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Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario

di Redazione

Legge 7 marzo 2001, n. 58

“Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001
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Art. 1.

(Fondo per lo sminamento umanitario)

    1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2001, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato «Fondo per lo sminamento umanitario» destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi le seguenti finalità che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate:

        a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di riduzione del rischio;

        b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati;
        c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica;
        d) ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine;
        e) sostegno all’acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;
        f) formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento;
        g) sensibilizzazione contro l’uso delle mine terrestri e in favore dell’adesione alla totale messa al bando delle mine.

Art. 2.

(Quadro d’azione e di riferimento)

    1. Il quadro d’azione e di riferimento per i programmi integrati di sminamento umanitario di cui al comma 1 dell’articolo 1 si svilupperà lungo i seguenti tre assi principali:

        a) la partecipazione della popolazione coinvolta mentre si prendono in considerazione e si integrano i diversi settori e le diverse fasi di azione;

        b) l’integrazione degli interventi all’interno di programmi per la ricostruzione e lo sviluppo già in corso o da realizzare;
        c) l’attuazione dell’azione umanitaria in uno spirito di solidarietà, tesa a promuovere autonomia e non a creare nuove dipendenze.

Art. 3.

(Decreto di attuazione)

    1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:

        a) gli interventi prioritari;

        b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
        c) le modalità di eventuale partecipazione a programmi di sminamento umanitario di organismi internazionali;
        d) le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e la valutazione degli interventi.

Art. 4.

(Dotazione del Fondo
e copertura finanziaria)

    1. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1 è determinata in lire 5 miliardi per l’anno 2001, in lire 19 miliardi per l’anno 2002 e in lire 5 miliardi per l’anno 2003. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

    2. Alla dotazione del Fondo per gli anni successivi al 2003 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
    3. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni, eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.
    4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Interventi urgenti)

    1. Nell’ambito della dotazione del Fondo di cui all’articolo 4, il Ministero degli affari esteri provvede, per gli anni 2001 e 2002, al coordinamento di interventi di urgenza e di progetti integrati per la rimozione e la distruzione degli ordigni disseminati e per iniziative di decontaminazione ambientale nelle aree interessate da recenti conflitti.

Art. 6.

(Relazione annuale)

    1. Il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

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