle Nazioni Unite, una Richiesta di chiarimenti
su quel punto a quella Parte. Suddetta richiesta, sarà accompagnata
da tutte le informazioni appropriate. Ciascuna Parte si asterrà da
richieste di chiarimenti ingiustificate, curandosi di evitare
inganni. Una Parte che riceve una richiesta di chiarimenti fornirà,
tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro 28 giorni
alla Parte richiedente tutte le informazioni che aiuteranno a
chiarire questo punto.
3. Se la parte richiedente non riceve una risposta tramite il
Segretario Generale delle Nazioni Unite entro quel periodo di tempo,
o ritiene che la risposta alla richiesta di chiarimenti sia
insoddisfacente, può sottoporre la questione tramite il Segretario
Generale delle Nazioni Unite alle Parti nel successivo incontro. Il
Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà la questione,
accompagnata da tutte le informazioni appropriate riguardanti la
richiesta di chiarimenti, a tutte le Parti. Tali informazioni saranno
presentate alla Parte richiesta che avrà il diritto di rispondere.
4. In attesa della convocazione di un incontro delle Parti, una
qualsiasi delle Parti interessate può richiedere al Segretario
Generale delle Nazioni Unite di interessarsi per facilitare i
chiarimenti richiesti.
5. La Parte richiedente può proporre tramite il Segretario Generale
delle Nazioni Unite la convocazione di un incontro speciale delle
Parti per esaminare la questione. Il Segretario Generale delle
Nazioni Unite comunicherà successivamente questa proposta e tutte le
informazioni presentate dalle Parti interessate, a tutte le Parti con
una richiesta in cui è indicato se esse sono favorevoli al predetto
incontro speciale delle Parti, allo scopo di esaminare la questione.
Nel caso in cui entro 14 giorni dalla data di tale comunicazione,
almeno un terzo delle Parti sono favorevoli al predetto incontro
speciale, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà
quest’incontro speciale delle Parti entro ulteriori 14 giorni. Il
quorum di quest’incontro consisterà nella maggioranza delle Parti.
6. Le Parti, nell’ambito della riunione o della riunione speciale,
nel caso in cui questa si verifichi, determineranno se esaminare
ulteriormente la questione, prendendo in considerazione tutte le
informazioni presentate dalle Parti interessate. Le Parti nella loro
riunione o riunione speciale faranno ogni sforzo per raggiungere una
decisione all’unanimità. Se, nonostante gli sforzi a tal fine non
viene raggiunto nessun accordo, la decisione sarà presa a maggioranza
delle Parti presenti e votanti.
7. Tutte le Parti coopereranno interamente con le Parti in sede di
riunione o di riunione speciale per portare a termine il riesame
della questione, incluso tutte le missioni inquirenti autorizzate
secondo il comma 8.
8. Se vengono richiesti ulteriori chiarimenti, le Parti in riunione
o in riunione speciale autorizzeranno una missione inquirente e
decideranno sul suo mandato a maggioranza delle Parti presenti e
votanti. In qualsiasi momento la Parte richiesta può ospitare una
missione inquirente nel proprio territorio. Detta missione avrà luogo
senza una decisione delle Parti in riunione o in riunione speciale
che autorizzi tale missione. La missione, composta da non più di 9
esperti, nominata ed approvata secondo quanto previsto dai commi 9 e
10, può raccogliere ulteriori informazioni sul luogo od in altri
luoghi direttamente connessi alle questioni inerenti l’esecuzione
nell’ambito della giurisdizione o controllo della Parte richiesta.
9. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite preparerà ed
aggiornerà una lista dei nomi, delle nazionalità e di altri dati
pertinenti di esperti qualificati forniti dalle Parti e la
comunicherà a tutte le Parti. Gli esperti inclusi in questa lista
saranno considerati nominati per tutte le missioni inquirenti a meno
che una Parte dichiari la propria mancata accettazione per iscritto.
In caso di non accettazione, l’esperto non parteciperà alle missioni
inquirenti sul territorio od in qualsiasi altro luogo nell’ambito
della giurisdizione o controllo della Parte che si oppone, se la non
