Decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 (in Gazz. Uff., 17 gennaio 1994,
n. 12), conv. in l. 1° marzo 1994, n. 153 (in Gazz. Uff., 8 marzo
1994, n. 55). — Interventi urgenti in favore del cinema .
Art. 1.
1. La legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed
integrazioni, è ulteriormente modificata ed integrata dagli articoli
che seguono.
Da art.2 a art.14
(omissi)
Art. 15.
1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano, alle regioni e agli enti locali nell’ambito delle funzioni
demandante dall’articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e salvo quanto previsto con il
decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 1, comma
5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, il coordinamento fra
gli interventi dello Stato e gli interventi delle regioni e degli
enti locali è promosso dall’autorità competente in materia di
spettacolo nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed
è attuato attraverso accordi di programma, stipulati previo parere
della Commissione centrale per la cinematografia e volti a:
a) diffondere la cinematografia di qualità, specialmente nelle
piccole comunità e nelle periferie, favorendo la costituzione di
circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli
operatori del settore per la stampa, per la circolazione di copie e
per la promozione di film nazionali e comunitari, al fine di
assicurare un’offerta equilibrata di programmazione e di strutture
cinematografiche;
b) promuovere, anche in collaborazione con le università ed i
provveditorati agli studi, nonché con la Cineteca nazionale, l’Ente
cinema S.p.a., le cineteche di particolare interesse
storico-culturale ed i musei del cinema e dello spettacolo, la
diffusione della cultura e della didattica cinematografica,
l’attività di associazioni culturali aventi come interesse specifico
quello del cinema e dei circoli del cinema operanti in ambito
regionale, nonché le altre iniziative di specifico interesse
regionale;
c) istituire e sostenere l’organizzazione e la gestione a
carattere permanente di cineteche, mediateche, videoteche e
biblioteche specializzate, nonché di archivi cinematografici e
biblioteche specializzate per la comunicazione di massa ad opera di
soggetti pubblici e privati e l’istituzione, all’interno delle
medesime, di punti di proiezione;
d) promuovere la specializzazione e la qualificazione
professionale di artisti, tecnici ed operatori cinematografici ed
audiovisivi in collaborazione con gli imprenditori del settore, le
università ed il Centro sperimentale di cinematografia.
2. Le regioni comunicano annualmente all’Osservatorio dello
spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle medesime e
dagli enti locali per il sostegno e l’incentivazione delle attività
cinematografiche.
Art. 16.
1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di
cui all’articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è istituito
un fondo denominato
garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche
nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell’esportazione
di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale
e di quelli di cui all’articolo 28 della medesima legge.
2. Omissis
3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società
concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato
articolo 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione
e l’esportazione di film di cui al comma 1, in misura,
rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto
riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento
per i film di cui al citato articolo 28. La garanzia opera in via
sussidiaria all’ammortamento del mutuo.
4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non
utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in
aumento della quota del fondo di intervento.
5. L’Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con
il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i princìpi e
i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati
di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla
distribuzione ed all’esportazione dei film per cui si richiede
l’intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile
relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di
società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.
5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato è concesso dalla
società concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo
non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto
previsto dall’articolo 17, comma 6-bis.
Art. 17.
Norme generali sui mutui.
1. La concessione dei mutui alle imprese cinematografiche, a valere
sui fondi statali, è deliberata, previa valutazione
tecnico-economica, dalla società concessionaria, ovvero dagli enti
creditizi di cui all’articolo 7, a favore dei progetti che abbiano
riportato il parere favorevole del Comitato per il credito
cinematografico.
1-bis. L’ammontare minimo del capitale versato dalle imprese
cinematografiche che richiedono la concessione di mutui è
determinato, per le società per azioni e per le società in
accomandita per azioni, in misura pari all’ammontare minimo richiesto
dalle disposizioni del codice civile per il capitale delle predette
società; per le società a responsabilità limitata, nella somma non
inferiore a quaranta milioni di lire. Per le società in nome
collettivo, per le società in accomandita semplice e le società
cooperative il capitale deve essere di ammontare non inferiore al
capitale sociale minimo richiesto dal presente decreto-legge per le
società a responsabilità limitata e dello stesso importo deve essere
il patrimonio aziendale dell’imprenditore individuale. Per le domande
di mutuo di cui al comma 1, già presentate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l’ammontare del capitale o del
patrimonio è ininfluente. Ai fini dell’applicazione del comma 1, è
ininfluente l’eventuale inizio della lavorazione del film ovvero la
sua intervenuta ultimazione o proiezione nelle sale, purché
successivi alla data di presentazione della domanda finalizzata ad
ottenere il parere del Comitato per il credito cinematografico.
