Non profit
Istituzione dell’Osservatorio permanente per la verifica dell’andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze
di Redazione
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 03-11-1999 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI DECRETO 14 settembre 1999 Istituzione dell'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze. (GU n. 258 del 3-11-1999) IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE Vista la legge 26 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo sostituito dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 18 febbraio 1999, n. 45, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - dell'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze; Considerato che il citato art. 1, comma 1, lettera b), della legge 18 febbraio 1999, n. 45, dispone che con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale si provvede alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1998 concernente il conferimento all'on. Livia Turco dell'incarico di Ministro per la solidarieta' sociale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarieta' sociale; Decreta: Art. 1. Competenze dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, di seguito denominato "Osservatorio", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - dall'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 18 febbraio 1999, n. 45, costituisce un polo d'informazione e di aggiornamento sulle droghe e sulle tossicodipendenze, ai fini della interpretazione scientifica del fenomeno, anche nelle interrelazioni di ordine sociale e culturale, nonche' di proposta di strategie d'intervento e di metodologie per la valutazione della loro efficacia. Art. 2. Attivita' dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio svolge le attivita' previste dall'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 18 febbraio 1999, n. 45. 2. In particolare, l'Osservatorio: a) cura la raccolta, la elaborazione e l'interpretazione di dati e informazioni statisticoepidemiologici e di documentazione sul consumo, l'abuso, lo spaccio e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope; b) costituisce supporto tecnicoscientifico per: 1) la elaborazione delle politiche di contrasto al consumo, all'abuso, allo spaccio e al traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope; 2) il soddisfacimento delle esigenze informative e di documentazione delle amministrazioni pubbliche centrali, territoriali e locali e delle organizzazioni del privato sociale operanti nel campo della prevenzione, dei trattamenti e del recupero degli stati di uso e abuso di droghe; c) cura i rapporti con le istituzioni europee ed extraeuropee che operano nel settore, al fine di un sistematico interscambio di informazioni e documentazione. 3. Per particolari esigenze che non possono essere soddisfatte direttamente, l'Osservatorio puo' stipulare convenzioni con qualificati organismi pubblici o privati. 4. La raccolta e la diffusione dei dati e delle informazioni da parte dell'Osservatorio sono disciplinati dall'art. 1, commi 9, 10 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Art. 3. 1. L' Osservatorio e' funzionalmente inserito nella competente Unita' organica del Dipartimento ed e' articolato in tre settori: statisticoepidemiologico; riduzione della domanda; punto focale nazionale. Art. 4. Competenze dei settori 1. Il settore "statisticoepidemiologico" cura la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi al consumo e all'abuso degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, attivando un sistema informativo automatizzato; coordina e svolge ricerche specifiche su aspetti statisticoepidemiologici del consumo e abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope. 2. Il settore "riduzione della domanda" cura la raccolta della documentazione e l'elaborazione dei dati relativi alle attivita' di amministrazioni pubbliche centrali, territoriali e locali e del privato sociale impegnati nelle attivita' di prevenzione, trattamento e riabilitazione delle tossicodipendenze, nonche' del consumo, abuso, spaccio e traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope; cura il coordinamento delle attivita' di ricerca nel settore; cura il rapporto tra le diverse reti di operatori presenti sul territorio nazionale; cura la produzione, la distribuzione e la messa a disposiziope di documentazione e bibliografia specifica del settore. 3. Il "punto focale nazionale" cura il collegamento con l'Osservatorio europeo sulle tossicodipendenze di Lisbona (OEDT), ne recepisce le indicazioni sulle attivita' da svolgere sul territorio nazionale, diffonde il materiale, le raccomandazioni, le pubblicazioni, i risultati delle ricerche; cura la raccolta e la elaborazione dei dati statisticoepidemiologici ai fini della predisposizione del Rapporto annuale nazionale per l'Osservatorio di Lisbona; propone all'Osservatorio di Lisbona le indicazioni e gli elementi provenienti da esperienze nazionali; cura l'attivita' di sviluppo delle rete informativa relativa al "Progetto Reitox". Art. 5. Comitato scientifico 1. E' istituito presso l'Osservatorio, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, un comitato scientifico composto da sette qualificati esperti nel campo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Con lo stesso decreto e' nominato il presidente del comitato, individuato fra i componenti. 2. L'Osservatorio puo' avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attivita', del supporto di esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica qualificazione ed esperienza in materia di documentazione, statistica, informatica, antropologia, sociologia. 3. Le amministrazioni statali di cui all'art.127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come sostituito dall'art.1, comma 5, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, designano uno o piu' referenti per i rapporti con l'Osservatorio. Art. 6. 1. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con personale in servizio presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 7. Oneri di funzionamento 1. Gli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio, sono posti a carico del capitolo 2966, tab. 2 - Famiglia e solidarieta' sociale - unita' previsionale di base 12.1.2.2, denominata "Lotta alla droga" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto sara' inviato per la registrazione ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 settembre 1999 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1999 Registro n.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 140
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.