accettazione è stata dichiarata precedente alla nomina dell’esperto
per tali missioni.
10. Su richiesta delle Parti in riunione od in riunione speciale,
il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in seguito a
consultazioni con la Parte richiesta, nomina i membri della missione,
compreso il leader. I cittadini delle Parti che richiedono la
missione d’inchiesta o che sono direttamente interessati ad essa, non
saranno nominati nella missione. I membri della missione d’inchiesta
godranno dei privilegi e delle immunità di cui all’art. 6 della
Convenzione sui privilegi e le immunità delle nazioni Unite, adottata
il 13 febbraio 1946.
11. Con un preavviso di almeno 72 ore, i membri della missione
d’inchiesta arriveranno nel territorio della Parte richiesta alla
prima opportunità. La Parte richiesta adotterà ogni misura
amministrativa necessaria per ricevere, trasportare ed accogliere la
missione, e sarà responsabile di garantire la sicurezza della
missione nella maggiore misura possibile mentre si trova nel
territorio sotto il proprio controllo.
12. Fatta salva la sovranità della Parte richiesta, la missione
d’inchiesta può portare nel territorio della Parte richiesta le
attrezzature necessarie che saranno usate esclusivamente per
raccogliere le informazioni sulla presunta questione di esecuzione.
Prima del suo arrivo, la missione informerà la parte richiesta
dell’attrezzatura che intende utilizzare nel corso della missione
d’inchiesta.
13. La Parte richiesta, farà ogni sforzo per assicurare che alla
missione d’inchiesta venga data l’opportunità di parlare con tutte le
persone interessate che possono dare informazioni connesse alla
presunta questione di esecuzione.
14. La Parte richiesta permetterà l’accesso alla missione
d’inchiesta in tutte le aree e gli impianti sotto il proprio
controllo dove ci si aspetta che fatti pertinenti alla questione di
esecuzione siano raccolti. Ciò sarà soggetto agli accordi che la
Parte richiesta ritenga necessari per:
a) La protezione di aree, informazioni ed attrezzature sensibili;
b) La protezione di qualsiasi obbligo costituzionale che la Parte
richiesta possa avere in materia di diritti di proprietà,
perquisizioni e sequestri, od altri diritti costituzionali; o
c) La protezione e la sicurezza fisica dei membri della missione
d’inchiesta.
Nel caso in cui la Parte richiesta concluda tali accordi, farà ogni
ragionevole sforzo per dimostrare con mezzi alternativi la propria
conformità alla presente Convenzione.
15. La missione d’inchiesta può rimanere nel territorio della Parte
interessata per non più di 14 giorni, ed in un luogo specifico per
non più di 7 giorni, a meno che sia concordato diversamente.
16. Tutte le informazioni riservate e non connesse all’oggetto
della missione d’inchiesta, saranno trattate secondo un principio di
riservatezza.
17. La missione d’inchiesta riferirà, tramite il Segretario
Generale delle Nazioni Unite alle Parti in riunione o in riunione
speciale, i risultati delle proprie inchieste.
18. Le Parti in riunione o in riunione speciale esamineranno tutte
le informazioni pertinenti, inclusa la relazione presentata dalla
missione d’inchiesta, e può richiedere alla Parte richiesta di
adottare misure per affrontare la questione di esecuzione entro uno
specifico periodo di tempo. La Parte richiesta riferirà sulle misure
prese in risposta a questa richiesta.
19. Le Parti in riunione o in riunione speciale possono suggerire
alle Parti interessate modi e mezzi per chiarire o risolvere
ulteriormente il problema in esame, incluso l’avvio di procedure
idonee in conformità al diritto internazionale. Nei casi in cui si è
deciso che la questione in oggetto sia dovuta a circostanze che vanno
al di là del controllo della Parte richiesta, le Parti in riunione o
in riunione speciale possono raccomandare misure idonee, incluso
l’uso di misure di cooperazione di cui si fa riferimento nell’art. 6.
20. Le Parti in riunione o in riunione speciale faranno ogni sforzo
per raggiungere le proprie decisioni di cui si fa riferimento nei
commi 18 e 19 all’unanimità, o a maggioranza dei 2 terzi delle Parti
presenti e votanti.