2. Il tasso di interesse applicato dalla società concessionaria,
ovvero dagli enti creditizi di cui all’articolo 7, sulle operazioni
di mutuo per la produzione, la distribuzione cinematografica in
Italia e l’esportazione di opere filmiche nazionali è pari, per i
film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di
riferimento per il credito industriale in vigore al momento della
stipula del contratto e, per i film assistiti dal fondo di garanzia,
al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a
favore delle industrie tecniche e dell’esercizio il tasso di
interesse è pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento ed
è pari al 30 per cento per gli investimenti ad elevato contenuto di
innovazione tecnologica di cui all’articolo 19, comma 2, e per gli
investimenti nell’esercizio di cui all’articolo 20, comma 3, lettere
a), b), c) e d).
3. All’ammortamento dei mutui concessi per la produzione,
distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del
film in Italia ed all’estero di spettanza, rispettivamente, delle
imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione.
4. Per le opere assistite dal fondo di garanzia i proventi di
spettanza dell’impresa produttrice vengono destinati
proporzionalmente all’ammortamento del mutuo ed al recupero
dell’investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice.
La quota dei proventi destinata all’ammortamento del mutuo deve
essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non
assistita dal fondo di garanzia. L’istituto mutuante resta titolare
dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di
assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso
del mutuo. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 7 per cento è
destinata a favore degli autori italiani .
5. Omissis
6. Per i mutui assistiti dal fondo di garanzia, il recupero di
quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all’estinzione,
comunque, del residuo debito non assistito dal fondo di garanzia,
avviene con le modalità concordate tra le parti sulla base di una
relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento
e secondo criteri e princìpi generali stabiliti con decreto
dell’Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il
Comitato per il credito cinematografico.
6-bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito
cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale
cinematografica, è rappresentata dal film al quale il mutuo si
riferisce e si articola nelle modalità di erogazione del medesimo per
stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il film ed i
proventi di spettanza del mutuatario, nonché il capitale sociale
ovvero il patrimonio aziendale del richiedente, rappresentano le sole
garanzie nel caso di operazioni di credito cinematografico relative a
film di interesse culturale nazionale o relative a film di cui
all’articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato
dall’articolo 8 del presente decreto-legge. Il produttore, che abbia
garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo
o i mutui da lui ottenuti, con i proventi del film e,
successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto
tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al fondo di
garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento.
Analogo impedimento vale per le imprese o società di produzione che
annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di
altra impresa o società di produzione che non abbia ammortizzato
integralmente il mutuo.
7. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei
contributi di cui al presente decreto sono accertati da società di
certificazione di bilancio legalmente riconosciute.
8. Con decreto dell’Autorità competente in materia di spettacolo,
sentito il Comitato per il credito cinematografico, sono fissati, ove
non previsti, l’aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del
film, nonché il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile.
Art. 18.
01. Omissis
1. Omissis
2. Omissis
Art. 19.
1. Sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, a favore
delle industrie tecniche nazionali cinematografiche sono concessi
mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi con le
stesse modalità della medesima legge n. 819 per la realizzazione, la
ristrutturazione, la trasformazione o l’adeguamento strutturale e
tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa,
di sincronizzazione, di post-produzione, nonché per la realizzazione
di colonne sonore dei film di cui all’articolo 4 della legge 4
novembre 1965, n. 1213.
2. L’importo del mutuo può raggiungere il 70 per cento del costo
dell’investimento e il 90 per cento per investimenti caratterizzati
da un elevato contenuto di innovazione tecnologica. I tassi di
interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per
cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo
17, comma 2.
3. L’Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio
decreto l’ammontare massimo dei costi relativi agli interventi
ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.
