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Irpeg Legge 11 agosto 1991, nr. 266. “legge quadro sul volontariato”

di Redazione

Circolare 3 del 25.02.92
Irpeg Legge 11 agosto 1991, nr. 266. “legge quadro sul volontariato”.

Con legge n.266 dell’11 agosto 1991, pubblicata

nella G.U. n.196 del 22 agosto 1991, concernente le attivita’ di

volontariato, sono state, tra l’altro, introdotte agevolazioni fiscali nei

confronti dei soggetti destinatari della legge stessa.

L’attivita’ di volontariato cosi’ come definita dall’art.2 della

legge, e’ quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite

l’organizzazione, di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche

indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta’”. Al volontario possono

essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attivita’

prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.

L’art.3 della legge n.266 stabilisce che le organizzazioni di

volontariato “possono assumere la forma giuridica che ritengono piu’

adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di

compatibilita’ con lo scopo solidaristico”; lo stesso articolo stabilisce

poi che ” negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello

statuto……devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro..

….i criteri di ammissione e di esclusione” degli aderenti.

Si osserva al riguardo che la compatibilita’ con lo scopo

solidaristico, la previsione di criteri di escludibilita’ degli aderenti e,

soprattutto, la necessita’ dell’assenza di fini di lucro rende impossibile

per le organizzazione di volontariato destinatarie della legge in oggetto,

ai fini fiscali, la costituzione in forma societaria, considerato in

particolare il disposto dell’ art.2247 del codice civile, che prevede

come finalita’ essenziale del contratto di societa’ “l’esercizio in comune

di una attivita’ economica allo scopo di dividerne gli utili”.

Sono escluse, pertanto, anche le societa’ cooperative, dalla

partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, una utilita’ diretta

incompatibile con le finalita’ solidaristiche della legge n.266.

Peraltro, va considerato che la recente legge n.381 dell’8 novembre

1991 ha introdotto una particolare disciplina per le cooperative sociali

che “hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunita’

alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”.

E’ da rilevare che ai fini fiscali le organizzazioni di

volontariato costituite in forma di associazioni o di fondazione

hanno, in considerazione dei fini statutari, la natura di enti non

commerciali.

I benefici tributari, con riferimento ai tributi sul reddito,

sono recati dall’art.8 – commi 3 e 4 – e dall’art.9.

L’applicazione dei benefici medesimi e’ condizionata all’iscrizione

delle organizzazioni nei registri generali delle organizzazioni di

volontariato” tenuti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi

dell’art.6 della legge in esame.

In particolare il comma 3 dell’art.8 ha aggiunto il comma 1 ter

all’art.17 della legge 29 dicembre 1990, n.408, come modificato dall’art.1

della legge 25 marzo 1991, n.102.

Detto comma 1 ter e’ cosi’ formulato: “Con i decreti

legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri

direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali

in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite

esclusivamente ai fini disolidarieta’, purche’ le attivita’ siano destinate

a finalita’ di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa

vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno

due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di

cui alla lettera a) del comma 1, dovra’ essere prevista la deducibilita’

delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni

ed integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero,

ai fini del reddito d’impresa, nella misura del 50 per cento della somma

erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un

massimo di lire 100 milioni”.

La disciplina delle misure agevolative in favore delle erogazioni

liberali e’ quindi rinviata ai decreti legislativi previsti dalla norma di

delega di cui all’art.17 della legge n.408 del 1990.

Il comma 4 dell’art.8 della legge n.266 stabilisce che ” i proventi

derivanti da attivita’ commerciali e produttive marginali non costituiscono

redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone

giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia

documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali

dell’organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo

accertamento della natura e dell’entita’ delle attivita’, decide il Ministro

delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli

Affari Sociali”.