Articolo 9.
Misure di attuazione nazionali.

Ciascuna Parte adotterà tutte le misure giuridiche, amministrative
o di altro tipo appropriate, incluso l’imposizione di sanzioni
penali, per prevenire e sopprimere qualsiasi attività vietata ad una
Parte secondo la presente Convenzione intrapresa da persone o sul
territorio nell’ambito della propria giurisdizione o controllo.

Articolo 10.
Risoluzione di dispute.

1. Le Parti si consulteranno e coopereranno per risolvere qualsiasi
disputa che possa insorgere riguardo all’applicazione o
all’interpretazione della presente Convenzione. Ciascuna Parte può
portare tale disputa di fronte alle Parti in riunione.
2. Le Parti in riunione possono contribuire alla risoluzione della
disputa con qualsiasi mezzo che ritengano appropriato, anche offrendo
buoni uffici, invitando le Parti ad una disputa ad iniziare la
procedura di risoluzione a loro scelta e raccomandando un termine di
prescrizione per ogni procedura concordata.
3. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni della
presente Convenzione sulle facilitazioni ed i chiarimenti di
esecuzione.

Articolo 11.
Incontri delle Parti.

1. Le Parti si incontreranno regolarmente per esaminare ogni
questione relativa all’applicazione o all’attuazione della presente
Convenzione, incluso:
a) L’efficacia e lo status della presente Convenzione;
b) Le problematiche che emergono dalle relazioni presentate
secondo le disposizioni della presente Convenzione;
c) La cooperazione e l’assistenza internazionale secondo l’art.
6;
d) Lo sviluppo di tecnologie per eliminare le mine antipersona;
e) Le presentazioni di proposte delle Parti di cui all’art. 8, e
f) Decisioni relative alle proposte delle Parti secondo quanto
previsto dall’art. 5.
2. Il primo incontro delle Parti sarà convocato dal Segretario
Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall’entrata in vigore
della presente Convenzione. I successivi incontri saranno convocati
dal Segretario Generale delle Nazioni Unite annualmente fino alla
prima Conferenza di revisione.
3. Secondo le condizioni stabilite dall’art. 8, il Segretario
Generale delle Nazioni Unite convocherà un incontro speciale delle
Parti.
4. Gli stati non parti alla presente Convenzione, ed anche le
Nazioni Unite, altre organizzazioni od istituzioni internazionali
interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale
della Croce rossa e le organizzazioni non governative interessate,
possono essere invitate a presiedere a questi incontri in qualità di
osservatori secondo le Regole di procedura concordate.

Articolo 12.
Conferenze di revisione.

1. Una Conferenza di revisione sarà convocata dal Segretario
Generale delle Nazioni Unite 5 anni dopo l’entrata in vigore della
presente Convenzione. Ulteriori Conferenze di revisione saranno
convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite se così
richiesto da una o più Parti, purchè l’intervallo tra le Conferenze
di revisione non sia minore in ogni caso di 5 anni. Tutte le Parti
alla presente Convenzione saranno invitate a ciascuna Conferenza di
revisione.
2. Lo scopo della conferenza di revisione sarà:
a) Riesaminare l’efficacia e lo status della presente
Convenzione;
b) Esaminare la necessità di incontri delle Parti e l’intervallo
tra ulteriori incontri delle Parti di cui al comma 2 dell’art. 11;
c) Prendere decisioni sulle proposte delle Parti secondo quanto
previsto dall’art. 5; e
d) Adottare, se necessario nel proprio rapporto finale, le
conclusioni connesse all’attuazione della presente Convenzione.
3. Gli Stati non parti alla presente Convenzione, ed anche le
Nazioni Unite, altre organizzazioni ed istituzioni internazionali
interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale
della Croce Rossa e le organizzazioni non governative interessate
possono essere invitate a partecipare ad ogni Conferenza di revisione
in qualità di osservatori secondo quanto previsto dalle Regole di
Procedura concordate.

Articolo 13.
Emendamenti.