Art. 20.
1. Sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive
modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali
adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di
esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o
contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità previsti
per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la
trasformazione, la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e
tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della
normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di
quella sull’abolizione delle barriere architettoniche, nonché per
l’installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi
accessori alle sale, per l’installazione di casse automatiche
computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino
di sale non più in attività e per l’acquisto dei locali per
l’esercizio cinematografico e per i servizi connessi.
2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica,
l’esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli
articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
3. L’ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto
interessi, la base su cui commisurare l’entità del contributo stesso
può raggiungere il 70 per cento del costo dell’investimento e il 90
per cento per:
a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di
innovazione tecnologica;
b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni
che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri
urbani;
c) la realizzazione o la trasformazione di sale con più schermi e
di multisale;
d) il ripristino di sale non più in esercizio;
e) la trasformazione e l’adattamento di immobili da destinare a
sale e multisale.
4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento
e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto
dall’articolo 17.
5. L’Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio
decreto l’ammontare massimo dei costi relativi agli interventi
ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.
6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente
articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal
contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro
destinazione per un periodo di quindici anni.
7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria
necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre
alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale
sono calcolati gli oneri di concessione.
8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in
esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di
superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi
dell’articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di
concessione. Il ripristino dell’attività di esercizio cinematografico
in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce
mutamento di destinazione d’uso e non è soggetto al pagamento degli
oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di
superficie utilizzabile.
9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di
spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto
d’obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al
comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8,
per un periodo di dieci anni.
10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento
strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in alternativa alle
agevolazioni di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto
capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti,
che non superino l’importo di lire 250 milioni. Tali limiti possono
essere modificati ogni tre anni con decreto dell’Autorità competente
in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la
cinematografia. I contributi di cui al presente comma non possono
essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni
dalla data della precedente concessione.
Art. 21.
Omissis
Art. 22.
1. é istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto
dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte
o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale
cinematografiche.
2. L’iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico
registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini
dell’ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti
dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l’opponibilità ai
terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione
e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle
opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e
garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali,
comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il
trasferimento o l’estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento
economico.
3. All’atto dell’iscrizione il soggetto richiedente deve produrre
l’attestazione dell’Autorità competente in materia di spettacolo
relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all’importazione
dell’opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve
altresì presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale
attestante l’avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme
al negativo dell’opera filmica. Nel caso in cui l’iscrizione riguardi
opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia
positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo
dell’opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante
l’avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia
l’iscrizione già eseguita.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell’Autorità competente in materia di spettacolo, sentita
la Società italiana autori ed editori, è emanato, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un regolamento che preveda:
a) le procedure per l’iscrizione degli atti, mediante un
protocollo generale;
b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;
c) le modalità di visura e le modalità per il rilascio delle
certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni
effettuate;
d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del
pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16
giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458,
e successive modificazioni;
e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere a),
b), c), al cui aggiornamento annuale si provvederà calcolando le
relative variazioni sulla base dell’indice generale dei prezzi al
consumo stabilito dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli
importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni,
devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle
spese generali e di funzionamento del registro.
5. La SIAE comunica ogni tre mesi all’Osservatorio dello spettacolo
i dati riepilogativi concernenti la produzione e l’importazione di
opere filmiche.
Art. 23.
1. L’accesso al fondo di garanzia da parte delle imprese
produttrici è subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi
atti di cessione, trascritti nel pubblico registro per la
cinematografia, a favore degli autori italiani dell’opera, come
indicato dalla vigente legislazione in materia, della quota dei
proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell’opera
stessa.
Art. 24.
Omissis
Art. 25.
1. Presso il Dipartimento competente in materia di spettacolo è
istituito il servizio ispettivo, che si avvale delle attuali
dotazioni organiche di personale.
2. Al servizio ispettivo spettano l’accertamento ed il controllo
obiettivo del rispetto dei requisiti cui sono condizionati i benefici
previsti dalla legge ed in particolare, per il film di interesse
culturale nazionale, la corrispondenza alle condizioni in base alle
quali è stato accordato il riconoscimento.
