Non profit

Iva e enti autorizzati: facciamo chiarezza

La Direzione Provinciale delle Entrate di Pesaro considera le attività svolte a seguito di un incarico di adozione internazionale “attività commerciali” e quindi le assoggetta a Iva e altre imposte. Ecco il parere del commercialista che ha seguito l'ente direttamente coinvolto

di Gabriella Meroni

Un'iniziativa della Direzione Provinciale delle Entrate di Pesaro sta mettendo a rumore il mondo delle adozioni internazionali. Come riportato anche da Vita, si tratta di un pronunciamento che andrebbe nella direzione di assoggettare a Iva gli enti autorizzati, considerandoli di fatto enti di tipo commerciale nonchè erogatori di servizi nei confronti delle coppie che intendono adottare, e non in quelli dei minori che trovano una famiglia. Sulla questione ospitiamo un intervento esplicativo del dottor Paolo Briziobello, commercialista torinese che oltre ad aver avuto modo di seguire da vicino la vicenda lavorando sugli atti che hanno originato la contestazione, segue da anni anche a livello istituzionale il settore delle adozioni internazionali.

«L'aspetto più delicato della vicenda che interessa l’azione dell’Agenzia Entrate di Pesaro è che la filosofia sottesa alla verifica rischia potenzialmente di investire l’intero settore degli Enti Autorizzati.
Occorre premettere che la verifica tributaria dell’Ufficio di Pesaro ha interessato un Ente che svolge esclusivamente l’attività istituzionale di adozione internazionale e che non ha mai avuto, dalla sua costituzione ad oggi, la partita Iva: in pratica un soggetto che agisce solamente con il codice fiscale così come accade nel pieno rispetto delle norme di legge per moltissimi altri Enti Autorizzati, tutte associazioni e quasi tutte Onlus di fatto o di diritto.
Con riguardo a questa realtà di riferimento, l’Agenzia delle Entrate di Pesaro ha ritenuto che le attività svolte a seguito di un incarico di adozione internazionale siano nei fatti “attività commerciali”, una sorta di intermediazione verso le coppie adottanti. A fronte di questa “presunzione” l’Ufficio di Pesaro intende assoggettare ad IVA, IRES e IRAP tutta l’attività che costituisce l’iter di adozione internazionale: una azione questa che contrasta con le norme di settore e per questo, potenzialmente devastante per tutti gli Enti Autorizzati. Io stesso, già nel 2004, ho presentato un interpello sul tema che è diventato oggetto della nota risoluzione ministeriale 77/E che ben chiarisce quale ambito va inteso come procedura di adozione internazionale.
Che a distanza di dieci anni un ufficio stravolga questo concetto, senza che nel frattempo siano variate le norme di riferimento, mi pare qualcosa che va al di là di ogni ragionevolezza. Immaginare che l’adozione internazionale sia intesa come una sorta di “commercio occulto” e perciò ripreso a tassazione come avviene per una qualsiasi società commerciale mi pare fuori da ogni logica. Con questo ovviamente non sto dicendo che i controlli non debbano avvenire, ci mancherebbe. Ma un conto è verificare il rispetto delle norme di legge, un conto è stravolgere la filosofia che sta alla base della procedura delle adozioni internazionali. A mia conoscenza questo è un caso senza precedenti in Italia. Mi consola sapere che l’Amministrazione Finanziaria Centrale di Roma, con la quale ormai da anni intrattengo rapporti professionali di assoluta trasparenza e positiva collaborazione su tutta l’intera materia, non abbia avallato tale posizione: prova ne sia che, da quanto leggo, ancora oggi a distanza di quasi due anni dalla fine della verifica non è stato emesso dall’Agenzia delle Entrate di Pesaro alcun atto impositivo quale è l’avviso di accertamento.
Ma questa sorta di “limbo temporale” in cui non si sa se si abbatterà la mannaia di un atto impositivo vero e proprio non aiuta a chiarire, anzi, genera tensioni comprensibili. Che però vanno ben gestite e soprattutto affrontate con la dovuta competenza senza introdurre elementi che nulla c’entrano col caso discusso, quale l’interpellanza parlamentare di cui anche Vita ha dato conto. Nel testo, infatti, si fa riferimento anche a casi di “esenzione Iva”, trattando un altro filone della materia e cioè quello di Enti autorizzati che, pur essendo sempre Associazioni, svolgono anche attività commerciali e quindi hanno, lecitamente, in loro possesso il numero di partita Iva. Anche qui la materia è regolamentata, infatti vengono citate alcune norme, ma si tratta di casistica tributaria diversa rispetto a quella di Pesaro.
Occorre dunque a mio parere fare attenzione e non sovrapporre temi, proprio per evitare di ingenerare confusione in un settore, come quello delle adozioni internazionali, che necessita ora come non mai di linee di condotta certe e puntuali».

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