1. In qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore della presente
convenzione ogni Parte può proporre emendamenti alla stessa.
Qualsiasi proposta di emendamento sarà comunicata al Depositario, che
la renderà nota a tutte le parti cercherà di ottenere le loro
opinioni sulla possibilità che debba essere convocata una Conferenza
sull’emendamento per esaminare la proposta. Se una maggioranza delle
Parti comunica al depositario non oltre 30 giorni dopo la
comunicazione che essi sono a favore di un ulteriore esame della
proposta, il Depositario convocherà una Conferenza sull’emendamento
alla quale saranno invitate tutte le Parti.
2. Gli stati non parti alla presente Convenzione, come pure le
Nazioni Unite, altre organizzazioni od istituzioni internazionali
pertinenti, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale
della Croce Rossa ed organizzazioni non governative pertinenti
possono essere invitati a partecipare ad ogni conferenza
sull’emendamento in qualità di osservatori secondo quanto previsto
dalle regole di Procedura concordate.
3. La Conferenza sugli emendamenti sarà tenuta immediatamente dopo
un incontro delle Parti od una Conferenza di revisione a meno che una
maggioranza delle parti chieda che sia tenuta prima.
4. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati a
maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti alla
Conferenza sugli emendamenti. Il depositario comunicherà gli
emendamenti così adottati alle Parti.
5. Un emendamento alla presente Convenzione entrerà in vigore per
tutte le Parti alla presente Convenzione che lo hanno accettato, in
seguito al deposito presso il Depositario degli strumenti di
accettazione a maggioranza delle Parti. Successivamente entrerà in
vigore per ogni Parte restante alla data del deposito del proprio
strumento di accettazione.

Articolo 14.
Costi.

1. I costi degli incontri delle Parti, degli incontri speciali
delle Parti, delle Conferenze di riesame e delle conferenze sugli
emendamenti saranno sostenuti dalle Parti e dagli stati non Parti
alla presente Convenzione che vi partecipano, secondo la tabella di
valutazione delle Nazioni Unite accuratamente adattata.
2. I costi a cui è esposto il Segretario Generale delle Nazioni
Unite secondo gli articoli 7 e 8 di qualsiasi missione inquirente
saranno sostenuti dalle Parti secondo la tabella di valutazione delle
Nazioni Unite accuratamente adattata.

Articolo 15.
Firma.

La presente Convenzione, fatta a Oslo, Norvegia, il 20 settembre
1997, sarà aperta alla firma a Ottawa, Canada, da tutti gli Stati dal
3 dicembre 1997 al 4 dicembre 1997, e nella sede centrale delle
Nazioni Unite a New York dal 5 dicembre 1997 fino alla sua entrata in
vigore.

Articolo 16.
Ratifica, accettazione, approvazione o accesso.

1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica,
all’accettazione o all’approvazione dei firmatari.
2. Sarà aperta all’accesso da qualsiasi Stato che non abbia firmato
la Convenzione.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accesso
saranno depositati presso il Depositario.

Articolo 17.
Entrata in vigore.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del
sesto mese successivo al mese in cui il 40esimo strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o accesso è stato depositato.
2. Per ogni Stato che deposita il proprio strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o accesso dopo la data del deposito del
40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso,
la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto
mese dopo la data in cui quello Stato ha depositato il proprio
strumento di ratifica, accettazione approvazione o accesso.

Articolo 18.
Applicazione provvisoria.

Ciascuna Parte può nel momento della propria ratifica,
accettazione, approvazione o accesso, dichiarare che applicherà
temporaneamente il paragrafo 1 dell’Art. 1 della presente Convenzione
in attesa della propria entrata in vigore.

Articolo 19.
Riserve.

Gli articoli della presente Convenzione non saranno soggetti a
riserve.

Articolo 20.
Durata e Recesso.

1. La presente Convenzione sarà di durata illimitata.
2. Ciascuna Parte, nell’esercitare la propria sovranità nazionale,
avrà il diritto di recesso dalla presente Convenzione. Darà preavviso
di tale recesso a tutte le altre Parti, al Depositario ed al
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Detto strumento di
recesso includerà una completa spiegazione delle ragioni di questo
recesso.
3. Tale recesso avrà effetto sei mesi dopo la ricezione dello
strumento di recesso da parte del Depositario. Se, tuttavia, alla
scadenza del periodo di sei mesi, la Parte che si ritira si impegna
in un conflitto armato, il recesso non avrà effetto prima della fine
del conflitto armato.
4. Il recesso di una Parte dalla presente Convenzione non
intaccherà in alcun modo il dovere degli Stati di continuare ad
adempiere agli obblighi assunti secondo le regole pertinenti del
diritto internazionale.

Articolo 21.
Depositario.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è con il presente
documento nominato Depositario della presente Convenzione.

Articolo 22.
Testi autentici.

L’originale della presente Convenzione, i cui testi in arabo,
cinese, inglese, francese russo e spagnolo sono ugualmente identici,
sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

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