Per guanto riguarda la definizione sotto l’aspetto oggettivo

dell’ambito applicativo della disposizione, si e’ dell’avviso che per

“attivita’ commerciali e produttive marginali” dovrebbero intendersi

esclusivamente le attivita’ di carattere commerciale ovvero produttive di beni

o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il

tramite: a) degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro

inserimento sociale, b) dei volontari, intendendo per volontari quelli che

svolgono l’attivita’ secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall’art.2

della legge n.266. Le attivita’ stesse non debbono essere organizzate nella

forma imprenditoriale, di cui agli articoli 2080 ss.cod.civ., siano esse

industriali o artigiane.

Il beneficio, per cio’ che concerne l’imposizione sui redditi e’

condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i fini

istituzionali dell’organizzazione di volontariato, impiego che deve essere

idoneamente documentato.

In particolare, per cio’ che concerne ” l’entita’” delle

attivita’, pur non essendo questa ancorata ad una specifica percentuale

delle entrate dell’organizzazione, dovra’ essere individuata sulla base

di parametri correlati a diverse situazioni di fatto quali, a titolo

esemplificativo, la occasionalita’ dell’attivita’, la non concorrenzionalita’

(che puo’ essere anche ricondotta a radicate tradizioni locali che

riservino al volontariato determinati servizi in favore della comunita’

locale) dell’attivita’ sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e

ricavi, il rapporto tra i ricavi dell’attivita’ e i servizi resi

dall’organizzazione.

In ordine alla presentazione delle “domande di esenzione” di cui

al comma 4 dell’art.8 della legge n.266 ed al procedimento relativo al loro

accoglimento o diniego, si osserva quanto segue.

La disposizione recata dal comma 4 dell’art.8 della citata legge

n.266, dopo aver stabilito che “i proventi derivanti da attivita’

commerciali e produttive’ marginali non costituiscono redditi imponibili ai

fini dell’IPPEG e dell’ILOR, qualora sia documentato il loro totale impiego

per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato” prevede che

“sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entita’

delle attivita’, decide il Ministro delle Finanze con proprio decreto, di

concerto con il Ministro per gli Affari Sociali”.

Al riguardo e’ opportuno premettere che la procedura di

accertamento mediante decreto interministeriale costituisce una novita’ nel

sistema dei procedimenti finalizzati al riconoscimento di agevolazioni

fiscali in materia di imposte sui redditi, finora di competenza degli uffici

delle imposte dirette, nelle forme e nei modi stabiliti da fonti normative,

nel quadro della potesta’ di accertamento ad essi attribuita.

La legge n.266 del 1991 nulla prevede in ordine alla procedura

da seguire per ottenere il decreto interministeriale di cui al comma 4 in

argomento.

Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti istruzioni.

Le “domande di esenzione” in argomento vanno presentate all’ufficio

distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova

il domicilio fiscale delle singole organizzazioni istanti. Gli Uffici devono

trasmettere a questa Direzione Generale, entro 6 mesi dalla data del

ricevimento, le domande prodotte, corredandole del parere istruttorio reso

sulla base dell’accertamento di fatto della “natura” e della “entita’” delle

attivita’ per cui e’ stato chiesto il trattamento di favore.

Le domande di esenzione devono contenere una analitica e precisa

descrizione delle attivita’ commerciali e produttive marginali, per le

quali viene chiesta l’ammissione al beneficio, nonche’ della loro entita’.

Le domande devono essere corredate, oltre che del certificato

di iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato di

cui all’art.6 della legge n.266, anche dell’atto costitutivo dal quale deve

risultare il fine esclusivo di solidarieta’, e dello statuto o degli accordi

degli aderenti, del bilancio e di ogni idonea documentazione atta a provare

il totale impiego dei proventi delle attivita’ in questione per i fini

istituzionali delle organizzazioni.

Dette domande possono essere presentate una sola volta e spiegare

effetto anche per gli esercizi successivi, salvo una revoca del

provvedimento di accoglimento delle domande medesime, conseguente alla

cancellazione delle organizzazioni dai registri di cui all’art.6 ovvero

al venir meno delle condizioni poste dal quarto comma dell’art.8 (la

decorrenza iniziale dell’esenzione va riferita al periodo d’imposta per il

quale la domanda e’ presentata).

