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L’associazione di promozione sociale non ha obblighi per i libri contabili

Botta e risposta di Salvatore Pettinato

di Salvatore Pettinato

Quali sono i libri obbligatori da tenere per una neonata associazione di promozione sociale costituita ai sensi della legge 383/2000? Le associazioni di promozione sociale che svolgono solo attività istituzionale non sono obbligate alla tenuta di particolari registri, salvo quanto previsto dallo statuto e a condizione che la loro contabilità esprima correttamente le operazioni in essere. Se svolgono, anche attività commerciale, quali enti non commerciali con attività d?impresa collaterale, sono invece obbligate alla tenuta del libro giornale, del libro inventari, dei libri Iva e delle scritture ausiliarie (mastro dei conti), con il relativo obbligo di redigere il bilancio e l?inventario. Si ricorda che gli enti non commerciali che esercitano attività commerciale devono tenere relativamente a detta attività una contabilità separata. Se l?ente può optare per la tenuta della contabilità semplificata, può tenere solo i libri Iva integrati con la contabilizzazione dei componenti positivi e negativi di reddito secondo il principio della competenza.


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