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Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamentodell’offerta formativa e per gli interventi perequativi.
di Redazione
Legge 18 dicembre 1997, n. 440 (in Gazz. Uff., 23 dicembre 1997, n.
298). — Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi.
Art. 1.
Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e
per gli interventi perequativi.
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1997, è istituito nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo
denominato
realizzazione dell’autonomia scolastica, all’introduzione
dell’insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole
medie, all’innalzamento del livello di scolarità e del tasso di
successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla
realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non
universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente,
agli interventi per l’adeguamento dei programmi di studio dei diversi
ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di
interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali
da consentire, anche mediante integrazione degli organici
provinciali, l’incremento dell’offerta formativa, alla realizzazione
di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di
iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell’Unione europea.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite,
sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con
decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova
istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in
attuazione delle direttive di cui all’articolo 2. Le eventuali
disponibilità non utilizzate nel corso dell’anno sono utilizzate
nell’esercizio successivo.
Art. 2.
Direttive del Ministro.
1. Con una o più direttive del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono
definiti:
a) gli interventi prioritari;
b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate
agli interventi e le modalità della relativa gestione;
c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e
la valutazione degli interventi.
Art. 3.
Progetti integrati.
1. Nella ripartizione dei fondi per le iniziative che richiedono il
coinvolgimento degli enti locali è data la precedenza a progetti
conseguenti ad accordi nei quali gli enti locali abbiano dato la
concreta disponibilità ad assolvere agli obblighi loro spettanti per
legge, ovvero a quelli deliberati da reti di scuole.
Art. 4.
Dotazione del fondo.
1. La dotazione del fondo di cui all’articolo 1 è determinata in
lire 100 miliardi per l’anno 1997, in lire 400 miliardi per l’anno
1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall’anno 1999.
All’onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo
parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni 1997, 1998 e 1999, l’accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l’anno 1998 e lire
245 miliardi per l’anno 1999, l’accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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