Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (in Gazz. Uff., 17 marzo 1992, n. 64,
s.o.). — Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile
Art. 1.
Servizio nazionale della protezione civile.
Omissis.
Art. 2.
Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.
1. Ai fini dell’attività di protezione civile gli eventi si
distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli
enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per
loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più
enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per
intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e
poteri straordinari.
Art. 3.
Attività e compiti di protezione civile.
1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione
e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle
popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed
indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi di
cui all’articolo 2.
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed
alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla
identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del
territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o
ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti
agli eventi di cui all’articolo 2 anche sulla base delle conoscenze
acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Il soccorso consiste nell’attuazione degli interventi diretti ad
assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all’articolo
2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell’emergenza consiste unicamente
nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti,
delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto
compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi
di tutela e risanamento del territorio.
Art. 4.
Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e
soccorso.
Omissis.
Art. 5.
Stato di emergenza e potere di ordinanza.
1. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo
1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed
estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla
natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla
eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto
previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei
princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad
evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile, per l’attuazione degli interventi di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari
delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell’incarico, i tempi e le modalità del suo
esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono
contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende
derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché
trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi
dell’articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 1995, n. 127,
ha dichiarato che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del
Consiglio dei ministri, ricorrere allo stato di emergenza a norma del
presente comma 1, in ordine alla situazione
socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla
base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e
regionali.
Art. 6.
Componenti del Servizio nazionale della protezione civile.
1. All’attuazione delle attività di protezione civile provvedono,
secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le
amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le
comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed
i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile,
nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal
fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono
stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono, altresì, all’attività di protezione civile i
cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli
ordini ed i collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni
di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono
o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della
presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della
protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di
segreto di Stato, ovvero non attinenti all’ordine e alla sicurezza
pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.
4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un
sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati
pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete
integrata previsti dall’articolo 9, commi 5 e 6, e successive
modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine
dell’interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell’articolo
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 7.
Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile.
Omissis.
Art. 8.
Consiglio nazionale della protezione civile.
Omissis.
Art. 9.
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi.
1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei
grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio
nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione
civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di
rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la
definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di
protezione civile, procede all’esame dei dati forniti dalle
istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi
previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi
e degli interventi conseguenti, nonché all’esame di ogni altra
questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa
rimesse.
2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento
della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del
Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente
universitario esperto in problemi di protezione civile, che
sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da
esperti nei vari settori del rischio.
3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo
1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le
modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.
Art. 10.
Comitato operativo della protezione civile.
1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento
della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della
protezione civile.
2. Il Comitato:
a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi
dell’articolo 14;
b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle
zone interessate all’emergenza;
c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le
amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
d) promuove l’applicazione delle direttive emanate in relazione
alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in
caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a
ciò delegato.
4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega
dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri
decisionali, ciascuno nell’ambito delle amministrazioni di
appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed
amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze
in ordine all’azione da svolgere ai fini di protezione civile e
rappresentano, in seno al Comitato, l’amministrazione di appartenenza
nel suo complesso.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità
regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere
invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
Art. 11.
Strutture operative nazionali del Servizio.
1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio
nazionale della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente
fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) [i Servizi tecnici nazionali];
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all’articolo
17, l’Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di
ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. [In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della
protezione civile,] le strutture operative nazionali svolgono, a
richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività
previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza
per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della
protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e
collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio
nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure
di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite,
nell’ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti
determinati, le ulteriori norme regolamentari per l’adeguamento
dell’organizzazione e delle funzioni delle strutture operative
nazionali alle esigenze di protezione civile.
Art. 12.
Competenze delle regioni.
1. Le regioni – fatte salve le competenze legislative ed i poteri
amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi
antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da
calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione – partecipano all’organizzazione e all’attuazione delle
attività di protezione civile indicate nell’articolo 3, assicurando,
nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel
rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento
delle attività di protezione civile.
