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Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap

di Redazione

Legge 22 Marzo 2000, n. 69 ” Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap ” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000

Art. 1.

1. Il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato
della somma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni
annue a decorrere dal 2001, destinati al potenziamento ed alla
qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli
alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione
per quelli con handicap sensoriali.
2. L’intero incremento di cui al comma 1 è destinato per il 55
per cento alla realizzazione della riforma delle scuole e degli
istituti a carattere atipico di cui all’articolo 21, comma 10,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli
interventi da questi programmati, compresi i corsi di alta
qualificazione dei docenti, anche avvalendosi dell’esperienza
degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell’educazione
dei ragazzi e degli adulti con deficit sensoriale. Le risorse residue,
pari al 45 per cento, sono destinate al finanziamento di interventi
realizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo. La ripartizione
di risorse di cui al presente comma rimane ferma anche dopo l’insediamento
dei nuovi organi di gestione degli istituti suddetti.
3. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti
di cui al comma 2, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato
ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilità per gli interventi
in favore degli alunni in situazioni di handicap, con particolare
attenzione per quelli con handicap sensoriali di cui al comma 1,
per finanziare progetti di integrazione scolastica degli alunni e
di formazione del personale docente, anche nell’ambito di
sperimentazioni dell’autonomia didattica ed organizzativa.
I progetti sono predisposti e realizzati dalle istituzioni
scolastiche anche in collegamento con gli istituti di cui
al comma 2 del presente articolo attualmente funzionanti,
i quali possono a tal fine promuovere i necessari accordi,
ovvero dal Ministero della pubblica istruzione mediante
convenzioni con istituti specializzati nello studio e nella
cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare
nel settore dell’integrazione scolastica.
4. Le risorse destinate agli interventi in favore degli alunni di cui
al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente
destinate all’integrazione scolastica.

Art. 2.

1. All’onere derivante dalla presente legge si provvede, per
gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione quanto a lire 17.869
milioni per l’anno 2000 e lire 13.773 milioni per ciascuno degli anni
2001 e 2002 e l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica quanto a lire 7.500
milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

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