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Istituto Cortivo segnala: i genitori devono accompagnare di persona i figli a scuola
Secondo la Cassazione, i figli devono essere accompagnati a scuola di persona, perché se disertano le lezioni i genitori possono essere processati
Lo sottolinea la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 33847/2007, nella quale i giudici ritengono che i genitori, i quali hanno l’obbligo acché sia impartita l’istruzione obbligatoria ai figli, hanno anche “?l’obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere l’istruzione”.
Sotto questo profilo non è stata ammessa la giustificazione secondo cui non è stata ricevuta alcuna comunicazione dell’assenza dei figli da scuola, giacché “?la colpa sufficiente per la configurabilità della contavvenzione” (art. 731 del codice penale, relativo all’inosservanza degli obblighi d’istruzione ai minori) “?è riscontrabile già nell’avere omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore e di assicurarsi che questo si rechi a scuola per ricevere l’istruzione”.
La Corte aggiunge che:
– le “?lunghe assenze da scuola dei minori, provate dalle dichiarazioni dei dirigenti scolastici, non potevano sfuggire ad un genitore ligio ai doveri inerenti alla sua potestà”;
– “?di fronte a lunghe e ingiustificate assenze da scuola la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato (la colpa, n.d.r., dovuta a negligenza) non può essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dalla autorità scolastica”.
Da questa sentenza discende l?esortazione rivolta a tutti i genitori, affinché accompagnino i propri figli a scuola, assicurandosi così che entrino realmente in classe.
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Corte di Cassazione, Sezione III penale, Sentenza 5 luglio 2007 (dep. 4 settembre 2007), n. 33847
Svolgimento del processo
B. P. è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all?art. 731 cod. pen. per avere, senza giusto motivo, omesso di impartire o fare impartire l?istruzione obbligatoria ai figli minori B. C. e D.
Il Giudice di Pace di Staiti Brancaleone, con la sentenza in epigrafe, ha assolto l?imputato perché il fatto non costituisce reato.
Il giudice ha osservato che mancava la prova che fosse stata inviata ai genitori la comunicazione con la quale li si informa delle assenza dei figli dalla scuola, sicché mancava anche la prova dello elemento soggettivo del reato non essendo certa la conoscenza del comportamento del minore da parte dei genitori. Invero, trattandosi di numerose famiglie di nomadi interessate al fenomeno, si generava una situazione di dubbio sulle persone dei genitori e sui minori, ricorrendo numerosi casi di omonimia.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d?Appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Premessa la gravità del fatto contestato, che potrebbe dar luogo anche ad una forma di sfruttamento minorile essendo notorio che i piccoli nomadi vengono impiegati tutto il giorno nell?accattonaggio, ha osservato che le lunghe assenze da scuola dei minori, provate dalle dichiarazioni dei dirigenti scolastici, non potevano sfuggire ad un genitore ligio ai doveri inerenti alla sua potestà.
Il ricorso è stato ritenuto fondato perché effettivamente l?obbligo imposto a chiunque sia rivestito di autorità o incarico della vigilanza sopra un minore di impartirgli o fargli impartire l?istruzione obbligatoria, implica anche l?obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere l?istruzione. Specialmente di fronte a lunghe ingiustificate assenze da scuola, come è provato essere accaduto nel caso di specie, la sussistenza dell?elemento soggettivo del reato non può essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dalla autorità scolastica, atteso che la colpa, sufficiente per la configurabilità della contravvenzione in esame, è riscontrabile già nell?avere, senza giusto motivo, omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore e di assicurarsi che questo si rechi a scuola per ricevere l?istruzione.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata per violazione dell?art. 731 cod. pen., oltre che manifesta illogicità della motivazione.
Va peraltro rilevato che i fatti sono stati contestati come commessi tra il settembre 2003 ed il marzo 2004. Ne consegue che alla data della sentenza di Cassazione il termine triennale di prescrizione si è già maturato.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per prescrizione.
Roma, 5 luglio 2007
Sentenza Depositata in data 4 settembre 2007
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