Circolare 3 del 25.02.92
Irpeg Legge 11 agosto 1991, nr. 266. “legge quadro sul volontariato”.
Con legge n.266 dell’11 agosto 1991, pubblicata
nella G.U. n.196 del 22 agosto 1991, concernente le attivita’ di
volontariato, sono state, tra l’altro, introdotte agevolazioni fiscali nei
confronti dei soggetti destinatari della legge stessa.
L’attivita’ di volontariato cosi’ come definita dall’art.2 della
legge, e’ quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite
l’organizzazione, di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta’”. Al volontario possono
essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attivita’
prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.
L’art.3 della legge n.266 stabilisce che le organizzazioni di
volontariato “possono assumere la forma giuridica che ritengono piu’
adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di
compatibilita’ con lo scopo solidaristico”; lo stesso articolo stabilisce
poi che ” negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello
statuto……devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro..
….i criteri di ammissione e di esclusione” degli aderenti.
Si osserva al riguardo che la compatibilita’ con lo scopo
solidaristico, la previsione di criteri di escludibilita’ degli aderenti e,
soprattutto, la necessita’ dell’assenza di fini di lucro rende impossibile
per le organizzazione di volontariato destinatarie della legge in oggetto,
ai fini fiscali, la costituzione in forma societaria, considerato in
particolare il disposto dell’ art.2247 del codice civile, che prevede
come finalita’ essenziale del contratto di societa’ “l’esercizio in comune
di una attivita’ economica allo scopo di dividerne gli utili”.
Sono escluse, pertanto, anche le societa’ cooperative, dalla
partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, una utilita’ diretta
incompatibile con le finalita’ solidaristiche della legge n.266.
Peraltro, va considerato che la recente legge n.381 dell’8 novembre
1991 ha introdotto una particolare disciplina per le cooperative sociali
che “hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunita’
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”.
E’ da rilevare che ai fini fiscali le organizzazioni di
volontariato costituite in forma di associazioni o di fondazione
hanno, in considerazione dei fini statutari, la natura di enti non
commerciali.
I benefici tributari, con riferimento ai tributi sul reddito,
sono recati dall’art.8 – commi 3 e 4 – e dall’art.9.
L’applicazione dei benefici medesimi e’ condizionata all’iscrizione
delle organizzazioni nei registri generali delle organizzazioni di
volontariato” tenuti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi
dell’art.6 della legge in esame.
In particolare il comma 3 dell’art.8 ha aggiunto il comma 1 ter
all’art.17 della legge 29 dicembre 1990, n.408, come modificato dall’art.1
della legge 25 marzo 1991, n.102.
Detto comma 1 ter e’ cosi’ formulato: “Con i decreti
legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri
direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali
in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite
esclusivamente ai fini disolidarieta’, purche’ le attivita’ siano destinate
a finalita’ di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa
vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno
due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di
cui alla lettera a) del comma 1, dovra’ essere prevista la deducibilita’
delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni
ed integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero,
ai fini del reddito d’impresa, nella misura del 50 per cento della somma
erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un
massimo di lire 100 milioni”.
La disciplina delle misure agevolative in favore delle erogazioni
liberali e’ quindi rinviata ai decreti legislativi previsti dalla norma di
delega di cui all’art.17 della legge n.408 del 1990.
Il comma 4 dell’art.8 della legge n.266 stabilisce che ” i proventi
derivanti da attivita’ commerciali e produttive marginali non costituiscono
redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia
documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell’organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo
accertamento della natura e dell’entita’ delle attivita’, decide il Ministro
delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli
Affari Sociali”.
Per guanto riguarda la definizione sotto l’aspetto oggettivo
dell’ambito applicativo della disposizione, si e’ dell’avviso che per
“attivita’ commerciali e produttive marginali” dovrebbero intendersi
esclusivamente le attivita’ di carattere commerciale ovvero produttive di beni
o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il
tramite: a) degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro
inserimento sociale, b) dei volontari, intendendo per volontari quelli che
svolgono l’attivita’ secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall’art.2
della legge n.266. Le attivita’ stesse non debbono essere organizzate nella
forma imprenditoriale, di cui agli articoli 2080 ss.cod.civ., siano esse
industriali o artigiane.
Il beneficio, per cio’ che concerne l’imposizione sui redditi e’
condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i fini
istituzionali dell’organizzazione di volontariato, impiego che deve essere
idoneamente documentato.
In particolare, per cio’ che concerne ” l’entita’” delle
attivita’, pur non essendo questa ancorata ad una specifica percentuale
delle entrate dell’organizzazione, dovra’ essere individuata sulla base
di parametri correlati a diverse situazioni di fatto quali, a titolo
esemplificativo, la occasionalita’ dell’attivita’, la non concorrenzionalita’
(che puo’ essere anche ricondotta a radicate tradizioni locali che
riservino al volontariato determinati servizi in favore della comunita’
locale) dell’attivita’ sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e
ricavi, il rapporto tra i ricavi dell’attivita’ e i servizi resi
dall’organizzazione.
In ordine alla presentazione delle “domande di esenzione” di cui
al comma 4 dell’art.8 della legge n.266 ed al procedimento relativo al loro
accoglimento o diniego, si osserva quanto segue.
La disposizione recata dal comma 4 dell’art.8 della citata legge
n.266, dopo aver stabilito che “i proventi derivanti da attivita’
commerciali e produttive’ marginali non costituiscono redditi imponibili ai
fini dell’IPPEG e dell’ILOR, qualora sia documentato il loro totale impiego
per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato” prevede che
“sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entita’
delle attivita’, decide il Ministro delle Finanze con proprio decreto, di
concerto con il Ministro per gli Affari Sociali”.
