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L’Inps detta le “istruzioni per l’uso” dei Congedi di maternità e parentali/ 1a Parte

La circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 fornisce ulteriori elementi in merito al dlgs 151 del 26 marzo 2001.

di Giulio D'Imperio

Con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 l?Inps ha fornito ulteriori chiarimenti sul dlgs 151 del 26 marzo 2001, conosciuto come Testo unico sulla maternità. La circolare offre importanti chiarimenti per agevolare la comprensione della normativa e le sue opportunità. Vediamoli.
I casi di genitore solo. Si verificano per morte di un genitore; abbandono del figlio da parte di un genitore; affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore; mancato riconoscimento del figlio da parte di un genitore. In quest?ultimo caso, spetta all?altro genitore rilasciare un?apposita certificazione di responsabilità. Al genitore solo viene riconosciuta l?indennizzabilità degli ulteriori mesi di congedo parentale, subordinatamente alle condizioni del suo reddito. La condizione di ?genitore solo? viene meno quando l?altro genitore riconosce il bambino.
Flessibilità del congedo di maternità. Qualora la donna prosegua l?attività lavorativa dopo il settimo mese di gravidanza, senza essere autorizzata dal ginecologo della Usl e dal medico aziendale, non potrà essere erogata l?indennità di maternità poiché, in base all?art. 6 c. 2 della l. 138/1943, la lavoratrice ha regolarmente percepito la retribuzione. L?Inps ha inoltre chiarito che la domanda della lavoratrice che, pur essendo stata autorizzata alla flessibilità, e, quindi, allo svolgimento di attività lavorativa nell?ottavo mese di gravidanza, chiede di fruire in questo stesso mese del congedo parentale per un altro figlio, può essere accolta. In ogni caso, il congedo di maternità spetterà alla suddetta lavoratrice per tutta la sua prevista durata complessiva .
I riposi giornalieri. La madre ha la possibilità di usufruire dei permessi giornalieri nel periodo in cui il padre è in congedo parentale, mentre il padre non può usufruire dei riposi giornalieri mentre la madre è in congedo di maternità o parentale (a parte i casi di parto plurimo e solo per le ore aggiuntive previste). Stesso divieto vale quando la madre è assente dal lavoro grazie a permessi che determinano una sospensione del rapporto di lavoro (ad es. aspettative o permessi non retribuiti, pause lavorative nei contratti part-time). Il padre non ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento se la madre non è una lavoratrice e quando, pure in caso di parto plurimo, è lavoratrice autonoma.

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