2. Le regioni, nell’ambito delle competenze ad esse attribuite
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed
attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in
armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1
dell’articolo 4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono
all’ordinamento degli uffici ed all’approntamento delle strutture e
dei mezzi necessari per l’espletamento delle attività di protezione
civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione
civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono
princìpi della legislazione statale in materia di attività regionale
di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui
dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.
Art. 13.
Competenze delle province.
1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite
dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano
all’organizzazione ed all’attuazione del Servizio nazionale della
protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi
alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati
interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi
provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in
armonia con i programmi nazionali e regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia
è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto
dal presidente dell’amministrazione provinciale o da un suo delegato.
Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.
Art. 14.
Competenze del prefetto.
1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di
previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare
l’emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura
l’attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle
lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 2, il prefetto:
a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente
della giunta regionale e la direzione generale della protezione
civile e dei servizi antincendi del Ministero dell’interno;
b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da
attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei
sindaci dei comuni interessati;
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi
soccorsi;
d) vigila sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali
di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al comma 1 dell’articolo 5, opera, quale delegato
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2
dello stesso articolo 5.
4. Per l’organizzazione in via permanente e l’attuazione dei
servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della
prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.
Art. 15.
Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco.
1. Nell’ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi
di una struttura di protezione civile.
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in
materia di organizzazione dell’esercizio delle funzioni
amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme
ritenuti opportuni, l’organizzazione di strutture comunali di
protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al
verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il
sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli
interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al
presidente della giunta regionale.
4. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere
fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede
l’intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i
provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con
quelli dell’autorità comunale di protezione civile.
Art. 16.
Disposizioni riguardanti la Valle d’Aosta.
1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e
al presidente dell’amministrazione provinciale fanno capo, nella
regione Valle d’Aosta, rispettivamente all’amministrazione regionale
ed al presidente della giunta regionale.
2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto
sono svolte, nel territorio della Valle d’Aosta, dal presidente della
giunta regionale. Egli [partecipa alle riunioni del Consiglio
nazionale della protezione civile o] designa, in caso di impedimento,
un suo rappresentante .
Art. 17.
Gruppi nazionali di ricerca scientifica.
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il
perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle
varie ipotesi di rischio, si avvale dell’opera di gruppi nazionali di
ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono
individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica
di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni
pluriennali sono regolate le relative attività.
Art. 18.
Volontariato.
1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più
ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile all’attività di previsione,
prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali,
catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le
iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi,
secondo le procedure di cui all’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
della presente legge, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di
partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di
protezione civile, con l’osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle
organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature
ed il miglioramento della preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione
delle organizzazioni all’attività di predisposizione ed attuazione di
piani di protezione civile;
c) i criteri già stabiliti dall’ordinanza 30 marzo 1989, n.
1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989,
d’attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n.
363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con
quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 .
3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente
decreto [rectius: D.L. 26 luglio 1996, n. 393], si provvede a
modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 613 .
Art. 19.
Norma finanziaria.
1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del
Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di
intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova
istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero
necessarie nel corso dell’esercizio in relazione agli interventi da
effettuare.
2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata
al
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla
contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo
per la protezione civile, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai
pertinenti capitoli da istituire nell’apposita rubrica dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche
funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di
accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non
trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di
contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di
accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non
estinti al termine dell’esercizio in cui sono stati emessi, possono
essere trasportati all’esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di
enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento
della protezione civile confluiscono all’unità previsionale di base
31.2.2 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati all’unità previsionale di base 6.2.1.2
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la
protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei
competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.
Art. 20.
Disciplina delle ispezioni.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema
di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in
essere per l’attuazione delle attività amministrative relative agli
interventi di emergenza.
2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle
ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione
finanziaria degli interventi che l’esecuzione delle attività e
l’affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei
singoli settori.
3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno
1990, n. 142.
Art. 21.
Abrogazione delle norme incompatibili.
1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni
della presente legge.
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