Leggi regionali

Irap, nulla si muove (e il Terzo settore paga)

Il passaggio al Runts sta portando decine di migliaia di enti a perdere l'agevolazione prevista da molte regioni per l'Irap. Una situazione caotica, che richiederebbe solo un intervento regionale per adeguare le norme esistenti ai nuovi soggetti disegnati dalla riforma. Ma solo tre regioni l'hanno fatto. Il punto

di Sara De Carli

Tre su 21: tante sono le regioni o le province autonome che hanno approvato leggi regionali che esentano gli enti di Terzo settore dall’Irap, secondo la possibilità prevista dall’articolo 82 comma 8 del Codice del Terzo settore. In Valle d’Aosta, nella provincia autonoma di Bolzano, in Friuli Venezia Giulia, gli Ets non verseranno l’Irap: le leggi regionali sono state modificate per prevedere l’esenzione al nuovo soggetto Ets, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali in forma societaria. Per il resto migliaia di enti di Terzo settore d’Italia – sono più di 116mila gli enti iscritti al Runts, secondo il recente rapporto di Terzjus, di cui circa 48mila aps e 35mila odv che nel Registro sono trasmigrate d’ufficio – sono appesi al rischio di dover versare l’Irap ad aliquota piena, pur facendo le medesime cose di prima, quando invece in quanto Onlus, odv o aps nella maggior parte delle regioni d’Italia finora ne erano esenti o la versavano con una aliquota agevolata. Non solo, dovranno versare l’Irap mentre nella loro stessa regione le attività commerciali hanno un’agevolazione sull’Irap… che a loro non spetta. Per questo già a inizio settembre Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo settore, definiva l’Irap come «un’imposta inappropriata e ingiusta» e chiedeva che «tutti gli Ets siano esenti per il loro ruolo di soggetti che concorrono alla promozione dell’interesse generale».

Breve recap sul paradosso Irap

Il paradosso, lo ripetiamo, c’è tutto: anzi, ce ne sono due. E nulla pare smuoversi per risolverli. Il tema è quello dell’Irap per Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, enti di Terzo settore, imposta per cui questi enti godevano fino a ieri – a macchia di leopardo nelle varie regioni – di esenzione o agevolazioni. Esenzioni o aliquote agevolate che però ora, con l’iscrizione al Runts, decadono: le Onlus che hanno scelto di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore, divenendo Ets, perdono la qualifica di Onlus e le agevolazioni connesse e si ritrovano a dover versare un’imposta che fino a ieri non pagavano, pur continuando a fare le stesse attività di prima. Il secondo paradosso è che mentre le imprese commerciali godono di un’agevolazione perché detraggono il costo del lavoro dei loro dipendenti assunti a tempo indeterminato, gli enti non commerciali – quali sono gli Enti di Terzo settore – non hanno questo trattamento agevolato: l’imposta dell’Irap per loro viene calcolata tenendo conto proprio delle retribuzioni spettanti ai dipendenti e dei compensi per le collaborazioni, penalizzando le realtà che hanno investito sulla professionalizzazione e sul lavoro. Il tutto entro una cornice politica nazionale per cui è previsto un graduale superamento dell’Irap, anche per gli enti non commerciali.

Eppure questi tre elementi non bastano a smuovere le acque, con le Regioni che continuano a temporeggiare e ad eludere la questione. Ma decidere di non decidere ha un costo e questo costo lo sta pagando interamente il Terzo settore.

Regione per regione

Il “vecchio” quadro prevedeva sostanzialmente 11 regioni con esenzione totale per le Onlus (Abruzzo, provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, provincia autonoma di Trento, Valle d’Aosta); 2 regioni che non prevedevano alcuna agevolazione ma facevano pagare l’Irap secondo l’aliquota ordinaria (Calabria e Lazio) e 8 regioni che prevedevano una aliquota agevolata per le Onlus (Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Veneto).

