Legge 3 aprile 1958, n. 535 (in Gazz. Uff., 4 giugno 1958, n. 132).
— Istituzione delle scuole elementari carcerarie
Art. 1.
Al fine di provvedere all’insegnamento nelle scuole elementari
presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari di cui all’art. 105
del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono istituiti, in ciascuna
Provincia, speciali ruoli transitori degli insegnanti nelle scuole
elementari, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 7 aprile
1948, n. 262.
Il numero dei posti di ciascun ruolo provinciale è stabilito in
base al numero delle classi funzionanti con propri insegnanti alla
data del 1° ottobre 1955.
Art. 2.
[La nomina in prova del personale insegnante si consegue mediante
pubblico concorso per esami e titoli, al quale sono ammessi a
partecipare i cittadini italiani muniti di diploma magistrale e di
titoli specifici, stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia.
Per il rilascio di titoli specifici di cui al comma precedente sono
periodicamente banditi e autorizzati corsi di specializzazione dal
Ministero della pubblica istruzione, d’intesa con il Ministero della
giustizia.
Omissis.
Art. 3.
Per gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie collocati nel
ruolo speciale transitorio si osservano, in quanto applicabili, le
norme sullo stato giuridico del personale insegnante del ruolo
normale, nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed
assistenza concesso al personale medesimo.
[Il trattamento economico è quello previsto dall’articolo 14 del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e successive
modificazioni].
Art. 4.
Omissis.
[Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a stabilire
mediante decreto le modalità di passaggio dal ruolo speciale
transitorio al ruolo normale.
All’atto dell’assunzione o del passaggio nel ruolo normale il
servizio prestato dall’insegnante iscritto nel molo speciale
transitorio delle scuole elementari carcerarie è valutato come
servizio di insegnante di ruolo normale].
Art. 5.
La durata dell’anno scolastico delle scuole carcerarie, di cui
all’art. 1, è di dieci mesi e non è legata al periodo di
funzionamento dell’anno scolastico normale.
Le ore di insegnamento sono integrate dall’assistenza scolastica
svolta dal personale insegnante nelle sale di studio e nella
biblioteca, secondo il disposto degli articoli 136, 139, 140 del
decreto 18 giugno 1931, n. 787.
Art. 6.
Nella prima attuazione dell’art. 2, il contingente di posti
costituenti lo speciale ruolo transitorio in ogni Provincia sarà
conferito mediante concorso riservato per esami e titoli agli
insegnanti non di ruolo, muniti dei titoli di cui al primo comma
dell’art. 2 della presente legge, che alla data del bando abbiano
prestato servizio scolastico nelle scuole elementari carcerarie per
non meno di quattro anni, con la qualifica non inferiore a buono.
[Gli esami si svolgeranno secondo le modalità stabilite dall’art.
10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n.
830 ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1950, n. 191].
La nomina avrà decorrenza dal 1° ottobre 1959.
Art. 7.
All’onere finanziario relativo all’applicazione della presente
legge si provvederà con capitolo da istituirsi nello stato di
previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per
l’esercizio 1959-60.
Art. 8.
Il Ministro per la pubblica istruzione, di intesa con il Ministro
per la grazia e giustizia, stabilisce le norme esecutive della
presente legge.
Ogni disposizione di legge in contrasto con la presente viene
abrogata.
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