Non profit

Istituzione dell’imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della L 288/98, nonche’ modifiche alla disciplina dell’imposta sugli spettacoli di cui ai DPR 640/72 e 633/72, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi:

di Redazione

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Art. 18.Regime I.V.A. per le attività spettacolistiche. 5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonchè quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. é data facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio. 6. Per le attività indicate nella tabella C, nonchè per le attività svolte dai soggetti che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all’art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell’art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l’emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d’ingresso, nonchè delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all’accertamento dell’imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell’amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all’art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all’art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all’art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l’anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.>>.


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