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Irpeg Imposte sui redditi. Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 8, comma 4. Decreto 25 maggio 1995. Agevolazioni per le attivita’ commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato

di Redazione

Circolare 221 del 08.08.95
Irpeg Imposte sui redditi. Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 8, comma 4. Decreto 25 maggio 1995. Agevolazioni per le attivita’ commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.

Nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 134 del 10 giugno 1995 e’

stato pubblicato il decreto del Ministro delle finanze di concerto

con Ministro per la famiglia e la solidarieta’ sociale, datato

25 maggio 1995, che fissa i “criteri per l’individuazione delle attivita’

commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di

volontariato” agli effetti dell’art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991,

n. 266.

L’articolo citato, nel testo modificato dall’art. 18 del decreto-legge

29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 giugno 1994, n. 413, ha stabilito che:

“I proventi derivanti da attivita’ commerciali e produttive marginali non

costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle

persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR),

qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali

dell’organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di

marginalita’, di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro

delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per affari

sociali.”

Si ricorda che, nella formulazione originaria recata dalla legge n. 266

del 1991, l’art. 8, comma 4, prevedeva:

“I proventi derivanti da attivita’ commerciali e produttive marginali non

costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle

persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR),

qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali

dell’organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo

accertamento della natura e dell’entita’ delle attivita’, decide il

Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro

per gli affari sociali.”

La modifica normativa apportata dall’art. 18 del decreto-legge n. 260 ha

eliminato la previsione della specifica procedura di riconoscimento

dell’agevolazione (espressa “domanda di esenzione” della organizzazione di

volontariato interessata e provvedimento di riconoscimento o di diniego del

beneficio per ogni singola organizzazione nella forma del decreto

interministeriale).

Pertanto, la verifica della spettanza del beneficio fiscale per le

attivita’ in argomento deve essere svolta, senza una formale istanza di parte

ed uno specifico provvedimento di riconoscimento o di diniego dell’esenzione,

nell’ambito dell’attivita’ di accertamento cui sono istituzionalmente

preposti gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base

dei criteri di marginalita’ fissati con l’anzidetto decreto datato

25 maggio 1995.

Le Direzioni delle Entrate sono pregate di accusare ricevuta della

presente a questo Dipartimento – Direzione Centrale per gli Affari Giuridici

e per il Contenzioso Tributario -; gli Uffici Distrettuali e i Centri di

servizio alle rispettive Direzioni delle Entrate.

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