Non profit

L’antenna satellitare? Chi non la vuole non paga

Quando i condomini non sono d’accordo

di Redazione

L?amministratore del condominio in cui vivo insieme ad alcuni miei vicini ha deciso di installare un?antenna parabolica per ricevere nuovi canali tv. Ora, dal momento che guardo poco la televisione, non sono interessato all?acquisto. Ho protestato ma mi è stato risposto che si trattava di spese per rendere più comodo il godimento della cosa comune e come tali non inquadrabili tra le innovazioni. Non ne sono convinto. Posso oppormi all?iniziativa? F.T. (Bo.)

Non è raro che gli amministratori si attribuiscano, talvolta in combutta con alcuni condomini, poteri più ampi di quelli che gli spettano. Infatti, il loro compito è quello di provvedere alla normale gestione del condominio; l?unico organo in grado di decidere nuove spese o cambiamenti al regolamento condominiale è l?assemblea dei condomini. Nel caso proposto dal lettore, è necessario stabilire se l?installazione di una parabola satellitare possa ritenersi una modifica della forma o della sostanza dell?impianto di ricezione tale da comportare un?alterazione dello stesso. Si tratterebbe allora di innovazione, secondo quanto è stabilito dall?art. 1120 del c.c. e come tale dovrebbe passare al vaglio dell?assemblea e ottenere un consenso ampio. L?art. 1136, al 5° co. prevede, infatti, in questi casi la maggioranza dei voti dei partecipanti al condominio, in grado di rappresentare i due terzi del valore dell?edificio. Va detto che vi sono sentenze che hanno giudicato non essere l?antenna satellitare un?innovazione, perché finalizzata al miglioramento di un impianto già esistente, senza recare pregiudizio ai condomini dissenzienti. In ogni caso, però, l?innovazione non può alterare il decoro architettonico del palazzo e anche ciò va tenuto in considerazione. Ad ogni modo, la legge prevede che in caso le innovazioni comportino una spesa elevata o risultino sproporzionate rispetto all?importanza dell?edificio, e ne sia possibile fare un utilizzo separato, chi non intende trarne vantaggio è esonerato da ogni contributo di spesa; se invece l?utilizzo non può essere separato, l’innovazione non è ammessa, a meno che la maggioranza dei condomini che l?ha voluta non si assuma per intero i costi (art. 1121 c.c.). Il lettore, farà pertanto bene a comunicare le sue intenzioni per iscritto (con raccomandata) all?amministratore, chiedendo che la decisione venga rinviata all?assemblea. Potrà inoltre comunicare la decisione di non usufruire del nuovo servizio, liberandosi così dall’obbligo di pagarne le spese. Ciò non gli toglierà comunque il diritto in futuro di cambiare idea e, previo pagamento della quota necessaria, allacciarsi all?antenna oggetto del contendere.

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