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Istituzione dell’Osservatorio permanente per la verifica dell’andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze

di Redazione

Gazzetta Ufficiale n. 258 del 03-11-1999
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
DECRETO 14 settembre 1999
Istituzione dell'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze. (GU n. 258 del 3-11-1999)

IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
Vista la legge 26 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, nel testo sostituito dell'art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 18 febbraio 1999, n. 45, concernente l'istituzione presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali - dell'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento
del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze;
Considerato che il citato art. 1, comma 1, lettera b), della legge
18 febbraio 1999, n. 45, dispone che con decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale si provvede alla disciplina dell'organizzazione
e del funzionamento dell'Osservatorio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22 ottobre 1998 concernente il conferimento all'on. Livia Turco
dell'incarico di Ministro per la solidarieta' sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre 1998 recante delega di funzioni al Ministro per la
solidarieta' sociale;
Decreta:
Art. 1.
Competenze dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del
fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, di seguito
denominato "Osservatorio", istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali -
dall'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 18 febbraio 1999, n. 45, costituisce un polo d'informazione e
di aggiornamento sulle droghe e sulle tossicodipendenze, ai fini
della interpretazione scientifica del fenomeno, anche nelle
interrelazioni di ordine sociale e culturale, nonche' di proposta di
strategie d'intervento e di metodologie per la valutazione della loro
efficacia.

Art. 2.
Attivita' dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio svolge le attivita' previste dall'art. 1, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come
modificato dall'art. 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 18
febbraio 1999, n. 45.
2. In particolare, l'Osservatorio:
a) cura la raccolta, la elaborazione e l'interpretazione di dati e
informazioni statisticoepidemiologici e di documentazione sul
consumo, l'abuso, lo spaccio e il traffico di stupefacenti e sostanze
psicotrope;
b) costituisce supporto tecnicoscientifico per:
1) la elaborazione delle politiche di contrasto al consumo,
all'abuso, allo spaccio e al traffico di stupefacenti e sostanze
psicotrope;
2) il soddisfacimento delle esigenze informative e di
documentazione delle amministrazioni pubbliche centrali, territoriali
e locali e delle organizzazioni del privato sociale operanti nel
campo della prevenzione, dei trattamenti e del recupero degli stati
di uso e abuso di droghe;
c) cura i rapporti con le istituzioni europee ed extraeuropee che
operano nel settore, al fine di un sistematico interscambio di
informazioni e documentazione.
3. Per particolari esigenze che non possono essere soddisfatte
direttamente, l'Osservatorio puo' stipulare convenzioni con
qualificati organismi pubblici o privati.
4. La raccolta e la diffusione dei dati e delle informazioni da
parte dell'Osservatorio sono disciplinati dall'art. 1, commi 9, 10 e
11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Art. 3.
1. L' Osservatorio e' funzionalmente inserito nella competente
Unita' organica del Dipartimento ed e' articolato in tre settori:
statisticoepidemiologico; riduzione della domanda; punto focale
nazionale.

Art. 4.
Competenze dei settori
1. Il settore "statisticoepidemiologico" cura la raccolta,
l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi al consumo e all'abuso
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, attivando un sistema
informativo automatizzato; coordina e svolge ricerche specifiche su
aspetti statisticoepidemiologici del consumo e abuso di stupefacenti
e sostanze psicotrope.
2. Il settore "riduzione della domanda" cura la raccolta della
documentazione e l'elaborazione dei dati relativi alle attivita' di
amministrazioni pubbliche centrali, territoriali e locali e del
privato sociale impegnati nelle attivita' di prevenzione, trattamento
e riabilitazione delle tossicodipendenze, nonche' del consumo, abuso,
spaccio e traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope; cura il
coordinamento delle attivita' di ricerca nel settore; cura il
rapporto tra le diverse reti di operatori presenti sul territorio
nazionale; cura la produzione, la distribuzione e la messa a
disposiziope di documentazione e bibliografia specifica del settore.
3. Il "punto focale nazionale" cura il collegamento con
l'Osservatorio europeo sulle tossicodipendenze di Lisbona (OEDT), ne
recepisce le indicazioni sulle attivita' da svolgere sul territorio
nazionale, diffonde il materiale, le raccomandazioni, le
pubblicazioni, i risultati delle ricerche; cura la raccolta e la
elaborazione dei dati statisticoepidemiologici ai fini della
predisposizione del Rapporto annuale nazionale per l'Osservatorio di
Lisbona; propone all'Osservatorio di Lisbona le indicazioni e gli
elementi provenienti da esperienze nazionali; cura l'attivita' di
sviluppo delle rete informativa relativa al "Progetto Reitox".

Art. 5.
Comitato scientifico
1. E' istituito presso l'Osservatorio, con decreto del Ministro per
la solidarieta' sociale, un comitato scientifico composto da sette
qualificati esperti nel campo degli stupefacenti e delle sostanze
psicotrope. Con lo stesso decreto e' nominato il presidente del
comitato, individuato fra i componenti.
2. L'Osservatorio puo' avvalersi, per lo svolgimento delle proprie
attivita', del supporto di esperti, anche esterni alla pubblica
amministrazione, in possesso di specifica qualificazione ed
esperienza in materia di documentazione, statistica, informatica,
antropologia, sociologia.
3. Le amministrazioni statali di cui all'art.127 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come sostituito
dall'art.1, comma 5, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, designano
uno o piu' referenti per i rapporti con l'Osservatorio.

Art. 6.
1. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con personale in
servizio presso il Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.
Oneri di funzionamento
1. Gli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio, sono posti a
carico del capitolo 2966, tab. 2 - Famiglia e solidarieta' sociale -
unita' previsionale di base 12.1.2.2, denominata "Lotta alla droga"
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Il presente decreto sara' inviato per la registrazione ai
competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 1999
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1999
Registro n.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 140

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