In questo momento la confusione regna sovrana, con quattro scenari in atto. Ma prima bisogna fare un “fermo immagine” della situazione precedente all’entrata in vigore del Runts, nel novembre 2021.

La situazione pre-riforma

Negli anni passati, molte regioni o province autonome avevano approvato delle norme che esentavano o riducevano l’Irap per le Onlus, talvolta esplicitando il riferimento anche alle cooerpative sociali, odv e aps e alle loro normative di riferimento. Tali leggi regionali sono state scritte ben prima della riforma del Terzo settore e quindi non potevano menzionare gli Ets, che non esistevano. Il punto è tutto qui, che ora occorre mettere mano alle leggi regionali perché c’è un nuovo soggetto.

Ora, dopo l’entrata in vigore del Runts la situazione circa le agevolazioni Irap è diventata molto complessa. Con l’iscrizione al Runts odv e aps perdono la qualifica di Onlus, e di conseguenza le agevolazioni, che restano invece in vigore per le Onlus che hanno scelto di non iscriversi al Runts. Aps e odv invece, nel Runts sono trasmigrate “d’ufficio”: là dove le normative regionali parlano solo di Onlus e non fanno riferimento espressamente a odv e aps, queste perdono il beneficio. I nuovi iscritti al Runts, anche se scelgono l’elenco delle aps o delle odv, non beneficiano nemmeno loro delle agevolazioni perché la loro norma di riferimento è il D. Lgs. 117/17 e non le leggi 266/91 o 383/00 a cui fanno riferimento le leggi regionali esistenti.


La situazione post-riforma

Le situazioni che si sono create pertanto sono tre.

  1. Dove le norme regionali citavano solo le Onlus di cui al D. Lgs. 460/97, gli enti rimasti tali continuano a godere delle agevolazioni sino a abrogazione della norma citata, che avverrà con l’entrata in vigore del titolo X del D. Lgs. 117/17 (Codice Terzo Settore), a seguito della autorizzazione da parte della Commissione europea. Invece gli altri enti che erano Onlus e che sono trasmigrati al Runts, divenendo Ets, perdono le agevolazioni (a meno di interventi correttivi). Le cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto, continuano invece a godere delle agevolazioni previste, senza bisogno di interventi legislativi da parte delle regioni.
  2. Dove le norme regionali citavano espressamente agevolazioni per le odv in riferimento alla legge 266/91 e alle aps di cui alla legge 383/00, con la trasmigrazione e l’abrogazione di quelle norme da parte del Codice del Terzo settore, tutti questi enti perdono le agevolazioni, pur essendo ancora odv, aps o Ets ma ai sensi del D. Lgs. 117/17 (a meno di interventi correttivi).
  3. Dove le norme regionali citavano espressamente le cooperative sociali di cui alla legge 381/91, le agevolazioni restano in vigore perché la legge 381/91 non è stata abrogata dal Codice del Terzo settore.

La (confusa) mappa odierna

Agli atti pratici, la situazione qual è? Gli scenari, si diceva, sono quattro.

