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L’Inps detta le “istruzioni per l’uso” dei Congedi di maternità e parentali/ 2a Parte

Seconda parte dell'analisi della circolare numero 8 del 17 gennaio 2003 iniziata la scorsa settimana.

di Giulio D'Imperio

Prosegue l?analisi della lunga circolare Inps (n. 8 del 17 gennaio 2003) contenente chiarimenti sulla disciplina dei congedi parentali e di maternità (L’Inps detta le “istruzioni per l’uso” dei congedi di maternità e parentali – Prima Parte).
La malattia durante i congedi. L?Inps ha tenuto conto di differenti casi. Il primo è quello in cui la malattia insorge dopo la conclusione del congedo parentale. In questo caso, la protezione assicurativa relativa alla malattia ha inizio dalla data successiva a quella in cui termina il congedo parentale. Differente è il caso in cui la malattia insorge durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria). In questo caso la malattia non dovrà essere indennizzata, in quanto l?indennità dovuta per il congedo di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia. Infine l?istituto previdenziale ha ribadito che quando si verifica un parto gemellare o plurigemellare i periodi di congedo si calcolano moltiplicando il numero di mesi previsti per il congedo (6 mesi per la madre e 7 per il padre nel limite totale di 10 o 11 per entrambi i genitori) per il numero dei figli nati o presi in affidamento o adozione.
Casi particolari. Nel caso dell?adozione o dell?affidamento il limite d?età del bambino previsto per la corresponsione dell?indennità pari al 30% dell?importo retributivo è elevata dai 3 ai 6 anni e, in ogni caso, può essere usufruito nei primi tre anni dall?ingresso del minore in famiglia e per un massimo di sei mesi. L?indennità è riconoscibile, indipendentemente dal reddito, fino al compimento dei 6 anni. Per i periodi di congedo usufruiti dopo i 6 e fino agli 8, l?indennità del 30% verrà erogata tenendo conto delle condizioni reddituali. L?indennnità non spetta quando il congedo viene richiesto dopo tre anni dall?ingresso in famiglia del bambino o quando ha un?età compresa tra 6 e 12 anni.
Dimissioni. Le eventuali dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice in gravidanza (o dal lavoratore che ha fruito del congedo di paternità), fino al compimento di un anno del bambino, vanno convalidate dal Servizio ispettivo del ministero del Lavoro. Se l?interruzione del rapporto si verifica entro 60 giorni da quando ha inizio il congedo di maternità, in questo caso alla lavoratrice dovrà senz?altro essere riconosciuto il diritto alla indennità giornaliera di maternità.

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