Non profit
Istituzione dell’imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della L 288/98, nonche’ modifiche alla disciplina dell’imposta sugli spettacoli di cui ai DPR 640/72 e 633/72, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi:
di Redazione
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Art. 18.Regime I.V.A. per le attività spettacolistiche.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonchè quelli
che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al
presente decreto che nell’anno solare precedente hanno realizzato un
volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire,
determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento
dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale
indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti, con esclusione
delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni
pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per
l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991,
n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti
sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. é data facoltà di
optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è
comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attività indicate nella tabella C, nonchè per le attività
svolte dai soggetti che optano per l’applicazione delle disposizioni
di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, il concessionario di cui all’art. 17 del medesimo decreto
coopera, ai sensi dell’art. 52, con gli uffici delle entrate anche
attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento
delle manifestazioni, ivi compresa l’emissione, la vendita e la
prevendita dei titoli d’ingresso, nonchè delle prestazioni di servizi
accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili
all’accertamento dell’imposta ed alla repressione delle violazioni
procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici
dell’amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso,
ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui
all’art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi
verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di
coordinamento di cui all’art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà
di cui all’art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario
di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo,
previamente individuato in base al possesso di una adeguata
qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero
delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze
sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli
esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni
e le attività culturali il concessionario di cui al predetto art. 17
del decreto n. 640 del 1972 e l’anagrafe tributaria. Si applicano
altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso
decreto n. 640 del 1972.>>.
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