L 266/97
Interventi urgenti per leconomia
Art. 21.Piccola società cooperativa.
1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di
società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone
fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l’indicazione di “piccola società cooperativa”. Tale
indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo
mutualistico.
3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative
alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni
del presente articolo.
4. Nella piccola società cooperativa, se il potere di
amministrazione è attribuito all’assemblea, è necessaria la nomina
del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.
5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in
materia di collegio sindacale previste per la società a
responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del
codice civile.
6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società
cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società
cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi
esclusivamente in società cooperativa.
8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società
cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice
civile.
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