Art. 26.
1. Possono usufruire dei benefici previsti dal presente decreto i
film la cui lavorazione risulti iniziata dopo l’entrata in vigore del
decreto stesso.
2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965,
n. 1213, e successive modificazioni, e dalla legge 14 agosto 1971, n.
819, e successive modificazioni, godono, anche dopo la data di
entrata in vigore del presente decreto, dei suddetti benefici secondo
le modalità vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.
3. Omissis
4. Nel termine indicato nel secondo comma dell’articolo 4 della
legge 30 aprile 1985, n. 163, l’Autorità competente in materia di
spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, può con
propri decreti modificare i criteri e le modalità fissati nelle norme
di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze
manifestatesi nel corso del triennio e purché le modifiche non
contrastino con i princìpi del presente decreto.
5. L’Autorità competente in materia di spettacolo comunica al
Parlamento, nella relazione di cui all’articolo 6 della legge 30
aprile 1985, n. 163, le modifiche di cui al comma 4 e le esigenze che
le hanno determinate.
6. Ai fini della sussistenza dei requisiti soggettivi per gli
interventi finanziari in favore delle opere filmiche di cui
all’articolo 4, L. 4 novembre 1965, n. 1213, le imprese dei Paesi
membri della Comunità europea, che abbiano sede in Italia, ed i loro
cittadini sono equiparati alle imprese ed ai cittadini italiani; ai
fini dell’erogazione alle imprese dei benefici economici previsti dal
presente decreto si applicano gli articoli 10, 10-bis e 10-quater
della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
7. Omissis
8. Omissis
9. Il compenso spettante ai componenti dei comitati e delle
commissioni è determinato ogni tre anni dall’Autorità competente in
materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 27.
1. Per il biennio 1994-95 è istituito presso l’Autorità competente
in materia di spettacolo un apposito fondo pari a lire 50 miliardi
per interventi finanziari a favore dell’esercizio cinematografico e
degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
2. Alla copertura dell’onere finanziario si provvede mediante il
prelievo della somma di pari importo dal fondo di cui all’articolo 2,
comma terzo, della legge 14 agosto 1971, n. 819, destinato alla
concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o
proprietari di sale cinematografiche ubicate in comuni
cinematograficamente depressi.
3. La Banca nazionale del lavoro – Sezione per il credito
cinematografico e teatrale S.p.a. è tenuta a versare all’entrata del
bilancio dello Stato la suddetta somma di lire 50 miliardi. Detta
somma sarà riassegnata con decreto del Ministro del tesoro ad
apposito capitolo di nuova istituzione presso l’Autorità competente
in materia di spettacolo per provvedere agli interventi di cui al
presente articolo. Si applica quanto previsto dall’ultimo comma
dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
4. Una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata
nell’esercizio 1995-1996 per il sostegno di iniziative promozionali
dello spettacolo cinematografico nelle sale, per stimolare la domanda
di cinema in particolari periodi o in occasione di particolari
eventi, per sostenere mediante contributi e premi alle sale
cinematografiche la programmazione di film di produzione nazionale e
di Paesi della Comunità europea. I criteri e le modalità di utilizzo
dello stanziamento sono fissati, con decreto da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, da parte dell’Autorità competente in materia di spettacolo.
5. Una ulteriore quota di 30 miliardi è riservata per interventi a
favore degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche
assimilate. Tale quota viene assegnata con decreto dall’Autorità
competente in materia di spettacolo, sentiti il Comitato di
coordinamento di cui all’articolo 20, L. 14 agosto 1967, n. 800, e,
successivamente, la Commissione centrale per la musica, sulla base di
criteri che privilegino la produttività in rapporto ai costi
aziendali ed alla tipologia di attività, nonché la gestione, in
rapporto alle risorse pubbliche e private a fronte del pubblico
pagante negli anni 1991, 1992 e 1993.
6. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge
23 dicembre 1992, n. 498, sono confermati, per il triennio 1994-1996,
il comma 4 e, per il 1994, i commi 7 e 12 del medesimo articolo.
7. All’articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Omissis
b) Omissis
8. Omissis
Art. 27-bis.
Omissis
Art. 28.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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