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L’Arci indica una via per i lavoratori atipici

La collaborazione coordinata e continuativa è una delle forme di lavoro più utilizzate dal Terzo settore. Ecco un contratto innovativo che può essere preso a esempio

di Redazione

L?accordo nazionale tra Arci e i sindacati confederali che rappresentano i lavoratori atipici si inserisce nell?ambito di un?intensa attività negoziale che ha interessato importanti settori sia del non profit sia del profit. Mentre il Legislatore latitava (come è noto, la XIII Legislatura si è chiusa senza che si giungesse all?approvazione del cosiddetto Disegno di Legge Smuraglia) nel corso degli ultimi quattro anni sono state sottoscritte numerose intese, tra le quali quella dell?Arci, per alcune previsioni che analizzeremo, ci pare assumere un posto di rilievo. Accanto a prescrizioni che, di regola, si ritrovano in altri accordi, talune si segnalano per la loro peculiarità. Nel ?non profit? il contratto di collaborazione è una delle modalità contrattuali più diffuse e l?intesa raggiunta nasce dall?esigenza di definire regole generali tali da consentire una gestione corretta dei rapporti di lavoro e la costruzione di garanzie normative indispensabili per i collaboratori e l?associazione. L?accordo individua positivamente una griglia di diritti e tutele validi per tutti i collaboratori, indipendentemente dalla durata del rapporto e dalla mansione svolta. Si tenta cioè di invertire quella tendenza all?assoluta precarizzazione dei rapporti di lavoro che, in mancanza di regole certe, rischia di affermarsi anche nel terzo settore.
Secondo lo schema indicato dal progetto di legge, l?intesa dell?Arci si sofferma, innanzitutto, nella dettagliata indicazione del contenuto necessario dei contratti individuali di collaborazione; sono infatti più di una decina i capitoli che dovranno trovare spazio nel testo degli stessi, necessariamente da redigere per iscritto. A conferire maggior forza cogente a tali prescrizioni è d?altro canto espressamente prevista, quale ulteriore passaggio della trattativa, la stesura di ?una traccia di contratto da utilizzare negli accordi individuali tra committente e collaboratore?.
Sono regolate, da una parte, le ?collaborazioni collegate alle attività programmabili e strutturate dell?associazione?, per le quali è prevista una durata massima (quattro anni); dall?altra, quelle ?attivate su progetti specifici?, dove, coerentemente, la durata stessa (con indicazione di inizio e di cessazione) viene correlata al progetto e agli incarichi concordati. Va segnalato che, come previsto nello Smuraglia, è indicata una durata minima della relazione (due mesi), utile a differenziare il carattere della continuità da quello dell’occasionalità della prestazione.
Come in altri accordi, anche in quello stipulato dall?Arci sono dettagliatamente regolate le cause di sospensione della prestazioni, al ricorrere di malattia, infortunio e maternità prevedendo altresì delle integrazioni alle somme erogate a favore dei collaboratori da parte dell?Inps; originale è la previsione della disponibilità del committente ad attivare ulteriori forme di assistenza e previdenza, anche private, per soccorre il prestatore nei momenti di bisogno (vedi box).
In tema di formazione (art. 9) non solo è disposta l?equiparazione dei collaboratori con i dipendenti ?al fine di garantire un adeguato standard professionale e di competenza? dei primi, ma è anche disposta la costituzione, sia a livello nazionale che regionale, di un tavolo di confronto, finalizzato all?individuazione ?percorsi di formazione e aggiornamento professionale dei prestatori d?opera?.
Ma è soprattutto con riguardo alle tutele apprestate alla stabilità dei rapporti che l?accordo quadro si segnala per alcune disposizioni di rilievo: sono infatti previsti sia una elencazione dei circostanze in forza delle quali il committente è autorizzato a precedere alla risoluzione del contratto, le quali valgono a proceduralizzare le modalità di risoluzione anticipata dei contratti, ma soprattutto è previsto a favore dei collaboratori un diritto di prelazione ?nel caso in cui il Committente sia nella necessità di effettuare assunzioni come dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato?(art. 6).
Inoltre ai collaboratori vengono garantiti alcune garanzie sindacali come il diritto a partecipare a 8 ore annue retribuite di assemblea e la possibilità di eleggere un proprio rappresentante sindacale.
Giuliano Rossi
Responsabile Osservatorio Giuridico – Arci

L?Articolo 8 su infortuni e maternità
Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, riconosciuti in termini di identificazione sociale e di diritto a una prestazione anche in favore di collaboratori ai sensi delle seguenti disposizioni legislative (?); non vi sarà, a carico del collaboratore, nessun vincolo di prestazione. Tale previsione, così come consentito dagli artt. 2222 e 2225 del C. C., viene integrata con quote di compenso aggiuntivo rispetto alle prestazioni sociali riconosciute da Inps e Inail pertanto, ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto di collaborazione resterà sospeso: 1) in caso di maternità nelle seguenti modalità: per contratti di durata inferiore ai 12 mesi, la sospensione temporanea è di 5 mesi e la scadenza contrattuale si intende prorogata per eguale periodo; per contratti superiori ai 12 mesi, la sospensione temporanea è prevista fino a 10 mesi; 2) nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica; nel caso di malattia, per un periodo massimo di novanta giorni; per congedi parentali, 30 giorni; (?)

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