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Ladesione a unassociazione non può essere eterna
Fisco&tributi. Ci viene contestata la disposizione statutaria che richiede la non temporaneità della partecipazione alla vita associativa
La nostra associazione sta subendo una verifica della Guardia di Finanza. Per i verificatori, avremmo commesso diverse irregolarità. Ci viene contestato che, essendo cambiati da un anno all?altro i nomi di alcuni associati, avremmo violato la disposizione statutaria che richiede la non temporaneità della partecipazione alla vita associativa. È giusta la contestazione?
In merito alla supposta violazione, sembra di capire che gli organi di verifica della Guardia di Finanza abbiano dedotto le loro contestazioni principalmente dalla presunta violazione del divieto di temporanea partecipazione alla vita associativa dell?ente prescritto dal comma 8 dell?art. 148 del Tuir per le cosiddette ?associazioni agevolate?. La disposizione richiamata prevede espressamente che, ai fini delle agevolazioni fiscali, l?ente debba conformarsi statutariamente prevedendo l?esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Risulta evidente come l?intento della disposizione sia quello di evitare che, al solo fine della gestione di un rapporto fiscalmente agevolato tra associazione e associato (rapporto decommercializzato), l?associazione induca persone terze (rispetto alla reale compagine associativa) a divenire parte della stessa per il tempo necessario a utilizzare l?agevolazione fiscale.
A parere di chi scrive, risulterebbe erroneo ritenere che la citata permanenza per un solo anno nella compagine associativa possa violare la necessaria ?non temporaneità? del rapporto associativo stesso in quanto se così fosse l?associato sarebbe costretto a rimanere a vita nella compagine associativa al solo fine di non recare un danno all?associazione stessa.
Ritenuto pacifico che l?associato non possa e non debba legarsi solo temporaneamente all?associazione per mere finalità fiscali, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa richiede necessariamente la definizione di un periodo di riferimento da ritenersi congruo a scongiurare l?adesione all?associazione per mere ragioni fiscali e tale congruità di periodo credo possa essere sufficientemente integrata dall?arco temporale di un anno.
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