  1. Il primo, quello virtuoso, riguarda le tre regioni che hanno già deliberato l’esenzione dall’Irap per tutti gli Ets: Valle d’Aosta, provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia.
  2. Il secondo, all’estremo opposto, è quello delle due regioni non prevedevano nessuna agevolazione prima e continuano a non prevederla adesso: sono Calabria e Lazio.
  3. In tutte le altre regioni, in un modo o nell’altro, c’è qualcuno che dovrà versare un’imposta che fino a ieri non versava. Una causa di ciò è il fatto che le regioni non stanno prendendo una decisione, non si sono mosse, non hanno modificato la normativa regionale, lasciando di fatto al suo destino chi ha perso l’agevolazione solo perché la nuova “nomenclatura” del Terzo settore ha superato quella vecchia, utilizzata dalle norme regionali. È il caso per esempio della Basilicata, dell’Emilia Romagna, delle Marche, che prevedevano sia una aliquota agevolata per le Onlus sia una aliquota agevolata (ma diversa) per le cooperative sociali: le onlus perdono l’agevolazione, mentre le cooperative sociali la mantengono.
  4. L’ultimo scenario è quello delle regioni che stanno facendo scelte politiche differenti, cogliendo l’occasione per perimetrare in maniera più circoscritta l’esenzione/agevolazione. Regione Lombardia per esempio ha recentemente normato in materia, esentando le sole odv iscritte al Runts. In precedenza invece erano agevolate tutte le Onlus, così che le aps ex-Onlus ora vedono applicata la aliquota ordinaria, così come le Onlus che hanno scelto di iscriversi al Runts. Marco Alparone, vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Bilancio e Finanza, a fine agosto aveva confermato a VITA.it la «volontà politica» di «mantenere il regime di esenzione dall’Irap per i soggetti che erano esentati precedentemente»: a un mese e mezzo da quelle dichiarazioni, però, non c’è nessuna novità sul punto.
    La Regione Sardegna al momento ha approvato un emendamento al Collegato alla Finanziaria che stabilisce l’esenzione del pagamento dell’Irap per le Onlus che alla data del 21 novembre 2021 erano iscritte all’apposita anagrafe e che si sono iscritte come Ets al Runts. La pagina web del dipartimento delle finanze del Mef indica ancora che in Sardegna l’esenzione dall’Irap è prevista per le sole Onlus.
    Terzo caso, quello del Piemonte, con l’assessore regionale alle politiche sociali e dell’integrazione socio-sanitaria Maurizio Marrone che rispondendo a un’interrogazione ha esplicitato che la regione sta pensando a un’esenzione non per tutti gli Ets ma solo per alcuni: «poiché il Terzo settore è composto da 7 diverse componenti (i 7 elenchi del Runts, ndr) certamente una eventuale misura regionale dovrà valutare con attenzione quali sezioni rendere oggetto di specifica tutela, sia alla luce delle finalità perseguite, sia in considerazione dell’ampia numerosità dei soggetti di cui trattasi».

Che fare? Due proposte

Ovviamente la prima cosa è che le regioni rivedano le loro normative, come suggerisce il Codice del Terzo settore all’articolo 82 comma 8. Sul piano nazionale, invece? Proprio in questi giorni il Forum Terzo Settore ha presentato le sue proposte per la Legge di Bilancio 2024. Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum, spiega che «l’eliminazione dell’Irap, insieme ad altre misure per una tassazione più giusta per il Terzo settore, è tra le proposte che abbiamo presentato anche quest’anno alla politica in vista della Legge di bilancio. La prossima Manovra infatti potrebbe essere lo strumento normativo più adatto per rivedere, in tempi meno lunghi rispetto alla delega fiscale, alcune “storture” nell’attuale regime fiscale degli Ets che creano disparità di trattamento, anche rispetto alle aziende profit come nel caso dell’Irap. È essenziale che si comprenda il valore di questi interventi: se non si consente alle realtà sociali di operare in serenità, inevitabilmente si riduce l’impatto positivo delle loro attività, di cui tutti riconoscono l’importanza».

Anche il report di Terzjus, presentato in questi giorni, dedica una riflessione all’Irap. Gabriele Sepio, segretario generale di Terzjus, scrive che «come sappiamo, le previsioni della delega fiscale in tema di graduale superamento dell’Irap (art. 8 della Legge 111/2023) riguardano anche gli enti non commerciali. […] Ora, considerata la finalità che si prefigge la legge delega in tema di Irap, in un’ottica di graduale superamento dell’imposta, sarebbe auspicabile introdurre un sistema di deduzioni dalla base imponibile Irap del costo dei lavoratori subordinati, in favore degli enti non commerciali che, applicando il metodo “retributivo”, sono oggi impossibilitati a dedurre il medesimo costo».

Foto di Nothing Ahead, Pexels

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