Legge 21 dicembre 1999, n. 513″ Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali “.
Art. 1.
1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e
valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei relativi
contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei
musei, sono autorizzati:
a) per i beni non statali un limite di impegno quindicennale di
lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari
deicontributi;
b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l’anno 2001.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definiti i criteri per l’accesso ai contributi
di cuial comma 1, lettera a), nonchè gli interventi da finanziare
ai sensi del predetto comma 1, lettera b).
3. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo,
pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a
lire 11 miliardi per l’anno 2001 e a lire 6 miliardi annue a
decorrere dall’anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000
e 2001mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 6 miliardi per ciascuno degli anni1999,
2000 e 2001, l’accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e, quanto a lire 19 miliardi per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 e a lire 5 miliardi per l’anno 2001,
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 2.
1. Per la realizzazione del programma straordinario di restauro,
ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili diproprietà
degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo,
di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1998,n. 444,
sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di
lire 1 miliardo a decorrere dall’anno 1999 e di lire 3 miliardi a
decorrere dall’anno 2000. È altresì autorizzata la spesa
di lire 10 miliardi per il 1999, di lire 25 miliardi per
il 2000 e di lire 15miliardi per il 2001, da destinare alla
realizzazione di un piano straordinario di interventi di
potenziamento delle attrezzature dellebiblioteche, di
acquisizione e restauro del patrimonio librario, di sostegno
alla promozione del libro, adottato con decreto delMinistro per i
beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 11 miliardi
per l’anno 1999, a lire 29 miliardi per l’anno 2000, alire 19 miliardi
per l’anno 2001, a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2013
e a lire 3 miliardi per l’anno 2014, siprovvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 1999, utilizzando, quanto a lire 1 miliardo perl’anno 1999
e a lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, l’accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio deiministri e, quanto a lire 10
miliardi per l’anno 1999, a lire 13 miliardi per l’anno 2000 e a
ire 3 miliardi per l’anno 2001,l’accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato ad erogare
la somma di lire 3 miliardi per l’anno 1999 in favore dellafondazione
Istituto nazionale del dramma antico, a tale fine utilizzando le
disponibilità del conto speciale di cui all’articolo 4
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonchè le procedureivi previste.
Il Ministro presenta al Parlamento una relazione illustrativa
dell’attività dell’Istituto e delle spese da questo sostenutea
carico dello stanziamento di cui al presente comma.
4. All’articolo 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20,
è aggiunto il seguente comma:
“2-bis. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione
provvede, entro trenta giorni dalla sua costituzione, anominare il
collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due
supplenti, che cessano dalla carica con l’insediamentodel collegio
dei revisori nella composizione prevista dallo statuto”.
5. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 24 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è abrogato.
Art. 3.
1. È autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l’anno 1999, di
lire 10.400 milioni per l’anno 2000 e di lire 26.900 milioni perl’anno 2001,
per interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal
Ministero per i beni e le attività culturali, secondomodalità e criteri
fissati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. È altresì autorizzata
la spesa di lire 5.820milioni per l’anno 1999 e di lire 11.000 milioni annue
a decorrere dall’anno 2000 da destinare al potenziamento organico delComando
dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 17.420 milioni
per l’anno 1999, a lire 21.400 milioni per l’anno2000 e a lire 37.900 milioni
per l’anno 2001, nonchè a lire 11.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2002,
si provvede, pergli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministerodel tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 1999, parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativoal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, levariazioni di bilancio
occorrenti per l’attuazione della presente legge.
Art. 4.
1. All’articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, i primi due periodi
del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: “Il Ministeroper i beni e le
attività culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica.
Le soprintendenze e le scuole di ogniordine e grado possono stipulare
apposite convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la
fruizione del patrimoniostorico-artistico, scientifico e culturale
da parte degli studenti. Le convenzioni fissano le modalità attraverso
le quali le istituzionimuseali si impegnano ad elaborare percorsi
didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano
conto dellaspecificità della scuola richiedente e delle eventuali
particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili”.
Art. 5.
1. Al comma 11 dell’articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237,
le parole: “Per il funzionamento” sono sostituite dalle seguenti:
“Per l’organizzazione, ivi comprese le connesse attività propedeutiche,
e per il funzionamento”.
Art. 6.
1. Al decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 degli articoli 8, 9 e 10 sono aggiunte,
in fine, le parole: “, sulla base di un regolamento adottato aisensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
b) all’articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 4 del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni,
dallalegge 30 maggio 1995, n. 203, nel testo precedente alla
modifica di cui al comma 2, fino alla data di entrata in vigore
del regolamento ivi previsto.”;
c) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 12, sono aggiunte,
in fine, le parole: “, nonchè, a decorrere dal 1o gennaio 2000,
icommi secondo, terzo e settimo dell’articolo 28 della medesima legge”.
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