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– Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia edell’Osservatorio nazionale per l’infanzia.

di Redazione

Legge 23 dicembre 1997, n. 451 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 302).
– Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e
dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia.

Art. 1.

Commissione parlamentare per l’infanzia.

1. é istituita la Commissione parlamentare per l’infanzia con
compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli
accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e
allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.
2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati
nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero
dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la
presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due
vicepresidenti e due segretari.
4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui
risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da
organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo
sviluppo dei soggetti in età evolutiva.
5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno
annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e
proposte sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale necessità di
adeguamento della legislazione vigente, in particolare per
assicurarne la rispondenza alla normativa dell’Unione europea ed in
riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con
legge 27 maggio 1991, n. 176.
6. é istituita la giornata italiana per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella
ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il
Governo, d’intesa con la Commissione, determina le modalità di
svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.

Art. 2.

Osservatorio nazionale per l’infanzia.

1. é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli affari sociali, l’Osservatorio nazionale per
l’infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale.
2. L’Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di
azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei
soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla
sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell’infanzia, adottata a
New York il 30 settembre 1990, con l’obiettivo di conferire priorità
ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per
lo sviluppo dell’infanzia nel mondo. Il piano individua, altresì, le
modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti nonchè le
forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle
pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.
3. Il piano è adottato sentita la Commissione di cui all’art. 1,
che si esprime entro sessanta giorni.
4. Il piano è adottato ai sensi dell’art. 1 della legge 12 gennaio
1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la solidarietà sociale, entro novanta
giorni dalla data di presentazione alla Commissione di cui all’art.
1. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. L’Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla
condizione dell’infanzia in Italia e sull’attuazione dei relativi
diritti.
6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall’art. 44 della
citata Convenzione di New York alle scadenze indicate dal medesimo
articolo, sulla base di uno schema predisposto dall’Osservatorio.

Art. 3.

Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia.

1. L’Osservatorio di cui all’art. 2 si avvale di un Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia. Per lo
svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali può stipulare
convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca
pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo
dell’infanzia e dell’adolescenza.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali,
dell’Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e
regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche
in raccordo con l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle
regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici,
privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e
sanitari, e delle risorse destinate all’infanzia a livello nazionale,
regionale e locale;
c) analizzare le condizioni dell’infanzia, ivi comprese quelle
relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o
per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso
l’integrazione dei dati e la valutazione dell’attuazione
dell’effettività e dell’impatto della legislazione, anche non
direttamente destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive dell’Osservatorio, lo
schema della relazione biennale e del rapporto di cui,
rispettivamente, all’art. 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori
sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere
dell’infanzia in Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni
locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le
condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonchè di interventi
per l’assistenza alla madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle
amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi
titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con
istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei
soggetti in età evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte
le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il
mondo minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il
Centro può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca
con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il
Centro di studi e ricerche per l’assistenza all’infanzia previsto
dall’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo
delle Nazioni Unite per l’infanzia, firmato a New York il 23
settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.

Art. 4.

Organizzazione.

1. All’organizzazione dell’Osservatorio di cui all’art. 2 e del
Centro di cui all’art. 3 si provvede con apposito regolamento da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Dell’Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di
associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali,
anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella
promozione e nella tutela dei diritti dell’infanzia.
2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l’infanzia assorbe finalità, compiti e risorse del Centro di cui
all’art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
3. Al fine di rendere coordinata l’azione in materia di infanzia e
di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con
le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di
Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi
locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale. In
particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e
psicologica dell’infanzia e dell’adolescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di
intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai
privati.
4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i
dati raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all’art. 3.

Art. 5.

Copertura finanziaria.

1. All’onere per il funzionamento dell’Osservatorio di cui all’art.
2 e del Centro di cui all’art. 3, valutato in lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, all’uopo utilizzando
l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Al fine di sostenere l’avvio delle attività previste dall’art.
4, comma 3, è corrisposta, nell’ambito dello stanziamento previsto al
comma 1, per il triennio 1997-1999, una somma annua non superiore a
lire 300 milioni per ciascuna regione quale contributo per le spese
documentate sostenute.

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