Al riguardo e’ opportuno premettere che la procedura di
accertamento mediante decreto interministeriale costituisce una novita’ nel
sistema dei procedimenti finalizzati al riconoscimento di agevolazioni
fiscali in materia di imposte sui redditi, finora di competenza degli uffici
delle imposte dirette, nelle forme e nei modi stabiliti da fonti normative,
nel quadro della potesta’ di accertamento ad essi attribuita.
La legge n.266 del 1991 nulla prevede in ordine alla procedura
da seguire per ottenere il decreto interministeriale di cui al comma 4 in
argomento.
Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti istruzioni.
Le “domande di esenzione” in argomento vanno presentate all’ufficio
distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova
il domicilio fiscale delle singole organizzazioni istanti. Gli Uffici devono
trasmettere a questa Direzione Generale, entro 6 mesi dalla data del
ricevimento, le domande prodotte, corredandole del parere istruttorio reso
sulla base dell’accertamento di fatto della “natura” e della “entita’” delle
attivita’ per cui e’ stato chiesto il trattamento di favore.
Le domande di esenzione devono contenere una analitica e precisa
descrizione delle attivita’ commerciali e produttive marginali, per le
quali viene chiesta l’ammissione al beneficio, nonche’ della loro entita’.
Le domande devono essere corredate, oltre che del certificato
di iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato di
cui all’art.6 della legge n.266, anche dell’atto costitutivo dal quale deve
risultare il fine esclusivo di solidarieta’, e dello statuto o degli accordi
degli aderenti, del bilancio e di ogni idonea documentazione atta a provare
il totale impiego dei proventi delle attivita’ in questione per i fini
istituzionali delle organizzazioni.
Dette domande possono essere presentate una sola volta e spiegare
effetto anche per gli esercizi successivi, salvo una revoca del
provvedimento di accoglimento delle domande medesime, conseguente alla
cancellazione delle organizzazioni dai registri di cui all’art.6 ovvero
al venir meno delle condizioni poste dal quarto comma dell’art.8 (la
decorrenza iniziale dell’esenzione va riferita al periodo d’imposta per il
quale la domanda e’ presentata).
Annualmente, entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione dei redditi, deve, invece, essere presentata agli Uffici delle
imposte dirette competenti copia del bilancio corredata da una
sintetica relazione sull’attivita’ svolta onde fornire documentazione
dell’impiego dei proventi esonerati dall’imposizione.
Gli uffici segnalano alla commissiome interministeriale di cui al
paragrafo successivo l’eventuale omissione di tale adempimento.
Per quanto concerne poi l’emanazione del decreto interministeriale di
accoglimento delle domande di cui al comma 4 dell’ art.B (ovvero di
diniego o di revoca) verra’ istituita, con decreto del Ministero delle
Finanze di concerto con il Dipartimento degli affari Sociali, una apposita
Commissione istruttoria costituita da rappresentanti del Ministero delle
Finanze e del Dipartimento degli Affari Sociali, al fine di un esame
congiunto delle domande di esenzione finalizzato all’emanazione del decreto
stesso, cio’ in coerenza con i principi in materia di semplificazione
dell’azione amministrativa dettati dal capo IV della legge 7 agosto 1990,
n.241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo.
L’art.9 della legge n.266 del 1991 ha, poi, stabilito che: “alle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, primo comma , del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.598, come
sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1982, n.954”.
Tale disposizione rende applicabile alle organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni e dalle province
autonome di cui all’art.6 della legge n.266, siano esse enti di tipo
associativo o non, la particolare normativa prevista per gli enti non
commerciali di tipo associativo dal gia’ vigente primo comma dell’art.20
del D.P.R. 29 settembre 1973, n.596 (ora recepita dai commi 1, 2 e 3
dall’art.III del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 , n.917).
Cio’ comporta l’applicazione in favore dei soggetti interessati
della disciplina secondo cui le somme versate alle organizzazioni dagli
associati o partecipanti a titolo di contributo quote associative non
concorrono a formare il reddito imponibile delle organizzazioni.
Viene ad applicarsi, inoltre, nei confronti delle organizzazioni in
parola il disposto dell’ultima parte del primo comma dell’art.20 del
D.P.R. n. 598 (recepito nel terzo comma dell’art.III T.U.I.R.), secondo il
quale per le associazioni assistenziali non si considerano effettuate
nell’esercizio di attivita’ commerciale le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in
conformita’ alle finalita’ istituzionali, nei confronti degli associati o
partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che,
per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un’unica organizzazione
locale o nazionale, nonche’ dei rispettivi associati o partecipanti e
dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
Per quanto concerne l’imposizione indiretta le
agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell’art.8 e sono
subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano
costituite esclusivamente per fini di solidarieta’ e siano inscritte nei
cennati registri tenuti dalle regioni e province autonome. Al comma 1 e’
previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli
relativi allo svolgimento della loro attivita’ sono esenti dall’imposta di
bollo e di registro: Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalita’ della
registrazione, agli effetti dell’imposta di registro, dovra’ essere eseguita
senza pagamento di imposta.
Al comma 2 si prevede l’esclusione dal campo di applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto delle operazioni effettuate dalle
organizzazioni medesime, con l’effetto che nessun adempimento fiscale va
osservato in relazione alle dette operazioni. Nella previsione esentativa
possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle
dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze,
elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione
nell’attivita’ sociale da queste svolte.
E’ prevista infine l’esenzione generalizzata da ogni imposta per
quanto riguarda gli atti di donazione e le attribuzioni di eredita’, o di
legato a favore delle organizzazioni di volontariato.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la piu’ ampia
diffusione al contenuto della presente circolare.
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