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L’Istituto Cortivo segnala: amministrazione di sostegno e convivenza di fatto

Il disegno di legge governativo sulle coppie di fatto nega la possibilità che tra le persone conviventi si possa stabilire anche un rapporto di amministrazione di sostegno

di Associazione Istituto Cortivo

È (o, meglio, ?dovrebbe essere?) ormai noto agli interessati, agli operatori sociali e alle istituzioni quali siano le finalità e gli effetti dell?amministrazione di sostegno, istituto giuridico di protezione sociale introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 4. La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare. Nell?amministrazione di sostegno è insita la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell?espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Il beneficiario dell?amministrazione di sostegno: ? conserva la capacità di agire (capacità residue) per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l?assistenza necessaria dell? amministratore di sostegno; ? può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Non tutti sono però a conoscenza che il disegno di legge 8 febbraio 2007, proposto dal Governo Prodi in materia di ?diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi? (cosiddetti ?Di.Co.?, acronimo di ?diritti e doveri dei conviventi?), contiene nella disciplina delle unioni di fatto un riferimento specifico all?amministrazione di sostegno, considerando questo istituto come preclusivo alla costituzione del rapporto di convivenza. Più precisamente, l?art. 1 (ambito e modalità di applicazione) del d.d.l. prescrive che: ?Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge?. Aggiungiamo qualche considerazione, che prescinde da qualsivoglia aspetto etico, sociale e politico, con cui intendiamo affrontare solo l?aspetto giuridico della questione esaminata. L?art. 408 del codice civile prevede che l’amministratore di sostegno possa essere scelto dall?interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità. Il convivente stabile non potrebbe quindi essere scelto come amministratore di sostegno. Come si giustifica il fatto che, secondo la legge, il giudice tutelare, in mancanza di scelta da parte dell?interessato, preferisce il coniuge o la persona stabilmente convivente? Impedire che si possa dichiarare una convivenza con l?amministratore di sostegno sembra proprio in contrasto con la legge, che prevede che sia appunto il coniuge o il convivente ad assumere questo ruolo. È stato anche questo uno dei temi trattati nel corso del seminario ai docenti incaricati di curare l?insegnamento nell?ambito del Corso per Amministratore di Sostegno, svoltosi a Padova presso il Centro Congressi di Villa Ottoboni e organizzato dall?Istituto Cortivo.


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