Annualmente, entro il termine previsto per la presentazione della

dichiarazione dei redditi, deve, invece, essere presentata agli Uffici delle

imposte dirette competenti copia del bilancio corredata da una

sintetica relazione sull’attivita’ svolta onde fornire documentazione

dell’impiego dei proventi esonerati dall’imposizione.

Gli uffici segnalano alla commissiome interministeriale di cui al

paragrafo successivo l’eventuale omissione di tale adempimento.

Per quanto concerne poi l’emanazione del decreto interministeriale di

accoglimento delle domande di cui al comma 4 dell’ art.B (ovvero di

diniego o di revoca) verra’ istituita, con decreto del Ministero delle

Finanze di concerto con il Dipartimento degli affari Sociali, una apposita

Commissione istruttoria costituita da rappresentanti del Ministero delle

Finanze e del Dipartimento degli Affari Sociali, al fine di un esame

congiunto delle domande di esenzione finalizzato all’emanazione del decreto

stesso, cio’ in coerenza con i principi in materia di semplificazione

dell’azione amministrativa dettati dal capo IV della legge 7 agosto 1990,

n.241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo.

L’art.9 della legge n.266 del 1991 ha, poi, stabilito che: “alle

organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6

si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, primo comma , del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.598, come

sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1982, n.954”.

Tale disposizione rende applicabile alle organizzazioni di

volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni e dalle province

autonome di cui all’art.6 della legge n.266, siano esse enti di tipo

associativo o non, la particolare normativa prevista per gli enti non

commerciali di tipo associativo dal gia’ vigente primo comma dell’art.20

del D.P.R. 29 settembre 1973, n.596 (ora recepita dai commi 1, 2 e 3

dall’art.III del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 , n.917).

Cio’ comporta l’applicazione in favore dei soggetti interessati

della disciplina secondo cui le somme versate alle organizzazioni dagli

associati o partecipanti a titolo di contributo quote associative non

concorrono a formare il reddito imponibile delle organizzazioni.

Viene ad applicarsi, inoltre, nei confronti delle organizzazioni in

parola il disposto dell’ultima parte del primo comma dell’art.20 del

D.P.R. n. 598 (recepito nel terzo comma dell’art.III T.U.I.R.), secondo il

quale per le associazioni assistenziali non si considerano effettuate

nell’esercizio di attivita’ commerciale le cessioni di beni e le prestazioni

di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in

conformita’ alle finalita’ istituzionali, nei confronti degli associati o

partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che,

per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un’unica organizzazione

locale o nazionale, nonche’ dei rispettivi associati o partecipanti e

dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Per quanto concerne l’imposizione indiretta le

agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell’art.8 e sono

subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano

costituite esclusivamente per fini di solidarieta’ e siano inscritte nei

cennati registri tenuti dalle regioni e province autonome. Al comma 1 e’

previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli

relativi allo svolgimento della loro attivita’ sono esenti dall’imposta di

bollo e di registro: Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalita’ della

registrazione, agli effetti dell’imposta di registro, dovra’ essere eseguita

senza pagamento di imposta.

Al comma 2 si prevede l’esclusione dal campo di applicazione

dell’imposta sul valore aggiunto delle operazioni effettuate dalle

organizzazioni medesime, con l’effetto che nessun adempimento fiscale va

osservato in relazione alle dette operazioni. Nella previsione esentativa

possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle

dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze,

elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione

nell’attivita’ sociale da queste svolte.

E’ prevista infine l’esenzione generalizzata da ogni imposta per

quanto riguarda gli atti di donazione e le attribuzioni di eredita’, o di

legato a favore delle organizzazioni di volontariato.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la piu’ ampia

diffusione al contenuto della presente circolare.

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